ATTI REGIONALI LEGGI REGIONALI Legge regionale 29 settembre 2026, n. 12 Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale pag. 16930 DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELLÕASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Deliberazione amministrativa del 22 settembre 2026, n. 17 Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2026/2029. Anni accademici 2026/ 2027, 2027/2028, 2028/2029. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5. pag. 16970 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Seduta del 21 settembre 2026 Dal n. 1171 al n. 1177 pag. 17048 DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Decreti del 21 settembre 2026 Dal n. 92 al n. 93 pag. 17049 DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI DIREZIONE VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA Decreto del Dirigente della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta del 23 settembre 2026, n. 55 pag. 17049 Decreto del Dirigente della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta del 23 settembre 2026, n. 56 pag. 17049 Decreto del Dirigente della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta del 24 settembre 2026, n. 57 pag. 17049 DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE Decreto del Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive del 24 settembre 2026, n. 233 pag. 17050 DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 24 settembre 2026, n. 481 pag. 17050 Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Soggetto Aggregatore del 21 settembre 2026, n. 115 pag. 17050 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 21 settembre 2026, n. 209 pag. 17050 Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 21 settembre 2026, n. 210 pag. 17050 Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 24 settembre 2026, n. 212 pag. 17050 DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche del 24 settembre 2026, n. 173 pag. 17051 Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 21 settembre 2026, n. 288 D.Lgs. n. 190/2024, art. 9 Ð Autorizzazione Unica per ÒImpianto di produzione idrogeno (elettrolizzatore) connesso a un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel Comune di Falconara M.ma (AN)Ó di cui al DDS n. 138 del 05/05/2025 come modificato con DDS n. 362 del 12/11/2025 e DDS n. 19 del 04/02/2026 - Presa atto modifiche progettuali e modifica prescrizioni di cui al DDS n. 138 del 05/05/2025. pag. 17051 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 23 settembre 2026, n. 125 pag. 17051 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO Decreto del Dirigente del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio del 23 settembre 2026, n. 333 PR FESR 2021Ð2027 Ð OS 2.4 Ð Intervento 2.4.5.1 ÒPromuovere strutture in grado di assicurare il coordinamento degli interventi in caso di calamitˆ naturale e fornire alla popolazione ogni forma di prima assistenzaÓ. Scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 168/PCST del 18/04/2025: approvazione delle Convenzioni e dei progetti dei Comuni beneficiari, concessione dei contributi, impegno e liquidazione di quota del contributo per la progettazione e la realizzazione degli interventi-annualitˆ 2026 pag. 17052 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 605 R.D. 25/07/1904 n. 523 - L.R. 5/ 2006. Rilascio della concessione idraulica per recapito delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, previo trattamento di sedimentazione (vascan.1 e n.2) degli eventuali Òsolidi sospesiÓ, nel fosso dei Borati in localitˆ Passatempo nel Comune di Osimo ed approvazione dello schema di contratto. CONCESSIONARIO: MST DI MANGIALARDO SIMONE S.R.L. - PRATICA REP. N. 1388. pag. 17059 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 606 L.R. 5/2006. Rinnovo della concessione idraulica per immissione di acque reflue in sponda sinistra del Torrente Vallato di una tubazione di scarico, in localitˆ Ex PV carburanti IP n. 40108 - S.P. Val Musone, Via Jesina Km 2+680, Comune di Castelfidardo (AN) - adiacente al fg.31, mapp. 274 ed approvazione dello schema di contratto. CONCESSIONARIA: PETROLTECNICA S.P.A. - PRATICA REP. N. 1269 pag. 17060 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 607 pag. 17061 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 608 pag. 17061 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 21 settembre 2026, n. 609 D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933, art. 30 - L.R. 5/2006, art. 16. DR 630_SIAR DAP 520241. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica tramite n.5 pozzi esistenti, in unÕarea denominata Sistema Umbro Marchigiano Meridionale Wise: CA_UMN (calcare), ad uso industriale, ubicati in Comune di Fabriano (AN) localitˆ Case Balzette e Vetralla su area distinta al Catasto Foglio 153 mappale 197 (pozzo 2), mappale 97 (pozzo 3), mappale 1 (pozzo 4 e pozzo B) e Foglio 135 mappale 239 (pozzo A) acquisita il 20.04.2026. Ditta: Fedrigoni S.p.A. (P.IVA 01664630223) con sede legale in Piazzale Lodi n.3, Comune di Milano (MI). pag. 17061 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 21 settembre 2026, n. 610 pag. 17062 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 611 D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/ 2006. DR 742_SIAR DAP 518810. Concessione pluriennale di derivazione acqua pubblica tramite canale di adduzione, in destra idrografica del Torrente Rio Freddo, allo scopo di alimentare un invaso ad uso piscicoltura e pesca sportiva (Lago di Perticano) in Comune di Sassoferrato (AN), Frazione Perticano, catastalmente identificata al Foglio 113 mappale 4, 1, 2 e 293, istanza acquisita in data 16.06.2026. Ditta: Galli Roberta (P.IVA n. 01397870427). pag. 17062 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 612 R.D. 523/1904; Art.31 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Rinnovo della concessione per lÕoccupazione di unÕarea demaniale di mq 31.158 ad uso agiamento (piazzale di asservimento), lungo il fiume Metauro in localitaÕ Bellocchi, nel comune di Fano (foglio 116 particelle 75/p Ð 76 e foglio 117 particelle 28 Ð 29/p Ð 92 Ð 93 Ð 94 Ð 95/p). Ditta: Lim Srl pag. 17063 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 613 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. Record 40/F. SIAR-DAP 518619. Rilascio rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dalla sponda sinistra del Fiume Metauro in Comune di Fermignano - loc. Santa Veneranda. Ditta: MEGAWATT SRL (P. IVA 02233640412) pag. 17065 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 614 R.D. 1775/1933 art. 20 - L.R. 5/2006 art. 23. Record 778/P - SIAR-DAP 517956. Cambio di titolaritˆ della concessione rilasciata al sig. DEL VECCHIO MARIO E TADDEI LAURA a favore del sig. DEL VECCHIO DAVIDE per derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal pozzo sito in Comune di Fano - localitˆ Falcineto. pag. 17066 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 24 settembre 2026, n. 615 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellÕart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellÕart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Lazzari Mattia pag. 17067 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 21 settembre 2026, n. 571 pag. 17068 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 settembre 2026, n. 572 pag. 17068 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 settembre 2026, n. 573 pag. 17068 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 575 pag. 17068 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 576 pag. 17068 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 577 pag. 17069 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 578 pag. 17069 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 579 pag. 17069 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 580 pag. 17069 DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 22 settembre 2026, n. 284 DDS n. 80 del 27.02.2025 ÒDGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico ÒAccordo per la Coesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane per lÕassunzione di soggetti disoccupati e aiuti alle assunzioni per soggetti svantaggiati nella Regione MarcheÓ - Scheda Intervento n. 27 e 28 Fondo di Rotazione (FdR) - DDD n. 54/PSL dellÕ08/05/2025 e successive modifiche - Quarto scorrimento graduatoria scheda intervento 28 (Azione 2) pag. 17069 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 23 settembre 2026, n. 285 DGR n. 321/2026 e DGR n. 347/ 2026. POC Marche 2014-2020 - Asse 6 Occupazione Ð Azione 6.1 Aiuti alle Assunzioni. DDD n. 99/PSL del 28/04/2026: Avviso pubblico ÒLe Marche per i giovani: Aiuti alle assunzioni di giovani disoccupatiÓ - Annualitˆ 2026 - Û 1.500.000,00. Graduatoria progetti approvata con DDD n. 230/PSL del 06/08/2026. Secondo scorrimento graduatoria. pag. 17070 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 23 settembre 2026, n. 286 DDS 69/SIP/2025 - Avviso Pubblico ÒDGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per lÕattivazione di fideiussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria Ð Strumento finanziario Fondo Credito Nuove impreseÓ Ð Ammissibilitˆ a contributo delle domande pervenute dal 01/09/2026 al 21/09/2026 (1¡ intervallo temporale del 3¡ sportello annualitˆ 2026) pag. 17072 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 287 DDS n. 79 del 27.02.2025 ÒDGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico ÒAccordo per la Coesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane per la stabilizzazione di lavoratori precari residenti nella Regione Marche - Scheda Intervento n. 26 Fondo di Rotazione (FdR) Ð DDD n. 61/PSL del 15/5/2025 s.m. Ottavo scorrimento graduatoria e parziale rettifica DDD n. 228/PSL/2026. pag. 17072 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 288 pag. 17073 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 289 pag. 17073 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 290 pag. 17073 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 292 pag. 17073 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1280 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ð Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1. Programma Garanzia di Occupabilitˆ dei Lavoratori Ð GOL. Ventinovesima assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari e dichiarazione di ammissibilitˆ alle provvidenze dei progetti formativi ai sensi della sezione 13, punto 5 dellÕAvviso pubblico per la presentazione di candidature per lÕindividuazione dei soggetti esecutori degli interventi formativi di Aggionamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativi ai percorsi 1,2,3,4,5 del Piano attuativo della Regione Marche (PAR) - (D.G.R. n. 195 del 28/02/2022 e s.m.i.), approvato con D.D.S. n. 712 del 1 settembre 2022. pag. 17074 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1282 pag. 17076 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1283 Avviso pubblico, con procedura Òjust in timeÓ, per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni occupazionali, nel contesto delle convenzioni trilaterali di cui allÕart. 12 bis della L. n. 68/1999 e alla D.G.R. Marche n. 1512/2023, in attuazione della Missione 15, scheda c.8, della D.G.R. Marche n. 107/2025 (programma annuale per lÕoccupazione e la qualitˆ del lavoro anno 2025). Ð Ammissibilitˆ a valutazione delle domande di ammissione a finanziamento presentate e nomina della Commissione Tecnica di valutazione pag. 17076 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1285 pag. 17077 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 21 settembre 2026, n. 1286 ÒL.R. n.16/90, D.G.R. n.287/2022 e D.D.S. n. 270/2022 (Avviso pubblico FORM.I.CA) Ð Costituzione e nomina della Commissione dÕesame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati. ÒCorso per operatore socio sanitarioÓ scheda Siform2 n.1095883. Ente di formazione Go Up Group srls Ð Civitanova Marche (MC)Ó. pag. 17078 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 21 settembre 2026, n. 1290 Garanzia Occupabilitˆ Lavoratori (GOL) Ð Integrazioni allÕAvviso Pubblico n.1 di cui al DDS n. 904/2022 e s.m.i. e conseguente rilascio del nuovo Manuale Operativo Regionale GOL versione 2026. pag. 17079 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1295 pag. 17080 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1296 DDS n.709/SIP/2023 Ð Avviso Pubblico ÒTirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione MarcheÓ. DGR n. 1141 del 31/07/2023 Ð PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) Ð Campo di intervento 134 Ð Annualitˆ 2023-2024. Û 1.000.000,00. Ammissibilitˆ a valutazione delle domande pervenute dallÕ8 giugno al 14 settembre 2026. pag. 17080 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1299 pag. 17081 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1300 pag. 17081 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1301 pag. 17081 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1302 CPI FANO - Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni Ð (art. 16 L. 56/87 Ð D.Lgs.165/2001 - DGR 203/2021) - Approvazione graduatoria definitiva per lÕavviamento a selezione di n. 1 Operatore Tecnico Autista (CCNL Comparto Sanitˆ 27/10/2025 - Area del Personale di Supporto), a tempo pieno e determinato mesi sei, da assegnare allÕ Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino. pag. 17081 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1303 pag. 17082 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1304 PR MARCHE FSE+ 2021/2027, Asse Istruzione e Formazione, O.S.4.e, D.G.R. n. 561/2024 Ð D.G.R. n. 666/2008 e s.m.i. Ð D.D.S. n. 434/FOAC/2024 Ð D.D.S. n. 597/FOAC/ 2024 Ð D.D.S. n. 709/FOAC/2024 Ð DGR n. 407/ 2026. Costituzione e nomina della Commissione di esame per il corso codice progetto Siform2 1097326, ÒFSE serale Operatore socio sanitarioÓ - CUP: B34D24002200009, ente attuatore: I.I.S. Podesti Ð Calzecchi Onesti sede di Ancona. pag. 17082 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1305 PR MARCHE FSE PLUS 2021/2027, Asse1 Occupazione, O.S. 4.a (1), DGR n. 325 del13/03/2023, DDPF n. 230 del 29/03/2023. Avviso Pubblico relativo alla presentazione diprogetti formativi ad occupazione garantita. DDS n. 56/FOAC del 11/02/2025 (14¡ elenco dal 05/12/2025 al 31/12/2025). Bando Siform FSE_ 2021/2027_GENERICO,codice SIFORM2 n. 1107786, Ò85 - Addetto alla produzione in serie di calzatureÓ, CUP B74D25000 380009, Ente Accademia Holding Moda Srl Societˆ Benefit. Approvazione determinazione finale della sovvenzione e liquidazione saldo pari a Euro 74.465,94, Capitoli di spesa n. 2150410197 Ð 2150410198 Ð 2150410199, Bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026. pag. 17083 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1306 pag. 17086 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1310 pag. 17086 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1311 Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni (art.16 l. 56/ 87 - d.lgs. 165/2001 - dgr 203/ 2021) - Avviso pubblico per lÕavviamento a selezione ai sensi dellÕart.16 legge n.56/87 e s.m.i. a tempo indeterminato, tempo parziale, presso il comune di Montecosaro di n. 1 unitˆ nel ruolo di manutentore del verde, del patrimonio e del demanio comunale, riconducibile al codice Istat 2021 Ð 1¡ digit Ð class. 8. Professioni non qualificate pag. 17086 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 24 settembre 2026, n. 1314 L.R. 16/90-DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/ 2022 FOAC - Autorizzazione di azioni formative e di ammissione delle stesse al Catalogo regionale dellÕofferta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) - Sezione Territoriale per la Formazione di Ancona. 4¡ bimestre luglio/agosto 2026 pag. 17101 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 24 settembre 2026, n. 1318 pag. 17102 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lÕImpiego e Crisi Aziendali del 24 settembre 2026, n. 1321 DGR n. 1935 del 12/12/2023 Ð DDS n. 26 del 18/01/2024 - PR MARCHE FSE PLUS 2021/ 2027 Asse 3 ÒInclusione socialeÓ ob.spec.4h(2) C.I. 153 Ð Avviso Pubblico relativo alla presentazione di progetti formativi a sostegno dellÕinserimento occupazionale di soggetti svantaggiati - Modifica prenotazioni di spesa annualitˆ 2026 - Concessione del finanziamento ed assunzione impegni di spesa progetti presentati entro il 30/06/2026 pari a Û468.000,00 Bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026. pag. 17102 Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 18 settembre 2026, n. 182 pag. 17107 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Decreto del Dirigente dellÕUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 21 settembre 2026, n. 686 pag. 17108 Decreto del Dirigente dellÕUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 21 settembre 2026, n. 687 pag. 17108 Decreto del Dirigente dellÕUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 688 pag. 17108 Decreto del Dirigente dellÕUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 689 pag. 17108 Decreto del Dirigente dellÕUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 690 pag. 17108 Decreto del Dirigente dellÕUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 691 pag. 17108 DIREZIONE SANITË E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 295 pag. 17108 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 296 pag. 17108 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 297 pag. 17109 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 298 pag. 17109 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 23 settembre 2026, n. 272 PR MARCHE FESR 2021/2027 Ð ASSE 1 Ð OS 1.3 Ð Azione 1.3.4 Ð Intervento 1.3.4.1 Ð L.R. 30/2008 Ð D.G.R. n. 916 del 20/07/2026 - D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Ð art. 76 comma 2 lett. b Ð Avvio della procedura di acquisizione dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della regione Marche allÕevento ÒArtigiano in FieraÓ, in programma a Fieramilano Rho Pero dal 5 al 13 dicembre 2026, Ð base dÕasta Û 108.000,00 Ð CUP B39I26002080009 pag. 17110 Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 24 settembre 2026, n. 273 pag. 17132 Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 24 settembre 2026, n. 276 pag. 17132 Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 18 settembre 2026, n. 307 Art. 32 D.Lgs n. 36/2023 Ð PR FESR 2021-2027, Asse 1 - Azione 1.2.2 - Intervento 1.2.2.1 - Progetto ÒSoluzioni evolute di intelligenza artificialeÓ CUP B71C25000060006 Approvazione degli elaborati tecnici per lÕavvio da parte della SUAM della procedura SDAPA Consip Ð LOTTO unico: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNÕINFRASTRUTTURA AI AD ALTA INTENSITAÕ. Base di appalto Û 5.000.000,00 (iva esclusa) pag. 17132 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 21 settembre 2026, n. 306 DDS/TURI n. 128 del 09/04/2026 Ð ÒDGR n. 212/2026 L.R. n. 29/2021 art. 15 Ð Approvazione del Programma regionale integrato degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e centri storici delle Marche Ð annualitˆ 2026-2028Ð punto 3 c) ÒBando di animazione dei borghi e centri storiciÓ prenotazione impegno di spesa per Euro 750.000,00, Capitolo 2070110656, Bilancio 2026-2028, Annualitˆ 2026, 2027 e 2028.Ó - Concessione dei contributi per complessivi Û 736.745,38 bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026, 2027 e 2028, capitolo 2070110656. pag. 17139 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 22 settembre 2026, n. 308 pag. 17140 DIREZIONE ATTIVITË PRODUTTIVE, IMPRESA E CULTURA Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 437 pag. 17140 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 438 pag. 17140 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 440 pag. 17140 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 441 pag. 17140 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 24 settembre 2026, n. 446 pag. 17140 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 24 settembre 2026, n. 447 pag. 17140 Decreto del Dirigente del Settore Commercio, Pesca e Tutela dei Consumatori del 21 settembre 2026, n. 139 L.R. n.8/2008 art. 6 e 7 e smi - D.G.R. n. 877/2026 - Programma degli interventi per il sostegno e la promozione del commercio equo e solidale e delle iniziative per la realizzazione delle Giornate e della Conferenza del Commercio Equo e Solidale XVI^ edizione Ð Punta sullÕequo - Bando 2026 - Û 40.000,00 capitolo 2140210012 bilancio 2026/2028 Ð annualitˆ 2026. pag. 17140 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 24 settembre 2026, n. 658 pag. 17141 Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 24 settembre 2026, n. 662 pag. 17141 AGENZIA REGIONALE SANITARIA Decreto del Dirigente dellÕAgenzia Regionale Sanitaria del 22 settembre 2026, n. 140 Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto, Area Contrattuale dei Funzionari e dellÕElevata Qualificazione, profilo professionale ÒFunzionario tecnico specialista in farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza e sistemi di qualitˆ sanitariaÓ per il Settore Assistenza farmaceutica, protesica e dispositivi medici. Presa dÕatto degli esiti della prova scritta e approvazione dellÕelenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale. pag. 17141 ATIM - AGENZIA PER IL TURISMO E LÕINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE Decreto del Dirigente dellÕATIM Agenzia per il Turismo e lÕInternazionalizzazione delle Marche del 21 settembre 2026, n. 227 pag. 17142 Decreto del Dirigente dellÕATIM Agenzia per il Turismo e lÕInternazionalizzazione delle Marche del 21 settembre 2026, n. 228 pag. 17142 Decreto del Dirigente dellÕATIM Agenzia per il Turismo e lÕInternazionalizzazione delle Marche del 21 settembre 2026, n. 229 pag. 17142 Decreto del Dirigente dellÕATIM Agenzia per il Turismo e lÕInternazionalizzazione delle Marche del 22 settembre 2026, n. 230 pag. 17142 Decreto del Dirigente dellÕATIM Agenzia per il Turismo e lÕInternazionalizzazione delle Marche del 24 settembre 2026, n. 231 pag. 17142 ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ERRATA CORRIGE Rettifica per errore materiale dellÕatto pubblicato nel BUR n¡ 86 del 24/09/2026 avente per oggetto: Comune di Fiastra - Avviso di sdemanializzazione e declassificazione di porzione di strada comunale denominata ÒCapo del ColleÓ in Loc. Acquacanina nel Comune di Fiastra Comune di Fiastra Avviso di sdemanializzazione e declassificazione di porzione di strada comunale denominata ÒCapo del ColleÓ in Loc. Acquacanina nel Comune di Fiastra pag. 17143 Comune di Folignano Avviso di adozione e deposito del progetto preliminare della variante parziale al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente pag. 17143 Comune di Pesaro Decreto di esproprio n. 2 del 22/09/ 2026: Lavori di restauro e consolidamento statico del tratto sud-ovest delle mura urbiche e dei bastioni del centro storico di Casteldimezzo e fruibilitaÕ dei relativi percorsi - bando per la concessione di contributi ai comuni per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche Ð annualitaÕ 2025 pag. 17144 Comune di Porto Sant«Elpidio Approvazione variante puntuale al PRG per lÕarea APT4 ai sensi della l.r. 19/2023 art. 33 (norme transitorie) Ð art. 15 comma 5 l.r. 34/92 pag. 17144 Comune di Ripatransone Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 20.05. 2026 Sdemanializzazione e vendita porzione di strada comunale contrada Cabiano - provvedimenti pag. 17144 Dirpa2 S.c.ar.l. - Roma Decreto prot D2/1271 del 16/09/ 2026 rettifica al decreto 5874 del 29/09/2011 pag. 17145 Assemblea Territoriale dÕAmbito (A.T.A.) dellÕATO 1 Pesaro e Urbino Deliberazione Assemblea ATA n. 19 del 29 settembre 2026: ÒApprovazione definitiva del ÒPiano dÕAmbito di Gestione dei Rifiuti Ð Aggiornamento 2026Ó dellÕATO 1 Pesaro e Urbino ai fini della pubblicazione nel BUR Marche per la sua efficacia.Ó. pag. 17146 COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 48 DEL 17/09/2026 R.D. 11/12/ 1933 n. 1775 e ss.mm.ii. -- Legge Regione Marche 09/06/ 2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dellÕavvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, art.7, relativo al rilascio della concessione pluriennale di derivazione dÕacqua pubblica da c.i. sotterraneo non tipizzato, tramite n. 1 pozzo ad uso irriguo, ubicato in Comune di Loreto, localitˆ Via Valdicerro di Sotto, su area distinta al C.T. Foglio 16, mappale 320. Ditta richiedente: ÒCENERELLI FILIPPOÓ con Sede Legale in VIA RECANATESE 62 Ð CASTELFIDARDO (AN). DR 2070 - Fascicolo 420.60.90/2026/GCMN/2758 Ð SIAR DAP n. 520531 (rinnovo concessione DAP n. 504440). pag. 17221 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 523/1904 -L.R. n. 5 del 09/06/ 2006, art.3 1- Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico- Comunicazione dellÕavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo della concessione per lÕoccupazione di aree del demanio idrico (fiume Tronto), in sponda sinistra, ubicate nel Comune di Spinetoli (AP)- Richiedente: Giostra Claudio - pag. 17222 BANDI E AVVISI DI GARA Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche Avviso per il reperimento di sedi da adibire a Uffici dellÕAgenzia delle entrate a Pesaro, Jesi e Ancona pag. 17222 BANDI DI CONCORSO Provincia di Macerata Bando pubblico per lÕammissione agli esami dÕidoneitˆ allÕesercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - Anno 2026 pag. 17223 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Anatomia Patologica pag. 17265 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di Struttura Operativa Complessa Direzione Medica stabilimento di Urbino pag. 17280 INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona POR MARCHE - Avviso pubblico per titoli e colloquio per lÕassunzione straordinaria per mesi 12, di n. 1 dirigente Farmacista (Disciplina di Farmacia Ospedaliera) in staff al controllo di gestione e alla UOSD flussi informativi sanitari e gestione liste dÕattesa per supporto al progetto del gruppo di lavoro multidisciplinare Òil farmacista nel controllo di gestioneÓ pag. 17309 AVVISI Autoritˆ di Bacino Distrettuale dellÕ Appennino Centrale Piano stralcio di assetto idrogeologico dei bacini regionali delle Marche - revisione degli areali a pericolositˆ da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree pai interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - aggiornamento: areale n. AI129 - comune di Petriolo (Mc) pag. 17321 Craftex Srl Pubblicazione del titolo di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza totale di 4808,96 kWp su area ricadente allÕinterno dei 500 ml. da zone produttive con relative opere di connessione in Comune di Trecastelli (AN) Loc. Monterado Via Ripabianca pag. 17322 e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise AtenaID_59947545 _ Realizzazione di una nuova linea BT interrata ed aerea, per lÕadeguamento e potenziamento della linea esistente, da realizzarsi allÕinterno del territorio del comune di Treia (MC). pag. 17323 Sunprime Agira Srl Realizzazione di linea elettrica per la connessione di due impianti fotovoltaici nel comune di Fano (PU) pag. 17323 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ____________________________________________ Legge regionale 29 settembre 2026, n. 12 concernente: Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Modifiche alla l.r. 24/1985. Disposizioni in materia di disabilitˆ) 1. Nel titolo della legge regionale 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), le parole: Òdei cittadini invalidi, mutilati e handicappatiÓ sono sostituite dalle seguenti: Òdelle persone invalide, mutilate e con disabilitˆÓ. 2. Al primo comma dellÕarticolo 1 della l.r. 24/1985, dopo le parole: Òseguenti associazioniÓ sono inserite le seguenti: Òiscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui allÕarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dellÕarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)Ó. 3. Al primo comma dellÕarticolo 1 della l.r. 24/1985, quinto e settimo trattino, le parole: Òciechi (Uic)Ó sono sostituite dalle seguenti: Òdei ciechi e degli ipovedenti (UICI), giˆ Unione Italiana dei Ciechi,Ó e le parole: Òsordomuti (Ens) riconosciuta con D.P.R. 31 dicembre 1979Ó sono sostituite dalle seguenti: Òper la protezione e lÕassistenza dei sordi (ENS) riconosciuto con D.P.R. 31 marzo 1979Ó. 4. Al primo comma dellÕarticolo 2 della l.r. 24/1985, le parole: Òivi compresa lÕANFAS, che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappatiÓ sono sostituite dalle seguenti: Òche perseguono la tutela e la promozione sociale delle persone invalide, mutilate e con disabilitˆ e che risultano iscritte al RUNTS di cui allÕarticolo 45 del d.lgs. 117/2017 tra cui, in particolare, lÕAssociazione nazionale di famiglie e persone con disabilitˆ intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS)Ó. 5. Il secondo comma dellÕarticolo 2 della l.r. 24/1985 � sostituito dal seguente: Ò2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalitˆ per lÕindividuazione delle associazioni di cui al primo comma.Ó. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, nelle leggi regionali ove ricorrono le parole: a) Òin situazione di handicapÓ, sono sostituite dalle seguenti: Òin condizione di disabilitˆÓ; b) Òpersona handicappataÓ, Òportatore di handicapÓ, Òpersona affetta da disabilitˆÓ, ÒdisabileÓ e Òdiversamente abileÓ, sono sostituite dalle seguenti: Òpersona con disabilitˆÓ. 7. La Giunta regionale provvede allÕattuazione di quanto previsto dal comma 2 dellÕarticolo 2 della l.r. 24/1985, come modificato da questo articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. 8. Il terzo comma dellÕarticolo 2 della l.r. 24/1985 � abrogato. Art. 2 (Modifiche alla l.r. 28/1994) 1. Al comma 1 dellÕarticolo 1 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 28 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e lÕuso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole: Òalle anticamere e alle auleÓ sono sostituite dalle seguenti: Òalle portinerie e allÕaula consiliareÓ; b) alla lettera c) le parole: Òalla custodia degli immobili, dei locali e degli ufficiÓ sono sostituite dalle seguenti: Òal magazzinoÓ. 2. Al comma 1 dellÕarticolo 2 della l.r. 28/1994, le parole: Ò, sentito il parere di una commissione mista nominata con decreto del presidente della giunta, presieduta dal responsabile del servizio provveditorato della giunta e, composta da tre dirigenti di servizio di cui due del consiglio regionale e tre rappresentanti delle categorie interessate, di cui uno in servizio presso il consiglio regionaleÓ sono soppresse. Art. 3 (Modifiche alla l.r. 23/1995) 1. Dopo la lettera a) del comma 1 bis dellÕarticolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) � inserita la seguente: Òa bis) le sedi e i locali degli enti dipendenti dalla Regione, previa convenzione stipulata con i medesimi enti dallÕUfficio di Presidenza del Consiglio regionale;Ó. 2. Alla lettera b) del comma 1 bis dellÕarticolo 6 della l.r. 23/1995, dopo le parole: Òdelle Unioni montaneÓ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ di altri enti localiÓ e le parole: Òcon i medesimi ComuniÓ sono sostituite dalle seguenti: Òcon i medesimi entiÓ. Art. 4 (Modifica alla l.r. 34/1996) 1. Dopo il comma 2 bis dellÕarticolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) � inserito il seguente: Ò2 ter. Le proposte di candidatura sono presentate esclusivamente in modalitˆ telematica mediante lÕutilizzo di apposito applicativo.Ó. Art. 5 (Modifiche alla l.r. 13/1999) 1. Al comma 1 dellÕarticolo 1 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: Ònel quadro dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del piano paesistico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197, e in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112Ó sono sostituite dalle seguenti: Ònel rispetto della normativa europea e statale vigente e, in particolare, della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),Ó. 2. Al comma 3 dellÕarticolo 1 della l.r. 13/1999, le parole: ÒlÕAutoritˆ di bacino,Ó sono soppresse e le parole: Òarticoli 2 e 3 della legge 183/1989Ó sono sostituite dalle seguenti: Òarticoli 55 e 56 del d.lgs. 152/2006Ó. 3. Sono o restano abrogati: a) il comma 4 dellÕarticolo 1 della l.r. 13/1999; b) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 15 della l.r. 13/1999; c) le lettere a), c), d) ed i) del comma 1 dellÕarticolo 14 della l.r. 13/1999; d) gli allegati A e B alla l.r. 13/1999. Art. 6 (Modifiche alla l.r. 6/2005) 1. Al comma 1 dellÕarticolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), la parola: ÒProvinciaÓ � sostituita dalla seguente: ÒRegioneÓ e le parole: Òla Comunitˆ montanaÓ sono sostituite dalle seguenti: ÒlÕUnione montanaÓ. 2. Il comma 3 dellÕarticolo 12 della l.r. 6/2005 � sostituito dal seguente: Ò3. La Regione, con lÕautorizzazione alla riduzione della superficie boscata, prescrive le modalitˆ ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiede il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere.Ó. 3. Il comma 4 dellÕarticolo 12 della l.r. 6/2005 � sostituito dal seguente: Ò4. La Regione, qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determina un indennizzo pari al costo dellÕacquisizione della disponibilitˆ dei terreni, dellÕesecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalitˆ e i tempi per il pagamento dellÕindennizzo medesimo.Ó. 4. Dopo il comma 5 bis dellÕarticolo 12 della l.r. 6/2005 � aggiunto il seguente: Ò5 ter. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 34/2018 e dal comma 3 del presente articolo, per le opere soggette alle procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le misure di compensazione ambientale sono stabilite dalla relativa Autoritˆ Competente di VIA, sentiti gli enti di cui al comma 1. Nei casi previsti dal precedente periodo, il contenuto delle misure di compensazione � stabilito, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, sulla base della disciplina statale e regionale dettata per le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di specifiche linee guida per la compensazione ecosistemica, emanate dalla Giunta regionale.Ó. Art. 7 (Modifiche alla l.r. 9/2006) 1. Al comma 4 dellÕarticolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: Ò, dei servizi e dei prezzi praticatiÓ sono sostituite dalle seguenti: Òe dei serviziÓ. 2. Alla lettera b) del comma 1 bis dellÕarticolo 26 della l.r. 9/2006, le parole: Ò, secondo le modalitˆ stabilite al comma 1 quater dellÕarticolo 34Ó sono soppresse. 3. Dopo il comma 2 dellÕarticolo 28 della l.r. 9/2006 � inserito il seguente: Ò2 bis. Le strutture di cui alla presente sezione rispettano i periodi di apertura indicati ai commi 1 e 3 dellÕarticolo 16.Ó. 4. Al comma 3 bis dellÕarticolo 28 della l.r. 9/2006 le parole: Ò, dei servizi e dei prezzi praticatiÓ sono sostituite dalle seguenti: Òe dei serviziÓ. 5. AllÕarticolo 32 della l.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: Ò(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)Ó sono aggiunte, in fine, le seguenti: Òo ai sensi dellÕarticolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96Ó; b) al comma 2, dopo le parole: Òdi cui al comma 1Ó sono inserite le seguenti: Òche esercitano lÕattivitˆ in forma non imprenditorialeÓ, dopo le parole: Òin cui viene svolta lÕattivitˆÓ � inserita la seguente: ÒmedesimaÓ ed � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒI soggetti di cui al comma 1 che esercitano lÕattivitˆ in forma imprenditoriale, ai sensi dellÕarticolo 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, presentano la SCIA presso il SUAP del Comune nel cui territorio � svolta lÕattivitˆ.Ó; c) al comma 2 bis, dopo le parole: ÒlÕelenco delle comunicazioniÓ sono inserite le seguenti: Òe delle segnalazioniÓ. 6. Al comma 1 quater dellÕarticolo 34 della l.r. 9/2006, le parole: Òda comunicarsi allÕinizio di ogni semestre. Resta salva la possibilitˆ di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dallÕinizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla RegioneÓ sono soppresse. 7. Al comma 4 bis dellÕarticolo 34 della l.r. 9/2006, le parole: Òcon indicazione dei prezzi praticatiÓ sono soppresse. 8. Dopo lÕarticolo 40 della l.r. 9/2006 � inserito il seguente: ÒArt. 40 bis (Comunicazione delle aperture) 1. I titolari delle attivitˆ ricettive di cui ai Capi I, II e III comunicano le aperture con modalitˆ telematica, mediante invio delle comunicazioni al Comune competente per territorio.Ó. 9. Al comma 2 dellÕarticolo 42 della l.r. 9/2006, le parole: Ò, 33 bisÓ sono soppresse. 10. AllÕarticolo 45 della l.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 10, le parole: Òagli articoli 33 bis oÓ sono sostituite dalle seguenti: ÒallÕarticoloÓ; b) al comma 14, le parole: ÒLÕapplicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dellÕarticolo 40 comporta lÕapplicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00; lÕomessaÓ sono sostituite dalle seguenti: ÒLÕomessaÓ. 11. Sono o restano abrogati: a) la lettera c) del comma 1 dellÕarticolo 6 della l.r. 9/2006; b) lÕarticolo 40 della l.r. 9/2006; c) il comma 2 dellÕarticolo 41 della l.r. 9/2006; d) il comma 3 dellÕarticolo 75 della l.r. 9/2006. Art. 8 (Modifica alla l.r. 7/2009) 1. Alla lettera h) del comma 1 dellÕarticolo 1 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dellÕaudiovisivo), le parole: Òdi cui ai commi 9 e 10 dellÕarticolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivitˆ cinematografiche, a norma dellÕarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)Ó, sono sostituite dalle seguenti: Òcinematografico delle sale dÕessai e delle sale delle comunitˆ ecclesiali e religiose di cui agli articoli 2, comma 1, lettera m), e 27, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dellÕaudiovisivo)Ó. Art. 9 (Modifica alla l.r. 24/2009) 1. Dopo il comma 2 ter dellÕarticolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) � inserito il seguente: Ò2 ter 1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sullÕesercizio delle funzioni conferite a livello comunale in base alla diversa complessitˆ tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare. In particolare il controllo � esercitato dalla Regione mediante la verifica della completezza e della tempestivitˆ dellÕinserimento dei dati e delle informazioni sulla procedura di bonifica nellÕanagrafe dei siti inquinati regionali prevista dalla lettera l) del comma 1, nonchŽ mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica.Ó. Art. 10 (Modifiche alla l.r. 25/2014) 1. Alla legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: Òindicato dallÕASURÓ, ovunque ricorrenti al comma 2 dellÕarticolo 2, sono sostituite dalle seguenti: Òindicato dÕintesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST)Ó; b) le parole: Òciascuna Area vastaÓ, ovunque ricorrenti al comma 2 dellÕarticolo 3, ai commi 4 e 5 dellÕarticolo 5, ai commi 1 e 2 dellÕarticolo 6, sono sostituite dalle seguenti: Òciascuna ASTÓ; c) le parole: ÒdellÕASURÓ, ovunque ricorrenti al comma 2 dellÕarticolo 2, al comma 2 dellÕarticolo 3, al comma 5 dellÕarticolo 5 e al comma 2 dellÕarticolo 6, sono sostituite dalle seguenti: Òdelle ASTÓ; d) il comma 3 dellÕarticolo 2 � sostituito dal seguente: Ò3. Il coordinamento regionale � costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per quanto non previsto in questo articolo, il coordinamento regionale opera secondo modalitˆ determinate con deliberazione della Giunta regionale.Ó; e) il comma 3 dellÕarticolo 3 � sostituito dal seguente: Ò3. Il comitato tecnico-scientifico � costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per quanto non previsto in questo articolo, il comitato opera secondo modalitˆ determinate con deliberazione della Giunta regionale.Ó; f) al comma 1 dellÕarticolo 4 le parole: Òpresso lÕAzienda ospedaliera ÒOspedali Riuniti Marche NordÓÓ sono sostituite dalle seguenti: Òpresso lÕAST di Pesaro-UrbinoÓ; g) al comma 2 dellÕarticolo 4 le parole: Òpresso lÕASURÓ sono sostituite dalle seguenti: Òpresso lÕAST di Ascoli PicenoÓ. 2. Il coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico e il comitato tecnico-scientifico regionale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 25/2014, giˆ costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano a operare fino alla naturale scadenza. Ai medesimi continuano ad applicarsi le norme e gli atti che ne hanno disciplinato la costituzione. Art. 11 (Modifiche alla l.r. 3/2015) 1. Dopo la lettera f) del comma 1 dellÕarticolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) sono aggiunte le seguenti: Òf bis) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo; f ter) la manutenzione dellÕordinamento normativo regionale.Ó. 2. Al comma 1 bis dellÕarticolo 8 della l.r. 3/2015, le parole: Ònuove oÓ sono soppresse. Art. 12 (Modifica alla l.r. 17/2015) 1. Alla lettera e) del comma 1 dellÕarticolo 8 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) le parole: Ò, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigentiÓ sono soppresse. Art. 13 (Modifica alla l.r. 14/2018) 1. Al secondo periodo del comma 2 dellÕarticolo 3 della legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea), le parole: Òdi cultura e turismoÓ sono soppresse. Art. 14 (Modifiche alla l.r. 11/2019) 1. Dopo il comma 2 dellÕarticolo 9 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)) � inserito il seguente: Ò2 bis. La Giunta regionale � autorizzata ad apportare modifiche agli oneri di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dellÕarticolo 33 del d.lgs.152/2006.Ó. 2. LÕarticolo 7 della l.r. 11/2019 � abrogato. Art. 15 (Modifiche alla l.r. 5/2020) 1. Alla lettera e) del comma 1 dellÕarticolo 6 della legge regionale 18 febbraio 2020, n. 5 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilitˆ delle persone alla vita collettiva), le parole: ÒdellÕAzienda sanitaria unica regionale (ASUR)Ó sono sostituite dalle seguenti: Òdelle Aziende sanitarie territoriali (AST)Ó. 2. Al comma 1 dellÕarticolo 9 della l.r. 5/2020, le parole: Òcon cadenza annualeÓ sono sostituite dalle seguenti: Òcon cadenza biennaleÓ. Art. 16 (Modifiche alla l.r. 22/2021) 1. Al comma 3 dellÕarticolo 29 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dellÕattivitˆ commerciale nella regione Marche), la parola: ÒrecidivaÓ � sostituita dalla seguente: ÒreiterazioneÓ. 2. Al comma 3 dellÕarticolo 52 della l.r. 22/2021, dopo le parole: Òsui banchiÓ sono inserite le seguenti: Òdi vendita, anche su aree pubbliche,Ó. 3. AllÕarticolo 56 della l.r. 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 2, le parole: Òda euro 1.000,00 ad euro 3.000,00Ó sono sostituite dalle seguenti: Òda euro 250,00 ad euro 1.500,00Ó; b) al comma 3, le parole: Òmancata presentazioneÓ sono sostituite dalla seguente: ÒassenzaÓ ed � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒLa stessa sanzione si applica in caso di esercizio dellÕattivitˆ qualora ne sia stata disposta la sospensione o con titolo abilitativo sospeso.Ó. 4. Al comma 3 dellÕarticolo 62 della l.r. 22/2021, dopo le parole: Òtitolari diÓ sono inserite le seguenti: Òpi� diÓ. 5. Al comma 1 dellÕarticolo 72 della l.r. 22/2021 � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒLa stessa sanzione si applica in caso di esercizio dellÕattivitˆ con titolo autorizzatorio sospeso o concessione di posteggio sospesa.Ó. 6. Al comma 1 dellÕarticolo 86 della l.r. 22/2021 � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒLa reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si � proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione.Ó. 7. Al comma 6 dellÕarticolo 133 della l.r. 22/2021, la parola: ÒrecidivaÓ � sostituita dalla seguente: ÒreiterazioneÓ ed � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒLa reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si � proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.Ó. Art. 17 (Modifiche alla l.r. 19/2022) 1. Alla lettera d) del comma 3 dellÕarticolo 39 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), dopo le parole: Òlegge 113/2021Ó, sono aggiunte le seguenti: Ò, limitatamente alla sezione relativa allÕorganizzazione e al capitale umanoÓ. 2. La lettera e) del comma 3 dellÕarticolo 39 della l.r. 19/2022 � abrogata. 3. Il comma 8 dellÕarticolo 47 della l.r. 19/2022 � sostituito dal seguente: Ò8. Le articolazioni territoriali dei distretti sono individuate ai sensi della lettera e) del comma 3 dellÕarticolo 24 e nel rispetto del comma 7 di questo articolo. Fino allÕindividuazione dei distretti resta ferma lÕarticolazione distrettuale delle aree vaste dellÕAzienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore di questa legge.Ó. Art. 18 (Modifiche alla l.r. 3/2025) 1. Il comma 1 dellÕarticolo 2 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche), � sostituito dal seguente: Ò1. Le Pro Loco Marche operano a favore dello sviluppo sociale e turistico delle realtˆ locali, svolgono attivitˆ di promozione turistica e valorizzazione delle realtˆ e delle potenzialitˆ naturalistiche, culturali, gastronomiche, storiche e sociali del territorio secondo principi di democraticitˆ e uguaglianza, avvalendosi in modo prevalente dellÕattivitˆ di volontariato dei propri associati.Ó. 2. Il comma 3 dellÕarticolo 2 della l.r. 3/2025 � abrogato. 3. Al comma 4 dellÕarticolo 2 della l.r. 3/2025 le parole: ÒPer la realizzazione delle attivitˆ di cui ai commi 2 e 3, le Pro Loco Marche si propongono di:Ó sono sostituite dalle seguenti: ÒLe Pro Loco Marche operano per:Ó. 4. Al comma 5 dellÕarticolo 2 della l.r. 3/2025 dopo le parole: ÒLe Pro Loco MarcheÓ sono inserite le seguenti: Ò, nei limiti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dellÕarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),Ó. 5. Al comma 1 dellÕarticolo 3 della l.r. 3/2025 le parole: Òlo svolgimentoÓ sono sostituite dalle seguenti: Òil coordinamentoÓ. 6. Alla lettera a) del comma 3 dellÕarticolo 4 della l.r. 3/2025 dopo le parole: Òarticolo 2Ó sono aggiunte le seguenti: Ò, nel rispetto dei principi di differenziazione e di prioritˆ accordati ai soggetti in possesso della qualifica di ETS (enti del Terzo settore)Ó. 7. Alla lettera b) del comma 3 dellÕarticolo 4 della l. r. 3/2025 la parola: Ò, coprogettareÓ � soppressa. 8. Alla lettera b) del comma 1 dellÕarticolo 5 della l.r. 3/2025 le parole: Òal d.lgs. 117/2017Ó sono sostituite dalle seguenti: ÒallÕarticolo 6Ó. 9. Al comma 2 dellÕarticolo 5 della l.r. 3/2025 dopo le parole: Òcomma 1Ó sono inserite le seguenti: Ò, qualora non iscritta al RUNTS,Ó. 10. Al comma 3 dellÕarticolo 5 della l.r. 3/2025 � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒEntro lo stesso termine le Pro Loco iscritte nel RUNTS comunicano, con riferimento alle materie di cui al comma 2, di aver provveduto alle variazioni sul RUNTS ai sensi dellÕarticolo 48 del d.lgs. 117/2017.Ó. 11. Alla lettera c) del comma 2 dellÕarticolo 6 della l.r. 3/2025 le parole: Òdella Pro Loco MarcheÓ sono sostituite dalle seguenti: Òdella Pro LocoÓ e le parole: Òdi cui al d.lgs. 117/2017Ó sono sostituite dalle seguenti: Òin materia di enti non commerciali di cui allÕarticolo 148, comma 8, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)Ó. 12. La lettera d) del comma 2 dellÕarticolo 6 della l.r. 3/2025 � sostituita dalla seguente: Òd) lÕassenza di scopo di lucro, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchŽ fondi, riserve o capitale durante la vita dellÕassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, lÕobbligo di reinvestire lÕeventuale avanzo di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali.Ó. 13. Dopo il comma 2 dellÕarticolo 6 della l.r. 3/2025 � aggiunto il seguente: Ò2 bis. Per le Pro Loco iscritte nel RUNTS si applica quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.Ó. Art. 19 (Modifiche alla l.r. 7/2025) 1. Dopo il comma 4 dellÕarticolo 17 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 (Sistema Marche di protezione civile) � inserito il seguente: Ò4 bis. Per le finalitˆ di cui al comma 4, la SOUP risulta organizzata nel rispetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri nonchŽ delle altre disposizioni statali in materia.Ó. 2. Alla lettera f) del comma 2 dellÕarticolo 29 della l.r. 7/2025 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Òciascuno per gli ambiti di competenzaÓ. 3. Al comma 3 dellÕarticolo 29 della l.r. 7/2025 � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÒIl personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco abilitato DOS, ai fini dellÕesercizio delle attivitˆ operative, non necessita dellÕiscrizione nel Registro DOS.Ó. Art. 20 (Modifiche alla l.r. 8/2025) 1. Alla lettera a) del comma 4 dellÕarticolo 11 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 8 (Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialitˆ e della natalitˆ), dopo le parole: ÒlÕintroduzioneÓ, sono inserite le seguenti: Ò, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa statale,Ó. 2. La lettera a) del comma 2 dellÕarticolo 24 della l.r. 8/2025 � sostituita dalla seguente: Òa) lÕattivazione di forme di coordinamento con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia e delle indicazioni nazionali, finalizzate a fornire le informazioni sullÕandamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;Ó. Art. 21 (Disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA)) 1. In caso di installazioni che comportino lo svolgimento di pi� attivitˆ, la Regione, quale autoritˆ competente ai fini dellÕAutorizzazione integrata ambientale (AIA) per lÕattivitˆ principale, � competente altres“ al rilascio dellÕAIA anche per quelle accessorie. Art. 22 (Invarianza finanziaria) 1. DallÕapplicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Art. 23 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 1¡ agosto 1997, n. 48 (Norme per il funzionamento dellÕAutoritˆ di bacino del Tronto); b) 3 aprile 2000, n. 25 (Norme per il funzionamento dellÕAutoritˆ di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia); c) 30 settembre 2013, n. 31 (Iniziative regionali per il rilancio della cittˆ di ÒAncona capoluogoÓ); d) 23 luglio 2018, n. 28 (Istituzione dellÕUnitˆ regionale per lÕacquisto di energia elettrica e gas (URAE)); e) 21 ottobre 2019, n. 35 (Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival internazionale del folclore Terranostra). 2. Sono altres“ abrogati: a) il regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per lÕacquisizione in economia di beni e servizi); b) il regolamento regionale 14 aprile 2014, n. 1 (Modifica del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (regolamento per lÕacquisizione in economia di beni e servizi)); c) il comma 2 dellÕarticolo 45 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico); d) la lettera f) del comma 1 dellÕarticolo 3 e lÕarticolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo); e) i commi 3 e 4 dellÕarticolo 4 e i commi 1, 2 e 3 dellÕarticolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attivitˆ culturali). 3. Le disposizioni abrogate con questa legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza. La presente legge regionale � pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. EÕ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 29 settembre 2026 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _____________________________________________________________________ AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLÕINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LÕAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Note allÕart. 1, commi da 1 a 5 e 8 - Il testo vigente del titolo della l.r. 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInterventi per favorire ilÊfunzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguonoÊla tutela e la promozione sociale delle persone invalide, mutilate e con disabilitˆÓ. - Il testo vigente dellÕarticolo 1 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 1 - La Regione Marche riconosce e sostiene le funzioni e le attivitˆ delle seguenti associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui allÕarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). - Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) riconosciuta con D.P.R. 31 marzo 1979; - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978; - Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978; - Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978; - Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI), giˆ Unione Italiana dei Ciechi, riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978; - Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978; - Ente nazionale per la protezione e lÕassistenza dei sordi (ENS) riconosciuto con D.P.R. 31 marzo 1979.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 2 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire ilÊfunzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 2 - La Regione riconosce e sostiene altres“ le altre associazioni, che perseguono la tutela e la promozione sociale delle persone invalide, mutilate e con disabilitˆ e che risultano iscritte al RUNTS di cui allÕarticolo 45 del d.lgs. 117/2017 tra cui, in particolare, lÕAssociazione nazionale di famiglie e persone con disabilitˆ intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS). 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalitˆ per lÕindividuazione delle associazioni di cui al primo comma. (Comma abrogato)Ó. Note allÕart. 2, commi 1 e 2 - Il testo vigente dellÕarticolo 1 della l.r. 11 agosto 1994, n. 28 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 1 - 1. La Regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario-uniforme alle unitˆ di personale, in servizio presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale che svolgono le seguenti mansioni: a) addetti alle portinerie e allÕaula consiliare; b) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture di dotazione alla Regione e in uso presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale; c) addetti al magazzino; d) addetti a macchine operatrici; e) addetti al cerimoniale della Regione.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 2 della l.r. 11 agosto 1994, n. 28 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 2 - 1. Le caratteristiche dei capi di vestiario, la periodicitˆ dei cambi e le modalitˆ di assegnazione sono individuate da apposite deliberazioni, approvate, per il rispettivo personale, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del consiglio (É).Ó Nota allÕart. 3, commi 1 e 2 Il testo vigente dellÕarticolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia diÊtrattamento indennitario dei Consiglieri regionali), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 6 (Rimborsi spese per l'esercizio del mandato) - 1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale � corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 2.700,00 mensili, ed una parte variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso le stesse sedi. 1 bis. I Consiglieri, per il miglior esercizio del mandato, possono utilizzare: a) le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalitˆ stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; a bis) le sedi e i locali degli enti dipendenti dalla Regione, previa convenzione stipulata con i medesimi enti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; b) le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane nonchŽ di altri enti locali, previa convenzione stipulata con i medesimi enti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 1 ter. Per i giorni di utilizzo delle sedi e dei locali di cui al comma 1 bis i Consiglieri non usufruiscono della parte variabile del rimborso previsto al comma 2. 2. La misura della parte variabile del rimborso, da corrispondersi per ciascun giorno di presenza presso la sede degli organi regionali, � determinata moltiplicando il doppio della distanza, comunque non inferiore a km 10, tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, per euro 0,40, per un numero massimo di venti giornate di presenza al mese, fino ad un massimo di euro 1.500. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione; l'Ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto le ulteriori modalitˆ per il calcolo della parte variabile del rimborso spese e per l'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali. Le modalitˆ per l'accertamento della presenza degli assessori sono stabilite dalla Giunta. 3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell'interessato corredata di idonea documentazione, pu˜ autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalitˆ, a partire dal comune di dimora abituale, anzichŽ dal comune di residenza. 4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell'autovettura di servizio. 5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altres“ qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione. 6. (Comma abrogato dallÕart. 11, comma 1, della l.r. 2 dicembre 2021, n. 34) 7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche � applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalitˆ per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.Ó Nota allÕart. 4, comma 1 Il testo vigente dellÕarticolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 5 (Candidature) - 1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati. 1 bis. Ciascun soggetto di cui al comma 1 � tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo. 2. Alla proposta di candidatura sono allegati: a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all'accettazione della candidatura, all'inesistenza di cause di ineleggibilitˆ e di non candidabilitˆ, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'esistenza di eventuali cause di incompatibilitˆ; b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in Enti pubblici o in societˆ a partecipazione pubblica. 2 bis. Se il termine indicato al comma 1 coincide con un giorno non lavorativo o festivo, � prorogato al successivo giorno lavorativo. 2 ter. Le proposte di candidatura sono presentate esclusivamente in modalitˆ telematica mediante lÕutilizzo di apposito applicativo. 3. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, della l.r. 10 gennaio 2000, n. 2)Ó. Note allÕart. 5, commi 1, 2 e 3 - Il testo vigente dellÕarticolo 1 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesaÊdel suolo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 1 (Finalitˆ) - 1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e, in particolare, della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue le finalitˆ di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico, sociale e la tutela degli aspetti ambientali connessi. 2. La Regione raccorda, in attuazione agli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attivitˆ di difesa del suolo con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e con gli strumenti di programmazione settoriale. 3. A tal fine, la Regione, (É), gli enti dipendenti e gli enti locali svolgono le opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione degli interventi di attuazione degli stessi ai sensi degli articoli 55 e 56 del d.lgs. 152/2006. 4. (Comma abrogato)Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 14 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesaÊdel suolo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 14 (Funzioni esercitate dalla Regione) - 1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti: a) (lettera abrogata) b) l'attivitˆ di indirizzo e coordinamento, le attivitˆ di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di conferimento di funzioni amministrative; c) (lettera abrogata) d) (lettera abrogata) e) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a difesa delle coste e degli abitati costieri; f) (lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, della l.r. 6 novembre 2002, n.Ê 23); g) il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche; h) le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'art. 6 del T.U. approvato con r.d. n. 1775 del 1933; i) (lettera abrogata)Ó. Nota allÕart. 6, commi da 1 a 4 Il testo vigente dellÕarticolo 12 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 12 (Riduzione e compensazione di superfici boscate) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della l.r. 1¡ dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attivitˆ estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualitˆ di coltura sono autorizzate dalla Regione, sentita lÕUnione montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi: a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilitˆ; b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attivitˆ selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche; b bis) ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali; b ter) realizzazione di interventi in applicazione di disposizioni normative volte al riavvio delle attivitˆ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile. 2. La riduzione di superficie boscata � soggetta a misure di compensazione ambientale, consistenti in rimboschimenti compensativi su terreni nudi, di accertata disponibilitˆ, da realizzarsi prioritariamente con specie autoctone, sulla base di uno specifico progetto esecutivo e per una superficie calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, e dall'allegato A della l.r. n. 71/1997. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Gli obblighi connessi alla riduzione della superficie boscata non si applicano per le superfici di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati, per gli interventi di mitigazione idraulica e di manutenzione straordinaria di opere e manufatti esistenti disposti dagli enti competenti e per la ristrutturazione di edifici di interesse storico, artistico e culturale. 3. La Regione, con l'autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, prescrive le modalitˆ ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiede il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere. 4. La Regione, qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determina un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilitˆ dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalitˆ e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo. 5 bis. (Comma abrogato dallÕart. 17, comma 1, della l.r. 18Ê marzo 2014, n. 3).Ó 5 ter. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 34/2018 e dal comma 3 del presente articolo, per le opere soggette alle procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le misure di compensazione ambientale sono stabilite dalla relativa Autoritˆ Competente di VIA, sentiti gli enti di cui al comma 1. Nei casi previsti dal precedente periodo, il contenuto delle misure di compensazione � stabilito, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, sulla base della disciplina statale e regionale dettata per le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di specifiche linee guida per la compensazione ecosistemica, emanate dalla Giunta regionale.Ó Note allÕart. 7, commi da 1 a 7 e da 9 a 11. - Il testo vigente dellÕarticolo 14 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 14 (Esercizio dell'attivitˆ) - 1. Chiunque intenda esercitare una delle attivitˆ ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attivitˆ ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attivitˆ produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attivitˆ (SCIA) di cui allÕarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). LÕesercizio di tali attivitˆ � subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, allÕiscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonchŽ, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attivitˆ commerciali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 2. La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA � soggetta allÕobbligo di comunicazione al Comune competente. 3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettivitˆ possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto. Il Comune, previa valutazione dell'opportunitˆ della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all'autoritˆ che ha posto il vincolo l'avvenuta riconversione. 4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalitˆ telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature e dei servizi, nonchŽ la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altres“ il cambio di titolaritˆ, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva. 5. Il Comune trasmette alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attivitˆ.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 26 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: Art. 26 (Esercizi di affittacamere) - 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non pi� di sei camere destinate a clienti con una capacitˆ ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non pi� di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali � fornito alloggio. 1 bis. Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale, quando la gestione non � occasionale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l'attivitˆ in modo occasionale (É). 2. Gli affittacamere forniscono i seguenti servizi minimi di ospitalitˆ, compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. 3. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione; in tal caso, il titolare � tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalitˆ stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea. 3 bis. (Comma abrogato dallÕart. 60, comma 1, lettera e), della l.r. 2 luglioÊ2020, n. 28) 4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 28 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 28 (Esercizio dellÕattivitˆ) - 1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonchŽ i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale. 2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonchŽ, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attivitˆ commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010, lÕesercizio dellÕattivitˆ ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio. 2 bis. Le strutture di cui alla presente sezione rispettano i periodi di apertura indicati ai commi 1 e 3 dellÕarticolo 16. 3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 � segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi. 3 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalitˆ telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature e dei servizi, nonchŽ la comunicazione relativa alle variazioni segnalate. 4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive. 5. Sono tenuti a iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori delle attivitˆ di cui agli articoli 21, 26, comma 1 bis, lettera a), e 27, nonchŽ coloro che svolgono le attivitˆ di cui al presente capo in forma organizzata e non occasionale." - Il testo vigente dellÕarticolo 32 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 32 (Appartamenti ammobiliati per uso turistico) - 1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attivitˆ di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilitˆ e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, nonchŽ coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico in conformitˆ alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo) o ai sensi dellÕarticolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 2. I soggetti di cui al comma 1 che esercitano lÕattivitˆ in forma non imprenditoriale hanno l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attivitˆ medesima, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi e ogni variazione relativa alle comunicazioni presentate. I soggetti di cui al comma 1 che esercitano lÕattivitˆ in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, presentano la SCIA presso il SUAP del Comune nel cui territorio � svolta lÕattivitˆ. 2 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle comunicazioni e delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 2.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 34 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 34 (Bed and Breakfast) - 1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali � fornito alloggio in camere ed � somministrata la prima colazione. 1 bis. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale. 1 ter. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera a), l'attivitˆ ricettiva � svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non pi� di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il titolare pu˜ gestire non pi� di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio. 1 quater. Nel caso di cui al comma 1-bis, lettera b), l'attivitˆ ricettiva � svolta, in non pi� di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l'anno (É). é consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati. 1 quinquies. L'esercizio di bed and breakfast � subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della SCIA per le attivitˆ esercitate in forma imprenditoriale o della comunicazione di inizio attivitˆ, per quelle esercitate in forma non imprenditoriale. 2. (Comma abrogato dallÕart. 60, comma 1, lettera f), della l.r. 2 luglio 2020, n. 28). 3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale. 4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneitˆ all'esercizio dell'attivitˆ. 4 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalitˆ telematica, notizia della SCIA o della comunicazione di cui al comma 1 quinquies (É), nonchŽ delle variazioni segnalate. 4 ter. La cessazione dell'attivitˆ � soggetta a comunicazione da effettuarsi al Comune competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi. 5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attivitˆ di cui al presente articolo. 6. Coloro che esercitano l'attivitˆ di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio � assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attivitˆ devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico; il titolare � tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalitˆ stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea. 7. L'esercizio dell'attivitˆ di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attivitˆ viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attivitˆ, purchŽ i locali siano ubicati a non pi� di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora. 8. (Comma abrogato dallÕart. 60, comma 1, lettera f), della l.r. 2 luglio 2020, n. 28).Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 42 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 42 (Reclami) - 1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle dei prezzi di cui all'articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni. 2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla Regione per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 (É) e 34. 3. Il Comune o la Regione informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura tramite posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni. 4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dˆ corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa che � irrogata dal Comune ai sensi dell'articolo 45, comma 18. Resta ferma la competenza della Regione in merito alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva. 5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, � tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell'avvenuto pagamento. 6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell'esito dello stesso. 7. Resta salva la possibilitˆ di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchŽ di avvalersi delle associazioni dei consumatori.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 45 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 45 (Sanzioni amministrative) - 1. é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio chiunque eserciti un'attivitˆ ricettiva di cui al capo I senza aver presentato la SCIA. 2. é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che: a) non espone le indicazioni per il pubblico; b) omette di comunicare l'arrivo e le presenze dei clienti ai sensi dell'articolo 43; c) non fornisce alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione. 3. é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che: a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e classificazione di livello superiore o comunque non rispondenti a quelle possedute o assegnate dall'ente ovvero ne omette la pubblicizzazione; b) consente la sosta oltre il limite fissato dall'articolo 11, comma 6. 4. L'inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una delle strutture di cui al capo I comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00. 5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello indicato comporta l'applicazione, per le strutture ricettive all'aria aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00 per ogni persona in pi� ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per ogni persona in pi� ospitata. 6. Chiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza aver presentato la SCIA � soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00. Il superamento della capacitˆ ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00. 7. Chiunque gestisca una delle attivitˆ di cui al capo II, sezione II, senza aver presentato la SCIA � soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. 8. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all'articolo 32 senza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00. 9. La violazione delle disposizioni dell'articolo 33 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00. 10. Chiunque eserciti l'attivitˆ di cui allÕarticolo 33 bis o 34 senza aver inoltrato la comunicazione o SCIA ivi previste, � soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. Chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti � soggetto alla sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 700,00. 10 bis. Chiunque non ottemperi agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 43-bis � soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 500,00. 11. L'inosservanza dei termini di cui all'articolo 35, comma 4, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00. 12. L'esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37 comporta l'applicazione della sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la chiusura immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10,00 a persona. 13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attivitˆ accessorie di cui all'articolo 18 a favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. Ò 14. L'omessa esposizione delle tabelle dei prezzi di cui all'articolo 41 comporta l'applicazione della sanzione da euro 350,00 a euro 1.050,00. 15. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, sezione III e al capo III comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate � irrogata la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si pu˜ procedere inoltre alla sospensione dell'attivitˆ per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi pi� gravi al divieto di prosecuzione dell'attivitˆ. 18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni con le procedure di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 6 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 6 (Funzioni dei Comuni) - 1. Ai Comuni spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e attivitˆ ricettiva non esercitate direttamente dalla Regione, e in particolare: a) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessazione di attivitˆ; b) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alle comunicazioni di inizio e cessazione dell'esercizio delle professioni turistiche; c) (lettera abrogata) d) la ricezione delle comunicazioni relative all'adempimento degli obblighi assicurativi da parte delle agenzie di viaggi e turismo; e) la trasmissione alla Regione degli elenchi aggiornati delle strutture ricettive e delle particolari attivitˆ turistiche in esercizio; f) il rilascio delle concessioni demaniali per finalitˆ turistico-ricettive; g) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi ai nulla osta e alle autorizzazioni previsti dalla legge; h) l'esercizio dell'attivitˆ di vigilanza, fatta salva la competenza della Regione in merito alla classificazione e agli standard di qualitˆ delle strutture ricettive; i) l'irrogazione delle sanzioni amministrative; l) ogni altro adempimento previsto da questa legge. 2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso le Unioni montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore. 3. I Comuni possono elaborare i progetti previsti dal Programma annuale del turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e contribuire all'implementazione del sistema dell'informazione e accoglienza turistica tramite l'istituzione di propri punti IAT, come previsto all'articolo 7 di questa legge.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 41 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 41 (Informazioni) - 1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati. 2. (Comma abrogato) 2 bis. La Regione inserisce nei propri strumenti e nelle azioni di promozione turistica, a fini conoscitivi, solo le strutture oggetto della comunicazione di cui agli articoli 14, comma 4; 28, comma 3 bis; 31, comma 3 e 34, comma 4 bis.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 75 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliÊin materia di turismo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 75 (Norme transitorie e finali) - 1. (Comma abrogato dallÕart. 47, della l.r. 29 aprile 2011, n. 7) 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 3. (Comma abrogato) 4. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in vigore al momento della predisposizione del relativo bando. 5. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate. 6. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la denominazione posseduta. 6 bis. Le country-houses, giˆ previste dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attivitˆ agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitˆ dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinate dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall'abrogazione medesima sino al termine indicato al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. n. 21/2011. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di dette strutture. 7. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza delle stesse e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa. 8. Il rinvio alle disposizioni abrogate dalla presente legge si intende riferito alle corrispondenti disposizioni, ove riportate, della presente legge. 9. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge. 10. Gli IAT istituiti ai sensi dell'articolo 20 della l.r. n. 53/1997 e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale), sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente. L'individuazione dei beni e del personale da trasferire � effettuata dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalitˆ di cui all'articolo 11 della l.r. n. 10/1999. 11. Si applica la definizione di micro imprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. 12. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 8, comma 5, continuano ad essere considerati tali quelli formalmente riconosciuti dalla Regione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.Ó Nota allÕart. 8, comma 1 Il testo vigente dellÕarticolo 1 della l.r. 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio moduloFine modulo ÒArt. 1 (Oggetto e finalitˆ) - 1. La Regione, in attuazione delle proprie finalitˆ statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, sostiene le attivitˆ cinematografiche, audiovisive e multimediali, e in particolare: a) incentiva l'attivitˆ di associazioni e circoli del cinema, per la promozione della cultura cinematografica nonchŽ la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialitˆ; b) sostiene l'esercizio cinematografico e la circuitazione del cinema di qualitˆ; c) favorisce l'incremento degli spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale; d) promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse regionale; e) incentiva la produzione di opere cinematografiche nelle Marche al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza del territorio; f) sostiene la distribuzione di opere cinematografiche riguardanti le Marche, anche mediante iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione; g) favorisce la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine; h) valorizza e sostiene il piccolo esercizio cinematografico delle sale dÕessai e delle sale delle comunitˆ ecclesiali e religiose di cui agli articoli 2, comma 1, lettera m), e 27, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), nonchŽ le attivitˆ finalizzate alla formazione del pubblico in particolare di quello giovanile. 2. La Regione promuove, inoltre, la pi� adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attivitˆ cinematografiche sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi: a) centralitˆ dello spettatore; b) diffusione di una rete di sale efficiente, diversificata e capillare sul territorio; c) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche; d) garanzia del pluralismo e tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio cinematografico; e) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico, per il perseguimento della qualitˆ sociale delle cittˆ e del territorio. 3. Nel definire gli indirizzi per l'insediamento dell'esercizio cinematografico, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.Ó Nota allÕart. 9, comma 1 Il testo vigente dellÕarticolo 2 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materiaÊdi gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio moduloFine modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 2 (Funzioni della Regione) - 1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 196 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare: a) promuove la gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attivitˆ volte a ridurre la quantitˆ dei rifiuti prodotti, nonchŽ ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; b) approva il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5; c) verifica la conformitˆ al piano regionale dei Piani d'ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e della individuazione delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); d) (lettera abrogata dallÕart. 42, comma 10, lettera b), della l.r. 15Ênovembre 2010, n. 16); e) approva le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati necessarie all'attuazione della presente legge; f) (lettera abrogata dallÕart. 7, comma 5, della l.r. 25 ottobre 2011, n. 18) g) stabilisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per la determinazione di idonee misure compensative: 1) in favore degli enti locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in rapporto agli investimenti effettuati; 2) in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti; h) definisce lo schema di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'autoritˆ d'ambito ed i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, sentite le autoritˆ d'ambito; i) concede i finanziamenti per l'attuazione del piano regionale e per il perseguimento delle finalitˆ di cui all'articolo 1; l) approva l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti inquinati regionali, predisposto dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM); m) favorisce la realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del d.lgs. 152/2006. 1 bis. (Comma abrogato dallÕart. 16, comma 1, lettera b), della l.r. 9 maggioÊ2019, n. 11); 2. La Giunta regionale stabilisce le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire una maggiore efficacia alle azioni regionali in materia di gestione dei rifiuti. 2 bis. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di bonifica, la Regione esercita i poteri di indirizzo e coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtˆ territoriali e organizzative, sulla complessitˆ degli adempimenti tecnico-amministrativi e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di bonifica dei siti contaminati. 2 ter. In particolare, attraverso i poteri di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 bis, la Regione: a) definisce le prioritˆ d'intervento per i siti contaminati e potenzialmente contaminati di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006; b) predispone e aggiorna le linee guida in materia di bonifica dei siti contaminati per l'attuazione della presente legge e approva la relativa modulistica di riferimento, nonchŽ per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione, ai sensi dell'articolo 242 ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, fermo restando la necessitˆ di garantire che i medesimi non pregiudichino nŽ interferiscano con l'esecuzione ed il completamento della bonifica; c) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo-procedurale, e assicura il supporto ai comuni nell'individuazione e nell'adozione delle eventuali ulteriori azioni da realizzare; d) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei contributi regionali per le bonifiche al fine di garantire una gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale; e) coordina le azioni sulle situazioni di inquinamento diffuso. 2 ter 1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sullÕesercizio delle funzioni conferite a livello comunale in base alla diversa complessitˆ tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare. In particolare il controllo � esercitato dalla Regione mediante la verifica della completezza e della tempestivitˆ dellÕinserimento dei dati e delle informazioni sulla procedura di bonifica nellÕanagrafe dei siti inquinati regionali prevista dalla lettera l) del comma 1, nonchŽ mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica. 2 quater. La Giunta regionale disciplina le modalitˆ di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo di cui al comma 2 bis.Ó Note allÕart. 10, comma 1 - Il testo vigente dellÕarticolo 2 della l.r. 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio moduloFine modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 2 (Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico) - 1. é istituito il coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico. 2.ÊIl coordinamento � composto da: a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanitˆ; b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali; c) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione; d) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale e lavoro; e) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, o suo delegato, indicato dall'ufficio medesimo; f)Être coordinatori degli Ambiti territoriali sociali indicati dal coordinamento dei coordinatori di ambito; g)Ê un rappresentante del Forum del terzo settore dallo stesso indicato; h)Ê un rappresentante indicato da ciascun soggetto legalmente costituito tra i familiari di persone con disturbi dello spettro autistico, operante sul territorio regionale; i)Êil responsabile del Centro regionale autismo per l'etˆ evolutiva o suo delegato; j)Êil responsabile del Centro regionale autismo per l'etˆ adulta o suo delegato; k)Êun neuropsichiatra infantile dell'Unitˆ multidisciplinare dell'etˆ evolutiva - UMEE, indicato dÕintesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST); l)Êuno psicologo dell'Unitˆ multidisciplinare dell'etˆ evolutiva - UMEE, indicato dÕintesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST); m)Êun assistente sociale dell'Unitˆ multidisciplinare dell'etˆ evolutiva - UMEE, indicato dÕintesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST); n)Êun pediatra di libera scelta indicato d'intesa dagli ordini professionali; o)Êun neurologo dell'Unitˆ multidisciplinare dell'etˆ adulta Ð UMEA indicato dÕintesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST); p)Êuno psicologo dell'Unitˆ multidisciplinare dell'etˆ adulta - UMEA, indicato dÕintesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST); q)Êun assistente sociale dell'Unitˆ multidisciplinare dell'etˆ adulta - UMEA, indicato dÕintesa dalle Aziende sanitarie territoriali (AST); r)Êil coordinatore dei direttori dei Dipartimenti di salute mentale delle AST; s)Êun medico di medicina generale indicato d'intesa dagli ordini professionali; t)Êun gastroenterologo indicato d'intesa dagli ordini professionali; u)Êun immunologo indicato d'intesa dagli ordini professionali. 3.ÊIl coordinamento regionale � costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per quanto non previsto in questo articolo, il coordinamento regionale opera secondo modalitˆ determinate con deliberazione della Giunta regionale. 4.ÊIl coordinamento regionale, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di disturbi dello spettro autistico, esprime parere sugli atti previsti agli articoli 5 e 12 e sulle attivitˆ del comitato tecnico-scientifico. Il coordinamento svolge, inoltre, attivitˆ di monitoraggio e valutazione delle azioni previste da questa legge. 5. I pareri previsti al comma 4 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. 6.ÊIl coordinamento dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati. 7.ÊLa partecipazione al coordinamento regionale � gratuita.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 3 della l.r. 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio moduloFine modulo ÒArt. 3 (Comitato tecnico-scientifico regionale) - 1.Êé istituito un comitato tecnico-scientifico regionale. 2.ÊIl comitato � costituito da: a)Êil responsabile del Centro regionale autismo per l'etˆ evolutiva o suo delegato; b)Êi direttori delle strutture di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie o loro delegati; c)Êi responsabili delle Unitˆ multidisciplinari dell'etˆ evolutiva - UMEE operanti in ciascuna AST o loro delegati; d)Êil responsabile del Centro regionale autismo per l'etˆ adulta o suo delegato; e)Êi direttori dei Dipartimenti di salute mentale delle AST o loro delegati; f)Êi responsabili delle Unitˆ multidisciplinari dell'etˆ adulta - UMEA operanti in ciascuna AST o loro delegati; g)Êun rappresentante dei Centri ambulatoriali di riabilitazione privati accreditati operanti nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico in etˆ evolutiva e uno operante nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico in etˆ adulta; h)Êun gastroenterologo individuato d'intesa dagli ordini professionali; i)Êun immunologo individuato d'intesa dagli ordini professionali; j)Êun medico di medicina generale indicato d'intesa dagli ordini professionali; k)Êun pediatra di libera scelta indicato d'intesa dagli ordini professionali; l)Êun medico genetista indicato d'intesa dagli ordini professionali esperto in materia di disturbi dello spettro autistico; m)Êun rappresentante dell'Universitˆ Politecnica delle Marche esperto in materia di disturbi dello spettro autistico. 3. Il comitato tecnico-scientifico � costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per quanto non previsto in questo articolo, il comitato opera secondo modalitˆ determinate con deliberazione della Giunta regionale. 4.Ê Il comitato tecnico-scientifico predispone linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi sociosanitari, nel rispetto dei suggerimenti delle Linee guida nazionali per l'autismo. 5.ÊIl comitato tecnico-scientifico regionale dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati. 6.ÊLa partecipazione al comitato tecnico-scientifico regionale � gratuita.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 5 della l.r. 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 5 (Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico) - 1.ÊLa Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e alla abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico nell'etˆ evolutiva e nell'etˆ adulta, sentito il coordinamento regionale previsto all'articolo 2. 2.ÊLa rete integrata di servizi prevista al comma 1 garantisce un'adeguata ed omogenea copertura di tutti i territori della regione in modo da assicurare un intervento funzionale, unitario e coordinato. 3.ÊLa rete integrata di servizi di cui al comma 1 garantisce, inoltre, la continuitˆ assistenziale nel passaggio dall'etˆ evolutiva all'etˆ adulta al fine di favorire l'integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie per assicurare la presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia. 4.ÊLa rete integrata di servizi per l'etˆ evolutiva indicata al comma 1 include: a)Êpediatri di libera scelta; b)ÊUnitˆ multidisciplinari dell'etˆ evolutiva - UMEE operanti in ciascuna AST e centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEE; c)Êcentri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati accreditati ai sensi della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private); d)Êstrutture di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie; e)ÊCentro regionale autismo per l'etˆ evolutiva; f)Êservizi sociali dei Comuni e Ambiti territoriali sociali. 5.ÊLa rete integrata di servizi per l'etˆ adulta indicata al comma 1 include: a)Êmedici di medicina generale; b)ÊUnitˆ multidisciplinari dell'etˆ adulta - UMEA operanti in ciascuna AST e centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEA; c)Êcentri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati accreditati ai sensi della L.R. 20/2000; d)Êdipartimenti di salute mentale delle AST; e)ÊCentro regionale autismo per l'etˆ adulta; f)Êcentri residenziali e semi-residenziali; g)Êservizi sociali dei Comuni e Ambiti territoriali sociali.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 6 della l.r. 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 6 (Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico) - 1.Ê La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'etˆ evolutiva di cui all'articolo 5, comma 4, in particolare, i seguenti compiti: a)Êai pediatri di libera scelta l'intercettazione precoce del disturbo dello spettro autistico sulla base di indicatori di rischio e in applicazione dei percorsi suggeriti dal comitato tecnico-scientifico indicato all'articolo 3; b)Êalle strutture di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie, alle Unitˆ multidisciplinari dell'etˆ evolutiva - UMEE di ciascuna AST e ai centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la diagnosi clinica e funzionale; c)Êalle Unitˆ multidisciplinari dell'etˆ evolutiva - UMEE operanti in ciascuna AST e ai centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la presa in carico dei soggetti in etˆ evolutiva e la redazione, il coordinamento e la realizzazione del progetto globale d'intervento in collaborazione con il Centro regionale autismo per l'etˆ evolutiva; d)Êai centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati accreditati, l'abilitazione e la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEE e con il Centro regionale autismo per l'etˆ evolutiva, raccordando la specificitˆ del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento; e)Êal Centro regionale autismo per l'etˆ evolutiva funzioni di alta specializzazione per la diagnosi precoce e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le UMEE partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza e supporto a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'etˆ adulta e le universitˆ marchigiane svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento; f)Êai servizi sociali dei Comuni e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali previsti dalla normativa regionale vigente. 2. La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'etˆ adulta di cui all'articolo 5, comma 5, i seguenti compiti: a)Êai medici di medicina generale, la collaborazione nella scelta del miglior percorso finalizzato a garantire un approccio funzionale integrato negli interventi di cura e di riabilitazione del loro assistito con disturbi dello spettro autistico; b)Êalle Unitˆ multidisciplinari dell'etˆ adulta - UMEA di ciascuna AST e ai centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEA, la rivalutazione clinico-diagnostica e la presa in carico dei soggetti in etˆ adulta oltre alla redazione, al coordinamento e alla realizzazione del progetto globale d'intervento in continuitˆ assistenziale con le UMEE; c)Êai centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici e privati accreditati, l'abilitazione e la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEA e con il Centro regionale autismo per l'etˆ adulta, raccordando la specificitˆ del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento; d)Êai dipartimenti di salute mentale delle AST compiti di collaborazione e consulenza con le UMEA e il Centro regionale autismo per l'etˆ adulta; e)Êal Centro regionale autismo per l'etˆ adulta funzioni di alta specializzazione per il trattamento e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le UMEA partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In particolar modo collabora alla progettazione e alla supervisione dell'attivitˆ dei centri residenziali e semiresidenziali che ospitano soggetti autistici giˆ attivati e di futura realizzazione. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'etˆ evolutiva e le universitˆ marchigiane svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento; f)Êai servizi sociali dei Comuni e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 4 della l.r. 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 4 (Centri regionali di riferimento per l'autismo) - 1.Êé istituito, per le funzioni previste all'articolo 6, il Centro regionale autismo per l'etˆ evolutiva presso lÕAST di Pesaro-Urbino; 2.Êé istituito, per le funzioni previste all'articolo 6, il Centro regionale autismo per l'etˆ adulta presso lÕAST di Ascoli Piceno. 3.ÊLa Giunta regionale definisce, previo parere della competente Commissione assembleare, i criteri, le modalitˆ e i termini per la costituzione dei Centri indicati ai commi 1 e 2.Ó Nota allÕart. 11, commi 1 e 2 Il testo vigente dellÕarticolo 8 della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo Fine modulo ÒArt. 8 (Leggi regionali di semplificazione) - 1.ÊLa Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge di semplificazione che prevede in particolare: a)Êla riduzione del numero delle leggi regionali in vigore; b)Êl'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia; c)Êla delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge; d) (lettera abrogata dallÕart. 6, comma 1, della l.r. 10 luglio 2017, n. 23); e)Ê(lettera abrogata dallÕart. 6, comma 1, della l.r. 10 luglio 2017, n. 23); f)Êl'abrogazione delle disposizioni non pi� necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attivitˆ, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato. f bis) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo; f ter) la manutenzione dellÕordinamento normativo regionale. 1 bis. Nelle leggi regionali di semplificazione � vietata l'introduzione di disposizioni normative (É) contrarie ad esigenze di semplificazione e alle finalitˆ indicate al comma 1. 2.ÊAi fini di quanto previsto al comma 1 � istituito presso la Giunta regionale lo sportello per la semplificazione. Lo sportello raccoglie e coordina le segnalazioni e le istanze di semplificazione di cittadini, imprese e associazioni di categoria. 3.ÊÊLa Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 47, comma 1 disciplina le modalitˆ di funzionamento dello sportello garantendo l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.Ó Nota allÕart. 12, comma 1 Il testo vigente dellÕarticolo 8 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio moduloFine modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 8 (Variazioni essenziali) - 1.Ê Ai sensi dell'articolo 32 del d.p.r. n. 380/2001 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del medesimo d.p.r., costituiscono variazioni essenziali al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o CILA: a)Êil mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal d.m. 1444/1968; b)Êl'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio � quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile; c)Êle modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la metˆ con l'area di sedime di quello autorizzato; d)Êil mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e)Êla violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali (É); f)Êl'aumento del numero dei piani. 2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entitˆ dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unitˆ abitative dell'edificio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13. 3. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purchŽ gli interventi non comportino difformitˆ dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.Ó Nota allÕart. 13, comma 1 Il testo vigente dellÕarticolo 3 della l.r. 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒFine modulo Inizio modulo Fine modulo Art. 3 (Strumenti di programmazione degli interventi) - 1.ÊI piani e programmi generali o settoriali previsti dalla legislazione regionale nelle materie della produzione e distribuzione agroalimentare, della tutela ambientale, della cultura, della promozione turistica, dell'istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute, nonchŽ i programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei attuano, per quanto di competenza, gli interventi previsti da questa legge. 2.ÊLa Giunta regionale, ad integrazione della pianificazione indicata al comma 1, approva annualmente il programma attuativo di questa legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione di bilancio di previsione finanziario, previo parere della competente Commissione assembleare. Il programma � approvato su proposta della struttura competente in materia (É), sentito il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea previsto dall'articolo 4. 3.ÊIl programma definisce, in particolare: a)Êl'individuazione degli obiettivi, tra quelli rientranti nelle finalitˆ poste da questa legge, da conseguire nell'anno di riferimento e le prioritˆ di intervento; b)Êla ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi; c)Êla definizione dei criteri per l'individuazione degli interventi che devono essere realizzati dalla Regione e di quelli da realizzare in collaborazione con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. 4. Nella scelta dei soggetti collaboratori, oltre ai Comuni di Magliano di Tenna e di Montegiorgio, si dˆ prioritˆ a quelli che hanno maturato almeno tre anni nella valorizzazione e nella promozione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea. 5.ÊGli interventi sono adottati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.Ó Nota allÕart.14, comma 1 Il testo vigente dellÕarticolo 9 della l.r. 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale. VIA), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 9 (Oneri istruttori) - 1.ÊGli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilitˆ a VIA previsti dall'articolo 33 del d.lgs. 152/2006 sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,2 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro. 2.ÊGli oneri a carico del proponente per il procedimento di VIA previsti dall'articolo 33 del d.lgs. 152/2006 sono definiti nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro. 2 bis. La Giunta regionale � autorizzata ad apportare modifiche agli oneri di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dellÕarticolo 33 del d.lgs. 152/2006. 3.ÊGli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti anche in caso di esito negativo o di archiviazione dei relativi procedimenti ovvero di rinuncia del proponente al proseguimento dei procedimenti stessi. 4.Ê I proventi derivanti dagli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati: a)Êper i quattro quinti all'autoritˆ competente per: l'acquisizione di risorse; la formazione, lo straordinario e il trattamento salariale accessorio del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge le attivitˆ istruttorie nell'ambito delle procedure disciplinate da questa legge o con funzione di responsabilitˆ procedimentale; l'attivazione della collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 8, o del supporto del Comando dei Carabinieri forestali previsto dal comma 1 dell'articolo 12; b)Êper un quinto all'ARPAM per lo svolgimento delle attivitˆ di cui al comma 1 dell'articolo 8.Ó Note allÕart. 15, commi 1 e 2 - Il testo vigente dellÕarticolo 6 della l.r. 18 febbraio 2020, n. 5 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilitˆ delle persone alla vita collettiva), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 6 (Interventi di sensibilizzazione e formazione) - 1.ÊPer rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per contribuire all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione concede contributi per il finanziamento dei seguenti interventi: a)Êrealizzazione di iniziative pubbliche di carattere educativo e culturale sui temi del rispetto e della diversitˆ derivante dalla disabilitˆ sensoriale; b)Êrealizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla situazione e alle problematiche che incontrano i disabili sensoriali nel percorso formativo; c)Êrealizzazione di campagne di informazione rivolte ai soggetti indicati all'articolo 2, con l'utilizzo di figure professionali qualificate, sulle nuove tecnologie di ausilio nella comunicazione e sui servizi pubblici operativi sul territorio regionale a loro supporto; d)Êorganizzazione di corsi formativi, rivolti ai soggetti interessati, di avvicinamento alla LIS e alla LISt nonchŽ di conoscenze delle pi� moderne tecniche di comunicazione con i soggetti indicati all'articolo 2; e)Êattivazione, nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali, di sportelli presso gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della l.r. 32/2014 e i distretti delle Aziende sanitarie territoriali (AST) con figure professionali qualificate quali sostegno e supporto alle famiglie in campo psicologico, linguistico, educativo e giuridico per le varie problematiche legate alla specifica disabilitˆ sensoriale. 2.ÊPer la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Universitˆ marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonchŽ con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilitˆ sensoriale.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 9 della l.r. 18 febbraio 2020, n. 5 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilitˆ delle persone alla vita collettiva), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 9 (Clausola valutativa) - 1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni: a)Êgli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche; b)Êgli interventi attuativi di questa legge contenuti nella programmazione indicata all'articolo 8; c)Êgli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonchŽ le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi; d)Êin che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari; e)Êle eventuali criticitˆ riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle; f)Êi punti di forza e le criticitˆ delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.Ó Note allÕart. 16, commi da 1 a 7 - Il testo vigente dellÕarticolo 29 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivitˆ commerciale nella Regione Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo Inizio modulo Fine modulo ÒArt. 29 (Outlet) - 1.Ê Gli outlet possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale. 2.ÊAlla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni di questa legge e del relativo regolamento di attuazione. 3.ÊFerma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicitˆ ingannevole, l'uso improprio della denominazione di outlet in violazione di questa legge e del regolamento attuativo di cui all'articolo 16 � punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di violazione grave o di reiterazione, il Comune ove ha sede l'esercizio dispone la sospensione dell'attivitˆ di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 52 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivitˆ commerciale nella Regione Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 52 (Orari e pubblicitˆ dei prezzi) - 1.ÊGli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro. 2.Ê L'esercente � tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione. 3.ÊI prodotti esposti al pubblico per la vendita ovunque collocati come nelle vetrine esterne, nellÕ ingresso del locale, nelle immediate adiacenze, sugli scaffali e sui banchi di vendita, anche su aree pubbliche, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di cartelli, di listini o altre modalitˆ idonee allo scopo, purchŽ l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico. 4.ÊPer esigenze di prevenzione della criminalitˆ, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonchŽ di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicitˆ del prezzo � rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 56 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivitˆ commerciale nella Regione Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 56 (Vigilanza e sanzioni amministrative) - 1.ÊI Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attivitˆ di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altres“ competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonchŽ a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 2. Chiunque eserciti l'attivitˆ di commercio al dettaglio in sede fissa in violazione delle disposizioni contenute in questa legge � soggetto alle seguenti sanzioni: a)Ê in caso di mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 14 e 15 si applica la sanzione da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e la contestuale chiusura dell'esercizio; b)Ê in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 52 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00; 3. In caso di assenza del titolo abilitativo o di omessa o falsa dichiarazione di uno o pi� dei contenuti dello stesso titolo abilitativo, si applica la sanzione da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00 e la contestuale chiusura dell'esercizio. La stessa sanzione si applica in caso di esercizio dellÕattivitˆ qualora ne sia stata disposta la sospensione o con titolo abilitativo sospeso. 4.ÊPer ogni altra violazione delle disposizioni di questo titolo, nonchŽ di quelle contenute nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 5.Ê Qualora venga rilevata successivamente all'avvio dell'attivitˆ commerciale la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari, � disposta la sospensione dell'attivitˆ, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Scaduto detto termine il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 62 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivitˆ commerciale nella Regione Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 62 (Posteggi riservati) - 1.ÊIl Comune nel regolamento di cui all'articolo 64 pu˜ prevedere una riserva di posteggi nei mercati e nelle fiere da destinare: a)Êai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 3 per cento del totale dei posteggi; b)Êai produttori agricoli nella percentuale massima del 10 per cento del totale dei posteggi; c)Êalle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 57, alle imprese artigiane ed alle imprese di servizi; d)Êagli hobbisti e ai creativi di cui al comma 2 dell'articolo 68, nella percentuale massima del 5 per cento del totale dei posteggi. 2.ÊI posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune prioritariamente ad altri soggetti di cui al medesimo comma 1 o, in loro assenza, ad altri soggetti aventi comunque tutti i requisiti di cui a questo capo. 3. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di pi� di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Il posteggio riservato non � cedibile. 4.ÊIl Comune pu˜ destinare posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti nella fiera nel limite massimo del 10 per cento del totale.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 72 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivitˆ commerciale nella Regione Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 72 (Sanzioni) - 1. Chiunque esercita l'attivitˆ di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 � soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). La stessa sanzione si applica in caso di esercizio dellÕattivitˆ con titolo autorizzatorio sospeso o concessione di posteggio sospesa. 2. Chiunque eserciti l'attivitˆ di commercio su aree pubbliche in area demaniale senza il titolo abilitativo ed il nulla osta dell'autoritˆ competente � soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 3 di questo articolo. 3.ÊPer ogni altra violazione delle disposizioni di questo capo nonchŽ di quelle contenute nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. 4.ÊChiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche � soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998. 5.ÊIn caso di particolare gravitˆ o di reiterate violazioni pu˜ essere disposta la sospensione dell'attivitˆ di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si � proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale. 5 bis. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature: a)Ênei casi previsti ai commi 1 e 2; b)Ênei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; c)Ênei casi di violazione delle limitazioni imposte dai comuni per ragioni di interesse pubblico, viabilitˆ o motivi igienico-sanitari; d)Êin caso di gravi o reiterate violazioni delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi del comma 4.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 86 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivitˆ commerciale nella Regione Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 86 (Sospensione e decadenza) - 1.ÊI titoli abilitativi per l'esercizio dell'attivitˆ di somministrazione e i provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 89. La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si � proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione. 2.ÊIl titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivitˆ di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, � revocato: a)Êqualora l'attivitˆ non sia ripresa dopo la sospensione di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessitˆ e su motivata istanza; b)Êqualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessitˆ e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attivitˆ, non necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo; c)Êqualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessitˆ e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attivitˆ, debba essere edificato o necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo; d)Êqualora il titolare dell'esercizio non risulti pi� in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15; e)Êqualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'in-terno, ai fini della sorvegliabilitˆ, o la loro conformitˆ alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi; f)Êqualora venga meno l'effettiva disponibilitˆ dei locali nei quali si esercita l'attivitˆ e non sia, da parte del titolare, richiesta l'autorizzazione o presentata la SCIA per il trasferimento in una nuova sede nel termine di centottanta giorni, salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessitˆ, con istanza motivata; g) qualora, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attivitˆ secondo le modalitˆ previste all'articolo 85.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 133 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivitˆ commerciale nella Regione Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 133 (Vigilanza e sanzioni) - 1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui a questo titolo � esercitata dai Comuni. 2.ÊIn caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalitˆ diverse da quelle comunicate, � disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonchŽ la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni. 3.ÊIn caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale, � disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonchŽ l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi. 4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicitˆ dell'informazione e della pubblicitˆ verso gli utenti, � disposta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione. 5.ÊIn caso di violazione delle norme del regolamento della singola manifestazione fieristica, � disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00 per ogni metro quadrato di superficie netta. 6.ÊIn caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui a questo articolo sono raddoppiate. La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si � proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. 7.ÊLe sanzioni sono irrogate dai Comuni in base a quanto previsto dalla l.r. 33/1998.Ó Note allÕart. 17, commi da 1 a 3 - Il testo vigente dellÕarticolo 39 della l.r. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 39 (Vigilanza e controllo regionale) - 1.ÊLa Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione degli enti del servizio sanitario regionale al fine di verificare il risultato di gestione raggiunto in termini di buon andamento e di conseguimento dell'equilibrio economico, con particolare riferimento all'economicitˆ, all'efficacia e all'efficienza dell'attivitˆ svolta, alla conformitˆ alle direttive e agli indirizzi regionali, nonchŽ agli obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria statale e regionale. 2.ÊLa Giunta regionale persegue le finalitˆ di cui al comma 1 anche attraverso l'attivitˆ di valutazione dei direttori generali, svolta con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. n. 18/2021. 3.ÊSono sottoposti al controllo della Giunta regionale: a)Êil bilancio pluriennale di previsione; b)Êil bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni; c)Êil bilancio di esercizio e le relative variazioni; d)Êil Piano integrato di attivitˆ e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021, limitatamente alla sezione relativa allÕorganizzazione e al capitale umano. e)Ê(lettera abrogata) 4. Il controllo sul Piano attuativo � effettuato dalla Giunta regionale secondo le modalitˆ di cui all'articolo 16. 5.ÊGli atti di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'adozione. La Giunta regionale si pronuncia entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine, gli atti diventano esecutivi. 6.ÊNei casi di particolare complessitˆ dell'istruttoria, il termine di quaranta giorni di cui al comma 5 pu˜ essere prorogato dalla Giunta regionale per un massimo di venti giorni, mediante deliberazione comunicata all'ente interessato. 7.ÊI termini per l'esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 3 sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessitˆ e urgenza specificamente indicate e motivate. 8. Gli atti non soggetti a controllo sono efficaci dal giorno della pubblicazione all'albo nel sito informatico istituzionale dell'ente, salvo diversa espressa disposizione. 9.ÊLa Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanitˆ, pu˜ annullare gli atti illegittimi degli enti del servizio sanitario regionale per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi. 10.ÊAi fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il direttore generale trasmette alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sanitˆ, entro dieci giorni dall'adozione, la proposta di atto di organizzazione di cui all'articolo 24 o di modifica dello stesso. Nei quaranta giorni successivi al ricevimento, la Giunta regionale approva l'atto, eventualmente indicando le parti in contrasto con la programmazione e gli indirizzi della Regione. Il direttore generale adotta l'atto adeguandosi ai rilievi formulati. 11.ÊLa procedura di cui al comma 10 si applica anche ai fini dell'approvazione degli atti relativi al passaggio dei beni immobili dal patrimonio indisponibile a quello disponibile. 12.ÊPer le attivitˆ di cui a questo articolo, la Giunta regionale si avvale delle strutture organizzative regionali competenti in materia finanziaria e in materia di sanitˆ. 13.ÊL'esercizio dell'attivitˆ ispettiva sugli enti del servizio sanitario regionale e su tutte le strutture pubbliche e private esercenti attivitˆ sanitarie e socio-sanitarie nel territorio regionale � regolato dalla legge regionale 6 febbraio 2020, n. 3 (Disciplina dell'attivitˆ ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria).Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 47 della l.r. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒInizio modulo Fine modulo Art. 47 (Disposizioni transitorie) - 1. Fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate, nel rispetto di quanto previsto al capo VII di questa legge. 2.ÊContinuano altres“ ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore di questa legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni regionali previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima. 3.ÊFino all'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 12, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai regolamenti regionali 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalitˆ di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13) e l.r. 9 marzo 2015, n. 6(Disciplina della composizione e delle modalitˆ di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13. Riorganizzazione del servizio sanitario regionale). 4.ÊLe funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 43 sono attribuite all'Agenzia regionale sanitaria a far data dalla soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi del comma 9 dell'articolo 42. 5.Ê La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 4 dell'articolo 43, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 42. 6. Gli organismi di partecipazione costituiti ai sensi delle disposizioni previgenti continuano a operare fino alla costituzione degli organismi previsti al capo II di questa legge. Gli organismi di cui agli articoli 8 e 9 sono costituiti entro trenta giorni dalla data di costituzione delle Aziende sanitarie territoriali; il Comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 10 � costituito entro trenta giorni dall'individuazione dell'articolazione territoriale dei distretti di cui al comma 8 di questo articolo. 7.ÊIn sede di prima applicazione di questa legge, il numero dei distretti, dei dipartimenti e dei pres“di ospedalieri non pu˜ superare il numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima. 8. Le articolazioni territoriali dei distretti sono individuate ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 24 e nel rispetto del comma 7 di questo articolo. Fino all'individuazione dei distretti resta ferma l'articolazione distrettuale delle aree vaste dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore di questa legge. 9.ÊIn fase di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale e tenuto conto della soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dell'incorporazione dell'Azienda ospedaliera ÒOspedali Riuniti Marche NordÓ nell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, l'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali di cui all'articolo 24 prevede, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all'esercizio delle funzioni aziendali. Resta in ogni caso fermo per le strutture sanitarie il rispetto dei vincoli organizzativi e funzionali stabiliti dalle disposizioni statali vigenti. 10.ÊFino al completamento della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, gli eventuali maggiori costi non immediatamente riassorbibili ai fini dell'invarianza finanziaria sono coperti da risorse derivanti da azioni di efficientamento. I costi non immediatamente riassorbibili, le azioni di efficientamento e le risorse da queste generate sono inseriti nell'atto aziendale delle Aziende sanitarie territoriali e rendicontati nell'ambito della relazione sulla gestione del direttore generale allegata al bilancio di esercizio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 11.Ê Le risultanze positive delle azioni poste in essere per l'efficientamento di cui al comma 10 costituiscono obiettivo strategico del direttore generale assegnato dalla Giunta regionale all'atto della nomina ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016. 12.ÊLe disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano in ogni caso per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.Ó Note allÕart. 18, commi da 1 a 13 - Il testo vigente dellÕarticolo 2 della l.r. 31 marzo 2025, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 2 (Attivitˆ delle Pro Loco Marche) - Inizio moduloFine modulo1.Ê Le Pro Loco Marche operano a favore dello sviluppo sociale e turistico delle realtˆ locali, svolgono attivitˆ di promozione turistica e valorizzazione delle realtˆ e delle potenzialitˆ naturalistiche, culturali, gastronomiche, storiche e sociali del territorio secondo principi di democraticitˆ e uguaglianza, avvalendosi in modo prevalente dell'attivitˆ di volontariato dei propri associati. 2. Le Pro Loco Marche operano anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, per progetti e interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate. 3. (Comma abrogato) 4.ÊLe Pro Loco Marche operano per: a)Êcontribuire alla valorizzazione turistica delle peculiaritˆ locali, collaborando con gli enti locali al miglioramento estetico della zona e alle iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze e delle risorse naturali, delle produzioni tipiche locali e gastronomiche, nonchŽ del patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale; b)Êpromuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati, iniziative finalizzate a migliorare l'esperienza di soggiorno dei turisti e la qualitˆ della vita dei residenti nonchŽ a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile; c)Êsviluppare l'ospitalitˆ, l'educazione turistica e ambientale, la conoscenza globale del territorio, anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione residente verso i turisti; d)Êcurare l'informazione e l'accoglienza, soprattutto presso gli Uffici d'informazione e assistenza turistica; e)Êpromuovere e sviluppare attivitˆ nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio, tra cui proposte turistiche specifiche per la terza etˆ: progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; iniziative di coinvolgimento delle comunitˆ locali; organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici e scambi con l'estero per diffondere la conoscenza e la cultura del territorio; f)Êrealizzare manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunitˆ locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali; g)Êattivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie; h)Êpromuovere, diffondere e incrementare la cultura del volontariato e dei beni comuni, valorizzando le potenzialitˆ del territorio e le sue possibilitˆ di sviluppo sociale e culturale; i)Êfavorire la collaborazione, lo scambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento della cittadinanza per potenziarne un ruolo attivo e consapevole orientato al bene comune; j)Êdiffondere la conoscenza dell'identitˆ marchigiana e del turismo sociale, con particolare riguardo alla terza etˆ, ai minori e ai disabili. 5.ÊLe Pro Loco Marche, nei limiti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), possono stipulare convenzioni, anche utilizzando il modello di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7, con i Comuni e le Unioni di Comuni per la realizzazione delle attivitˆ di cui a questo articolo.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 3 della l.r. 31 marzo 2025, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 3 (Organismi associativi delle Pro Loco) - 1.ÊLa Regione sostiene gli organismi associativi delle Pro Loco, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per il coordinamento delle attivitˆ di cui all'articolo 2, in particolare: a)Êeroga contributi sulla base della loro rappresentativitˆ sul territorio; b)Êstipula accordi di collaborazione. 2.ÊLa Giunta regionale definisce i criteri per individuare la rappresentativitˆ degli organismi associativi delle Pro Loco ai fini della lettera a) del comma 1, tenendo anche conto del numero degli iscritti.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 4 della l.r. 31 marzo 2025, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 4 (Elenco regionale delle Pro Loco Marche) - 1. E' istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Elenco regionale delle Pro Loco Marche, di seguito denominato ÒElencoÓ. 2.ÊLa Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente per materia: a)Êdetermina il numero minimo di iscritti, non inferiore a sette, per ciascuna Pro Loco necessario per l'iscrizione nell'Elenco; b)Êdetermina i criteri e le modalitˆ per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonchŽ per la pubblicitˆ dello stesso e le eventuali misure di controllo. 3.ÊLe Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco possono: a)Êaccedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione nell'ambito delle attivitˆ di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi di differenziazione e di prioritˆ accordati ai soggetti in possesso della qualifica di ETS (enti del Terzo settore); b)Êpromuovere (É) e realizzare eventi ed attivitˆ per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico anche in collaborazione con la Regione e con gli organismi associativi pi� rappresentativi delle Pro Loco di cui al comma 2 dell'articolo 3.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 5 della l.r. 31 marzo 2025, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente:Inizio modulo ÒArt. 5 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco) - 1.ÊLa Pro Loco che svolge le attivitˆ previste dall'articolo 2, � iscritta nell'Elenco, a richiesta, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a)Êsia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; b)Êsia iscritta al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se non iscritta al medesimo Registro, abbia adottato uno Statuto conforme alle disposizioni di cui allÕarticolo 6; c)Êdisponga di adeguati locali per lo svolgimento delle attivitˆ istituzionali; d)Êsia presente un numero minimo di iscritti ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4. 2.ÊLa Pro Loco iscritta nell'Elenco di cui al comma 1, qualora non iscritta al RUNTS, comunica alla competente struttura della Giunta regionale, e al Comune in cui ha sede, esclusivamente in via telematica: a)Êle modifiche apportate allo Statuto e all'atto costitutivo; b)Êil rinnovo delle cariche sociali; c)Êle variazioni di sede; d)Êl'atto di scioglimento. 3.ÊLa comunicazione � effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi degli eventi di cui al comma 2. Entro lo stesso termine le Pro Loco iscritte nel RUNTS comunicano, con riferimento alle materie di cui al comma 2, di aver provveduto alle variazioni sul RUNTS ai sensi dellÕarticolo 48 del d.lgs. 117/2017. 4.ÊLa Regione dispone la cancellazione dall'Elenco nei casi di scioglimento, di perdita dei requisiti di cui al comma 1, nonchŽ di mancata conformitˆ alle finalitˆ e alle attivitˆ di cui all'articolo 2.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 6 della l.r. 31 marzo 2025, n .3 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 6 (Statuto delle Pro Loco Marche) - 1.Ê Lo Statuto si ispira a principi di democraticitˆ, di gestione e di partecipazione popolare. 2.ÊLo Statuto contiene, in particolare: a)Êle norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari; b)Êla possibilitˆ di iscrizione per tutti i residenti nel territorio comunale e per coloro che, non residenti, cooperino nel comune per le finalitˆ e le attivitˆ di cui all'articolo 2; c)Êla devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni in conformitˆ alle disposizioni in materia di enti non commerciali di cui allÕarticolo 148, comma 8, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); d)ÊlÕassenza di scopo di lucro, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchŽ fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali. 2 bis. Per le Pro Loco iscritte nel RUNTS si applica quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.Ó Note allÕart. 19, commi da 1 a 3 - Il testo vigente dellÕarticolo 17 della l.r. 29 maggio 2025, n. 7 (Sistema Marche di protezione civile), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: Inizio modulo Fine modulo ÒArt. 17 (Sala operativa unificata permanente) - 1.ÊLa Sala operativa unificata permanente, d'ora in avanti SOUP, � istituita ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del Codice quale strumento di collegamento funzionale del Sistema Marche. 2.ÊLa SOUP: a)Êcura l'attivitˆ di comunicazione e informazione preventiva e in emergenza; b)Êassicura il raccordo operativo tra i soggetti del Sistema Marche; c)Êassicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, i Comuni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema Marche di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2. 3.ÊAlla SOUP sono assegnati spazi e strumentazioni appropriati nonchŽ personale adeguato e dotato di specifiche professionalitˆ, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice e dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16, anche al fine di garantirne l'operativitˆ 24 ore su 24 per trecentosessantacinque giorni l'anno. 4.ÊIn attuazione del comma 3 dell'articolo 7 della legge 353/2000, la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 garantisce, attraverso la SOUP, il coordinamento delle attivitˆ regionali di antincendio boschivo con quelle statali. 4 bis. Per le finalitˆ di cui al comma 4, la SOUP risulta organizzata nel rispetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri nonchŽ delle altre disposizioni statali in materia. 5.ÊLa Regione, in particolari circostanze, pu˜ stipulare apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Capitanerie di Porto per coadiuvare la SOUP nello svolgimento delle attivitˆ.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 29 della l.r. 29 maggio 2025, n. 7 (Sistema Marche di protezione civile), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 29 (Attivitˆ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) -1.ÊLa Regione promuove e attua, sia direttamente sia in coordinamento con gli altri enti competenti, l'attivitˆ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonchŽ di formazione, informazione ed educazione ambientale, nel rispetto della legge 353/2000 e del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155. 2.ÊAl fine di rendere pi� efficace e sinergica l'attivitˆ di cui al comma 1, la Regione provvede, in particolare: a)Êall'approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 30; b)Êal coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali attraverso la SOUP di cui all'articolo 17, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 353/2000; c)Êall'aggiornamento delle informazioni oggetto di ricognizione ai fini dell'adozione annuale del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacitˆ operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del d.l. 120/2021; d)Êalla stipula di convenzioni con soggetti pubblici per la lotta agli incendi boschivi, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e)Êalla dotazione di attrezzature e mezzi terrestri ed aerei per le operazioni di sorveglianza, avvistamento e spegnimento degli incendi; f)Êall'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attivitˆ di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche ciascuno per gli ambiti di competenza. g)Êall'eventuale concessione di contributi a soggetti pubblici e privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi; h)Êalla definizione di specifiche intese e accordi con altre Regioni, finalizzati ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi da destinare alle attivitˆ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia nei periodi di maggior rischio. 3.ÊLa Giunta regionale, nel rispetto della direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del Codice, provvede all'istituzione del Registro regionale dei direttori di operazioni di spegnimento, d'ora in avanti Registro DOS, e stabilisce criteri e modalitˆ per l'iscrizione e la tenuta del Registro medesimo. L'iscrizione nel Registro DOS � obbligatoria al fine dell'esercizio delle attivitˆ operative. Il Registro DOS � approvato dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, che ne cura l'aggiornamento, e viene riportato quale allegato al Piano di cui all'articolo 30. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco abilitato DOS, ai fini dellÕesercizio delle attivitˆ operative, non necessita dellÕiscrizione nel Registro DOS. 4. I contributi a soggetti pubblici e privati di cui alla lettera g) del comma 2, sono concessi dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.Ó Note allÕart. 20, commi 1 e 2 - Il testo vigente dellÕarticolo 11 della l.r. 29 maggio 2025, n. 8 (Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialitˆ e della natalitˆ), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 11 (Percorso nascita) - 1. In relazione agli obiettivi del Piano socio sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternitˆ, la Regione assicura, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente, in particolare nella integrale attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternitˆ e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), un sistema articolato di prestazioni, denominato Òpercorso nascitaÓ, coordinato dai consultori familiari in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilitˆ e coordinamento, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio. 2. Il percorso di cui al comma 1 deve fra l'altro prevedere: a)Êl'informazione, la consulenza preconcezionale, l'assistenza al superamento della infertilitˆ e la consulenza per i percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA); b)Êil controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni; c)Êcorsi di preparazione alla nascita; d)Êl'assistenza domiciliare al parto e al puerperio, con particolare riferimento alla promozione dell'allattamento al seno; e)Êsostegno alle madri in difficoltˆ al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e aiuto materiale. 3. Il percorso di cui al comma 1 deve assicurare informazioni: a)Êsui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale, nonchŽ su quanto le leggi statali e regionali, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione a sostegno delle donne in gravidanza e delle famiglie; b)Êsui servizi sociali, sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternitˆ nonchŽ sulle modalitˆ richieste per il loro utilizzo; c)Êsu associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito; d)Êsulla pratica del parto in anonimato. 4.ÊAllo scopo di sostenere il percorso nascita la Regione promuove: a)Êl'introduzione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa statale, dello psicologo perinatale all'interno dei reparti di ostetricia e ginecologia nonchŽ all'interno del Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di II livello; b)Êla presenza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle associazioni di volontariato che operano a sostegno della gravidanza, o nell'ambito dell'interruzione naturale o volontaria della gravidanza, o nell'ambito del lutto perinatale; c)Êl'adeguata assistenza in caso di feto terminale; d)Êla rete di medicina prenatale regionale. 5.ÊAllo scopo di sostenere le famiglie con bambini nati prematuri la Regione promuove: a)Êil sostegno psicologico ai genitori di bambini nati prematuri sia durante la degenza, sia mediante follow-up psicologico dopo la prima dimissione dall'ospedale; b)Êl'accessibilitˆ h 24 da parte dei genitori di bambini nati prematuri nel reparto di terapia intensiva in cui � ricoverato il bambino nato prematuro.Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 24 della l.r. 29 maggio 2025, n. 8 (Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialitˆ e della natalitˆ), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒArt. 24 (Tutela della bigenitorialitˆ) - 1.ÊNell'ambito della tutela del diritto alla bigenitorialitˆ dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullitˆ del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), la Regione, gli enti strumentali della medesima, le aziende del Servizio sanitario regionale e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, su istanza di almeno uno dei genitori, indirizzano tutte le comunicazioni relative al minore ad entrambi i genitori, nel rispetto delle eventuali modalitˆ indicate nel provvedimento di affido condiviso di cui alla legge 54/2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso. 2.Ê La Giunta regionale promuove, altres“, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i figli mediante: a) l'attivazione di forme di coordinamento con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia e delle indicazioni nazionali, finalizzate a fornire le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori; b)Êl'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.Ó Nota allÕart. 23, comma 2, lett. c) Il testo vigente dellÕarticolo 45 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 45 (Competenza in materia di sanzioni amministrative. Proventi) - 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia territorialmente competente. 2. (Comma abrogato)Ó Nota allÕart. 23, comma 2, lett. d) Il testo vigente dellÕarticolo 3 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 3 (Funzioni della Regione) - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare: a) garantisce continuitˆ, sviluppo e sostegno ai soggetti di Primario Interesse Regionale che realizzano gli indirizzi regionali nei diversi settori e, a tal fine, istituisce l'elenco di cui all'articolo 9; b) promuove i progetti di qualitˆ di rilievo regionale, di cui all'articolo 8, valorizzando la stabilitˆ delle attivitˆ e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo; c) approva e attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo, di cui agli articoli 6 e 7; d) gestisce il fondo unico regionale per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito, di cui agli articoli 11 e 12; e) svolge funzioni e servizi di scala regionale a sostegno del Sistema Regionale dello Spettacolo, di cui all'articolo 2; f) (lettera abrogata) g) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attivitˆ di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione a documentarne l'impatto economico e occupazionale; vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.Ó Note allÕart. 23, comma 2, lett. e) - Il testo vigente dellÕarticolo 4 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attivitˆ culturali), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 4 (Funzioni della Regione) - 1. La Regione svolge in materia di valorizzazione dei beni culturali le funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio previste dalla presente legge. 2. La Regione svolge le attivitˆ di tutela dei beni culturali previste dal Codice, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi. 3. (Comma abrogato) 4. (Comma abrogato)Ó - Il testo vigente dellÕarticolo 22 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attivitˆ culturali), cos“ come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, � il seguente: ÒInizio modulo Fine modulo Art. 22 (Sostegno al lavoro in campo culturale) - 1. (Comma abrogato). 2. (Comma abrogato) 3. (Comma abrogato) 4. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia di formazione e politiche attive del lavoro, individuano, per quanto di competenza, interventi a sostegno della formazione e lavoro in campo culturale.Ó _____________________________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale, del 5 maggio 2026, n. 58; * Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 7 settembre 2026; * Parere espresso dalla III Commissione assemblare permanente nella seduta del 21 maggio 2026, n. 21; * Parere espresso dalla II Commissione assemblare permanente nella seduta del 10 giugno 2026, n. 17; * Parere espresso dalla IV Commissione assemblare permanente nella seduta del 1¡ luglio 2026, n. 18; * Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali il 25 agosto 2026; * Parere espresso dal Consiglio regionale dellÕeconomia e del lavoro il 25 agosto 2026; * Deliberazione legislativa approvata dallÕAssemblea legislativa regionale nella seduta del 22 settembre 2026, n. 32. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELLÕASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ____________________________________________ Deliberazione amministrativa del 22 settembre 2026, n. 17 Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2026/2029. Anni accademici 2026/ 2027, 2027/2028, 2028/2029. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5. LÕASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana che sanciscono rispettivamente: il compito, in capo alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertˆ e lÕuguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori allÕorganizzazione politica, economica e sociale del Paese; che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pi� alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ÒModifiche al titolo V della parte seconda della CostituzioneÓ che rende lÕambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni; Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante la disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ÒNorme sul diritto agli studi universitariÓ, per la parte ancora in vigore; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 28 gennaio 1999, n. 17 e successive modificazioni, che disciplinano lÕassistenza, lÕintegrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la ÒDisciplina dellÕimmigrazione e norme sulla condizione dello stranieroÓ che definisce lo ÒstatusÓ dello studente straniero; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 394/1999, che disciplinano lÕaccesso degli studenti stranieri alle universitˆ; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 sulla ÒRiforma delle Accademie di belle arti, dellÕAccademia nazionale di danza, dellÕAccademia nazionale dÕarte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiatiÓ; Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare lÕarticolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999; Considerato che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui allÕarticolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni; Visto lÕarticolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha conferito al Governo una delega per la revisione Ð in attuazione del titolo V Ð della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lÕaccesso allÕistruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universitˆ statali; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente ÒRevisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dallÕarticolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6Ó, in particolare la norma di rinvio articolo 8, comma 5, sino allÕemanazione del decreto di cui allÕarticolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al d.p.c.m. 9 aprile 2001 e il comma 8 dellÕarticolo 18, relativo alla tassa regionale sul diritto allo studio universitario quantificata in euro 140,00 qualora la Regione non stabilisca entro il 30 giugno lÕimporto per ciascuna fascia; Vista la legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 ÒDisposizioni regionali in materia di diritto allo studioÓ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni; Visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001, avente ad oggetto ÒUniformitˆ di trattamento sul diritto agli studi universitariÓ ed il d.p.c.m. 30 aprile 1997; Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. (sullÕI.S.E.E.) che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative; Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 riguardante lÕequiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti lÕautonomia didattica degli Atenei di cui al d.m. 509/1999; Visto il decreto MIUR 7 febbraio 2013 sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che si collocano nel V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, che consentono lÕaccesso alle universitˆ e hanno il riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari); Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33 concernente: ÒDisposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superioreÓ; Visto il decreto del Ministro dellÕUniversitˆ e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930 concernente: ÒDisposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitariÓ; Visto il decreto del Ministro dellÕUniversitˆ e della Ricerca 2 agosto 2022, n. 933 concernente: ÒDisposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitarioÓ; Visto il decreto del Ministro dellÕUniversitˆ e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320 concernente: ÒIncremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilitˆ ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dellÕart. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152Ó; Vista la circolare del Ministero dellÕUniversitˆ e della Ricerca 11 maggio 2022, n. 13676 concernente: ÒIndicazioni relative alle modalitˆ di rendicontazione delle risorse derivanti dal PNRR di cui allÕart. 6, comma 1, del DM 1320/2021 e specificazioni di alcuni aspetti applicativi di detto decretoÓ; Vista la deliberazione dellÕAssemblea legislativa regionale 3 ottobre 2023, n. 60 ÒPiano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2023/2026. Anni accademici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5Ó; Visto il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 recante la disciplina delle nuove modalitˆ di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dellÕarticolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26; Visto il decreto del Ministro dellÕUniversitˆ e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447 concernente: ÒModalitˆ di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025Ó; Visto il d.m. 18 maggio 2026, n. 110 ÒRegolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dellÕarticolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127Ó, ed in particolare lÕarticolo 1, che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), che passano da istituti focalizzati sul solo ciclo triennale, ove riconosciute e accreditate ai sensi di tale regolamento, a centri di alta formazione a ciclo completo, equiparando a tutti gli effetti la loro offerta a quella delle Universitˆ; Visto lÕarticolo 13, comma 2, del citato d.m. 110/2026 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilitˆ per i cittadini appartenenti allÕUnione europea o in essa regolarmente residenti, nonchŽ le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni; Vista la proposta della Giunta regionale; Visto il parere favorevole di cui al comma 5 dellÕarticolo 4 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 in ordine alla regolaritˆ tecnica e sotto il profilo della legittimitˆ del Dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport, nonchŽ la dichiarazione dello stesso che lÕatto non necessita dellÕattestazione di copertura finanziaria, resi nella proposta della Giunta regionale; Preso atto che la predetta proposta � stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dellÕarticolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia; Visto il parere espresso, ai sensi dellÕarticolo 11, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali; Visto il parere espresso, ai sensi dellÕarticolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dellÕeconomia e del lavoro; Visto lÕarticolo 21 dello Statuto regionale; DELIBERA di approvare lÕallegato ÒPiano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2026/2029. Anni accademici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4Ó (Allegato A) che fa parte integrante del presente atto. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2026, n. 1171 Art. 51 comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011Ð Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2026/2028 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Ð Variazione del Bilancio di Previsione . ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2026, n. 1172 Art. 51 comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011Ð Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2026/2028 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Ð Variazione al Documento tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2026/2028. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2026, n. 1173 Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 Ð Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria Ð Politiche di Coesione. Variazione del Bilancio di Previsione del triennio 2026-2028. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2026, n. 1174 Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 Ð Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria Ð Politiche di Coesione. Variazione al Documento tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2026/2028. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2026, n. 1175 Art. 11, L.R. 30 dicembre 2025, n. 26 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 Ð Variazioni compensative al Documento tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2026/2028 e modifiche tecniche. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2026, n. 1176 Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 Ð Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2026-2028. Programmazione comunitaria Ð Politiche di Coesione. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2026, n. 1177 Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 Ð Variazione compensativa al Documento tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2026/2028. Programmazione comunitaria Ð Politiche di Coesione. AVVISO I testi delle delibere sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ____________________________________________ Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 settembre 2026, n. 92 Giudice di Pace di Macerata. Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. acquisito al prot. n. 0523336/ 2026. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 settembre 2026, n. 93 Art. 4 D.Lgs. 288/2003; L. R. n. 34/1996. ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ÒINRCAÓ di Ancona. Designazione di un componente del Collegio sindacale IL PRESIDENTE omissis DECRETA ¥ di designare, quale componente del Collegio sindacale dellÕIstituto nazionale di ricovero e cura a carattere scientifico ÒINRCAÓ di Ancona, il sig. Niko Fonti, che per le particolari doti professionali e personali � stato ritenuto idoneo e di fiducia per ricoprire tale incarico. Il Presidente della Giunta (Francesco Acquaroli) DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI DIREZIONE VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta del 23 settembre 2026, n. 55 D.P.R. 361/2000 - Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, C.F. 90010320449, con sede a Fermo (FM) in Via Don E. Ricci, n. 1, iscritta al n. 47 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 23/01/2002. Approvazione modifiche statutarie. ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta del 23 settembre 2026, n. 56 D.P.R. 361/2000 - Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, C.F. 93034290424, con sede a Loreto (AN) in Via F.lli Brancondi, n. 29, iscritta al n. 25 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 21/08/2001. Approvazione modifiche statutarie. ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta del 24 settembre 2026, n. 57 D.P.R. n. 361/2000 Fondazione Unione Anconitana, con sede in Strada Cameranense, Localitˆ Passo Varano Stadio del Conero (AN) - 60131, iscritta in data 07/03/2016 al Num. 395 del Registro Regionale Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive del 24 settembre 2026, n. 233 LR 19/07 e DGR 430/19 - concessione rateizzazione su recupero spese AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 24 settembre 2026, n. 481 procedura selettiva per soli titoli per la progressione economica allÕinterno dellÕArea di appartenenza per il personale della Giunta regionale - Anno 2025 - CCNL Comparto Funzioni locali 16 novembre 2022, CCDI del personale non dirigente della Giunta regionale Ð anno 2025. Elenco dei candidati ammessi alla selezione. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Soggetto Aggregatore del 21 settembre 2026, n. 115 Art. 2 della L.R. n. 12/2012 e art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 - Procedura aperta per lÕaffidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dellÕart. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., suddiviso in 4 lotti, avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le pubbliche amministrazioni della Regione Marche - 2^ edizione Ð LOTTO 1 CIG BA1E438B8F Ð LOTTO 2 CIG BA1E439C62 Ð LOTTO 3 CIG BA1E43AD35 Ð LOTTO 4 CIG BA1E43BE08 Ð Proroga termini ai sensi del comma 5 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 21 settembre 2026, n. 209 Art. 2 della L.R. n. 12/2012 e artt. 17 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 Ð (SF 28/26) - PROCEDURA APERTA PER LÕACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO METODOLOGICO ED OPERATIVO ALLA GESTIONE DEI CONTROLLI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE TRAMITE OPEN FIELD (SIAR - DAP - OPERA - API - REPORT) - CUP B38H25002040009 - CUI S80008630420202500065 - CIG BC79C927F4 Ð Decreto nomina Commissione Giudicatrice. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 21 settembre 2026, n. 210 Art. 2 della L.R. n. 12/2012 e s.m.i. e art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Ð Gara europea a procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di strumentazione per la rete di qualitˆ dellÕaria (RRQA) dellÕARPAM suddivisa in n. 14 lotti (SF 25/26) Ð Provvedimento di esclusione. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 24 settembre 2026, n. 212 Art. 2 della L.R. n. 12/2012 e s.m.i. e e art. 72 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i - Avvio dellÕAppalto specifico indetto dalla Regione Marche per lÕaffidamento della fornitura e posa in opera di un'infrastruttura AI ad alta intensitˆ per un importo complessivo a base di gara di Û 5.000.000,00, CIG: BD18C57752, nellÕambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2681) Ð (SF 16/20 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche del 24 settembre 2026, n. 173 Approvazione graduatoria, istanze escluse e concessione contributi nei termini dellÕavviso pubblico approvato con decreto n. 85 del 14/05/2026 Ð interventi afferenti al Servizio Idrico Integrato Ð beneficiari Enti di Governo dellÕAmbito Territoriale Ottimale - Û 3.000.000,00 capitolo 2090420074 - bilancio 2026/2028 annualitˆ 2028 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 21 settembre 2026, n. 288 D.Lgs. n. 190/2024, art. 9 Ð Autorizzazione Unica per ÒImpianto di produzione idrogeno (elettrolizzatore) connesso a un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel Comune di Falconara M.ma (AN)Ó di cui al DDS n. 138 del 05/05/2025 come modificato con DDS n. 362 del 12/11/2025 e DDS n. 19 del 04/02/2026 - Presa atto modifiche progettuali e modifica prescrizioni di cui al DDS n. 138 del 05/05/2025. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di prendere atto delle modifiche al progetto approvato con DDS n. 138 del 05/05/2025 comunicate dalla societˆ Opificio Idrogeno Marche (OIM) S.r.l. con nota prot. n. LET-OUT-8655-GR-26-00096 del 05/05/2026, acquisita al prot. reg. n. 612227/GRM/FRC del 05/05/2026 e con nota prot. n. LET-OUT-8655-GR-26-00097 del 05/05/2026, acquisita al prot. reg. n. 612208/GRM/FRC del 05/05/2026; 2. di integrare il sistema prescrittivo contenuto nel DDS n. 138 del 05/05/2026 con quanto specificato nel parere del Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche, di cui alla nota prot. n. 0932972/GRM/FRC del 02/07/2026, come descritto nel documento istruttorio; 3. di trasmettere copia del presente atto alla societˆ Opificio Idrogeno Marche S.r.l., con sede legale in Strada di Montefeltro 51 Ð 61122 Pesaro (PU), Codice Fiscale e P.IVA: 02834130417 e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ciascuno per le rispettive competenze; 4. di stabilire che, ai sensi dellÕart. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento pu˜ essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonchŽ ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dallÕavvenuta conoscenza del presente atto; 5. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dellÕart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 6. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente Ing. Massimo Sbriscia ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 23 settembre 2026, n. 125 D.Lgs. 152/2006, artt. 10 e 19 Ð L.R. n. 11/2019, art. 4. Verifica di assoggettabilitˆ a VIA. Proponente: F.lli Rossi f� Alderige S.r.l. Progetto: ÒIntervento di modifica e ottimizzazione del sistema di aspirazione a servizio dei macchinari del reparto recupero rifiuti, con realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera, produzione rifiuti non metallici da linea di selezione e dismissione impianti termici civiliÓ da realizzarsi nellÕimpianto produttivo sito nel comune di Fermignano AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio del 23 settembre 2026, n. 333 PR FESR 2021Ð2027 Ð OS 2.4 Ð Intervento 2.4.5.1 ÒPromuovere strutture in grado di assicurare il coordinamento degli interventi in caso di calamitˆ naturale e fornire alla popolazione ogni forma di prima assistenzaÓ. Scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 168/PCST del 18/04/2025: approvazione delle Convenzioni e dei progetti dei Comuni beneficiari, concessione dei contributi, impegno e liquidazione di quota del contributo per la progettazione e la realizzazione degli interventi-annualitˆ 2026 ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 605 R.D. 25/07/1904 n. 523 - L.R. 5/2006. Rilascio della concessione idraulica per recapito delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, previo trattamento di sedimentazione (vascan.1 e n.2) degli eventuali Òsolidi sospesiÓ, nel fosso dei Borati in localitˆ Passatempo nel Comune di Osimo ed approvazione dello schema di contratto. CONCESSIONARIO: MST DI MANGIALARDO SIMONE S.R.L. - PRATICA REP. N. 1388. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di rilasciare, ai sensi dellÕart. 30 della L.R. 5/2006, e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, alla ditta MST DI MANGIALARDO SIMONE S.R.L., la concessione idraulica per recapito delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, previo trattamento di sedimentazione (vascan.1 e n.2) degli eventuali Òsolidi sospesiÓ, nel fosso dei Borati in localitˆ Passatempo nel Comune di Osimo. 2) Di dare atto che ai fini del rilascio del presente provvedimento � stato preventivamente acquisito il parere favorevole di cui al R.D. 523/1904, che questo Settore ha rilasciato con D.D. n. 508 del 22/06/2023, che si allega al presente atto (Allegato 2), le cui prescrizioni sono da ritenersi vincolanti per il soggetto concessionario. 3) Di approvare lÕallegato schema di contratto relativo al rilascio della concessione idraulica in oggetto, contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri della concessione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e che la ditta concessionaria � tenuta a sottoscrivere. 4) Di rilasciare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente allÕosservanza delle condizioni contenute nel citato schema di contratto, verso il pagamento allÕAutoritˆ Concedente del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche. Qualora si intenda rinnovare la concessione, si dovrˆ formulare apposita domanda alla Regione Marche prima della scadenza. 5) Di stabilire che la concessione � da ritenersi comunque provvisoria e suscettibile di variazioni che potrebbero comportare la revisione di quanto specificato nel presente atto o nello schema di contratto allegato, a seguito di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento o per esigenze connesse al pubblico generale interesse nella gestione del bene demaniale, senza che ci˜ possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. 6) Di rappresentare che il presente atto � rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione del Demanio Idrico, ai sensi della L.R. n. 5 del 09/06/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori eventuali pareri od atti di assenso, comunque denominati, di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto, necessari per la legittima occupazione dellÕarea demaniale. 7) Di inviare copia del presente Decreto alla Ditta concessionaria. 8) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, ed anche sul collegato sito https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/decretiGiunta.html. 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellÕart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 � il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 10) Di rappresentare, ai sensi dellÕart. 3 comma 4¡ della legge 241/90, che contro il provvedimento in oggetto pu˜ essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalitˆ di cui al D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104, dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 11) Il rispetto dei termini del procedimento non sono stati rispettati a seguito del ritardo nella trasmissione interna del certificato di conformitˆ delle opere eseguite. 12) Di attestare lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990. 13) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva, nŽ pu˜ derivare, un impegno di spesa a carico della Regione. Il dirigente del Settore (Ing. Luca Arabi) ALLEGATI 1) Schema di contratto per il rilascio della concessione idraulica. 2) Nulla osta/parere/autorizzazione idraulica favorevole rilasciato dal Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 606 L.R. 5/2006. Rinnovo della concessione idraulica per immissione di acque reflue in sponda sinistra del Torrente Vallato di una tubazione di scarico, in localitˆ Ex PV carburanti IP n. 40108 - S.P. Val Musone, Via Jesina Km 2+680, Comune di Castelfidardo (AN) - adiacente al fg.31, mapp. 274 ed approvazione dello schema di contratto. CONCESSIONARIA: PETROLTECNICA S.P.A. - PRATICA REP. N. 1269 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di rinnovare, ai sensi dellÕart. 30 della L.R. 5/2006, e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, alla ditta PETROLTECNICA S.P.A., la concessione idraulica per immissione di acque reflue in sponda sinistra del Torrente Vallato di una tubazione di scarico, in localitˆ Ex PV carburanti IP n. 40108 - S.P. Val Musone, Via Jesina Km 2+680, Comune di Castelfidardo (AN) - adiacente fg.31, mapp. 274. 2) Di dare atto che ai fini del rilascio del presente provvedimento � stato preventivamente acquisito il parere favorevole di cui al R.D. 523/1904, che questo Settore ha rilasciato con nota prot. n. 1073370 del 04/08/2026, che si allega al presente atto (Allegato 2), le cui prescrizioni sono da ritenersi vincolanti per il soggetto concessionario. 3) Di approvare lÕallegato schema di contratto relativo al rinnovo della concessione idraulica in oggetto, contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri della concessione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e che la ditta concessionaria � tenuta a sottoscrivere. 4) Di rilasciare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente allÕosservanza delle condizioni contenute nel citato schema di contratto, verso il pagamento allÕAutoritˆ Concedente del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche. Qualora si intenda rinnovare la concessione, si dovrˆ formulare apposita domanda alla Regione Marche prima della scadenza. 5) Di stabilire che la concessione � da ritenersi comunque provvisoria e suscettibile di variazioni che potrebbero comportare la revisione di quanto specificato nel presente atto o nello schema di contratto allegato, a seguito di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento o per esigenze connesse al pubblico generale interesse nella gestione del bene demaniale, senza che ci˜ possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. 6) Di rappresentare che il presente atto � rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione del Demanio Idrico, ai sensi della L.R. n. 5 del 09/06/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori eventuali pareri od atti di assenso, comunque denominati, di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto, necessari per la legittima occupazione dellÕarea demaniale. 7) Di inviare copia del presente Decreto alla Ditta concessionaria. 8) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, ed anche sul collegato sito https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/decretiGiunta.html. 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellÕart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 � il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 10) Di rappresentare, ai sensi dellÕart. 3 comma 4¡ della legge 241/90, che contro il provvedimento in oggetto pu˜ essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalitˆ di cui al D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104, dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 11) Di attestare lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990. 12) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva, nŽ pu˜ derivare, un impegno di spesa a carico della Regione. Il dirigente (Ing. Luca Arabi) ALLEGATI 1) Schema di contratto per il rinnovo della concessione idraulica. 2) Nulla osta/parere/autorizzazione idraulica favorevole rilasciato dal Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 607 ART. 7 R.D. 3267/1923Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per realizzazione nuovo elettrodotto aereo MT denominato "Polidori" N. DJ50-2-28621" fino al raggiungimento della cabina denominata "CONS.AGR**N¡DJ50-2-153475" - AUT_60695939 in loc. varie (fgl. 53 di Acqualagna, Fgl. 27, 52 di Cagli partt. varie), nei Comune di Acqualagna e Cagli. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 18 settembre 2026, n. 608 ART. 7 R.D. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. SPORTELLO UNICO PER LÕEDILIZIA DEL COMUNE DI URBANIANulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso da annessi agricoli a fabbricato di civile abitazione con magazzino all'interno del complesso rurale "Villa Rosa" in loc. Orsaiola, 57 (fgl.66, part. 181 sub. 3), Comune di Urbania. Istanza presentata dalla ditta AZZOLINI M AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 21 settembre 2026, n. 609 D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933, art. 30 - L.R. 5/2006, art. 16. DR 630_SIAR DAP 520241. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica tramite n.5 pozzi esistenti, in unÕarea denominata Sistema Umbro Marchigiano Meridionale Wise: CA_UMN (calcare), ad uso industriale, ubicati in Comune di Fabriano (AN) localitˆ Case Balzette e Vetralla su area distinta al Catasto Foglio 153 mappale 197 (pozzo 2), mappale 97 (pozzo 3), mappale 1 (pozzo 4 e pozzo B) e Foglio 135 mappale 239 (pozzo A) acquisita il 20.04.2026. Ditta: Fedrigoni S.p.A. (P.IVA 01664630223) con sede legale in Piazzale Lodi n.3, Comune di Milano (MI). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di approvare il disciplinare repertoriato al n.241 del registro interno del 07.09.2026 e registrato presso lÕAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Territoriale di Ancona al n.595 di rep. del 09.09.2026, contenente gli obblighi e le condizioni che regolano la concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.5 pozzi esistenti, ad uso industriale, in Comune di Fabriano (AN) su area distinta al Catasto Foglio 153 mappale 197 (pozzo 2), mappale 97 (pozzo 3), mappale 1 (pozzo 4 e pozzo B) e Foglio 135 mappale 239 (pozzo A), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto digitalmente dalle parti per presa visione e accettazione dei contenuti; 2) Di rilasciare, ai sensi della L.R. 5/2006 e del R.D. 1775/1933, alla Ditta Fedrigoni S.p.A. (P.IVA 01664630223) con sede legale in Piazzale Lodi n.3, Comune di Milano (MI), il rinnovo della concessione di derivare acqua pubblica, fissato nella misura non superiore a complessivi moduli 0,13 (litri/sec 13) per il pozzo 2, moduli 0,1746 (litri/sec 17,46) per il pozzo 3, moduli 0,20 (litri/sec 20) per il pozzo 4, moduli 0,10 (litri/sec 10) per il pozzo B e moduli 0,045 (litri/sec 4,50) per il pozzo A, per un totale di moduli 0,6496 pari a 64,96 litri/sec, ad uso industriale (lavorazione carte speciali), per un volume annuo massimo complessivo di prelievo di mc. 2.048.578,56 (pozzo 2 mc/anno 409.968, pozzo 3 mc/anno 550.618,56, pozzo 4 mc/anno 630.720, pozzo B mc/anno 315.360 e per il pozzo A mc/anno 141 come rappresentato allÕart. 1 del disciplinare e con lÕobbligo di installare idonei misuratori dei volumi e delle portate prelevate. 3) DI ACCORDARE, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza della concessione originaria (pertanto la concessione andrˆ a scadere il 31.10.2056), subordinatamente allÕosservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare, verso il pagamento allÕAutoritˆ Concedente del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche; 4) Di dare atto che la concessione � rilasciata ai sensi del R.D.14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12 1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni; 5) Di precisare che ai sensi dellÕart. 16 della L.R. 5/2006, almeno 3 mesi prima della data di scadenza della concessione in oggetto, la ditta concessionaria, se interessata alla prosecuzione del prelievo, dovrˆ presentare apposita domanda di rinnovo. 6) Di precisare, altres“, che ai sensi di quanto disposto dallÕart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovrˆ comunicare allÕAutoritˆ Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle misurazioni relative ai volumi idrici prelevati nellÕanno precedente. 7) Di stabilire che il Responsabile del procedimento, ai sensi dellÕart. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 � il Dott. Alessandro Giacchetta e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord, sede di Ancona della Regione Marche. 8) Di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 9) Di rappresentare, ai sensi dellÕart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu˜ essere proposto: ¥ Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allÕart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933; ¥ Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allÕart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933. ¥ Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui lÕinteressato ne ha avuto piena conoscenza. 10) Di trasmettere il presente atto alla ditta concessionaria. 11) Di attestare che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 12) Di attestare, inoltre, lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241. Il Dirigente del Settore (Ing. Luca Arabi) ALLEGATI Disciplinare repertoriato al n.241 del registro interno del 07.09.2026 e registrato presso lÕAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Territoriale di Ancona al n.595 di rep. del 09.09.2026. AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 21 settembre 2026, n. 610 ART. 7 R.D. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.SPORTELLO UNICO PER LÕEDILIZIA DEL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURONulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per realizzazione pozzo domestico a servizio dellÕOratorio della Beata Margherita della Metola in loc. Beata Margherita (Fgl. 48 part. A, 111), Comune di Mercatello sul Metauro. Istanza presentata dalla ditta PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - PARROCO DON FABIO PIERLEONI per il tramite dello Sportello Uni AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 611 D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/ 2006. DR 742_SIAR DAP 518810. Concessione pluriennale di derivazione acqua pubblica tramite canale di adduzione, in destra idrografica del Torrente Rio Freddo, allo scopo di alimentare un invaso ad uso piscicoltura e pesca sportiva (Lago di Perticano) in Comune di Sassoferrato (AN), Frazione Perticano, catastalmente identificata al Foglio 113 mappale 4, 1, 2 e 293, istanza acquisita in data 16.06.2026. Ditta: Galli Roberta (P.IVA n. 01397870427). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di approvare il Disciplinare di concessione repertoriato al n. 170 del registro interno del 18.09.2026, contenente gli obblighi e le condizioni che regolano la concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite canale di adduzione, in destra idrografica del Torrente Rio Freddo, allo scopo di alimentare un invaso ad uso piscicoltura e pesca sportiva (Lago di Perticano) in Comune di Sassoferrato (AN), Frazione Perticano, catastalmente identificata al Foglio 113 mappale 4, 1, 2 e 293, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto digitalmente dalle parti per presa visione e accettazione dei contenuti; 2) Di rilasciare, ai sensi della L.R. 5/2006 e del R.D. 1775/1933, alla Ditta Galli Roberta (P.IVA n. 01397870427) con sede legale in Sassoferrato (AN), Frazione Perticano n.21, la concessione di derivare acqua pubblica, in misura non superiore a complessivi moduli 0,02 (2 litri/sec) con un volume massimo emungibile di 63.072 mc/anno. LÕacqua sarˆ utilizzata esclusivamente per lÕalimentazione di un laghetto del volume di circa 8.500 mc, ad uso piscicoltura e pesca sportiva, rappresentato allÕart. 1 del disciplinare e con lÕobbligo di installare idonei misuratori dei volumi e delle portate prelevate. 3) DI ACCORDARE, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza della concessione originaria (pertanto la concessione andrˆ a scadere il 29.01.2056), subordinatamente allÕosservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare, verso il pagamento allÕAutoritˆ Concedente del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche; 4) Di dare atto che la concessione � rilasciata ai sensi del R.D.14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12 1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni; 5) Di precisare che ai sensi dellÕart. 16 della L.R. 5/ 2006, almeno 3 mesi prima della data di scadenza della concessione in oggetto, la ditta concessionaria, se interessata alla prosecuzione del prelievo, dovrˆ presentare apposita domanda di rinnovo. 6) Di precisare, altres“, che ai sensi di quanto disposto dallÕart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovrˆ comunicare allÕAutoritˆ Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle misurazioni relative ai volumi idrici prelevati nellÕanno precedente. 7) Di stabilire che il Responsabile del procedimento, ai sensi dellÕart. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 � il Dott. Alessandro Giacchetta e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord, sede di Ancona della Regione Marche. 8) Di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 9) Di rappresentare, ai sensi dellÕart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu˜ essere proposto: ¥ Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allÕart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933; ¥ Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allÕart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933. ¥ Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui lÕinteressato ne ha avuto piena conoscenza. 10) Di trasmettere il presente atto alla ditta concessionaria. 11) Di attestare che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 12) Di attestare, inoltre, lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241. Il Dirigente del Settore (Ing. Luca Arabi) ALLEGATI: Disciplinare di concessione repertoriato al n. 170 del registro interno del 18.09.2026. AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 612 R.D. 523/1904; Art.31 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di mq 31.158 ad uso agiamento (piazzale di asservimento), lungo il fiume Metauro in localitaÕ Bellocchi, nel comune di Fano (foglio 116 particelle 75/p Ð 76 e foglio 117 particelle 28 Ð 29/p Ð 92 Ð 93 Ð 94 Ð 95/p). Ditta: Lim Srl IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI RILASCIARE alla ditta LIM SRL (P.IVA 02343500415) con sede in via Papiria n. 97,Ð61032 FANO (PU): a) La concessione di cui allÕart. 31 della L.R. 5/2006 per lÕoccupazione dellÕarea lungo il Fiume Metauro in localitˆ Bellocchi nel Comune di Fano per mq. 31.158 ad uso AGIAMENTO (PIAZZALE DI ASSERVIMENTO), ed identificata catastalmente al Foglio 116 particelle n¡ 75/p Ð 76 e al Foglio 117 particelle 28 Ð 29/p Ð 92 Ð 93 Ð 94 Ð 95/p del predetto Comune per la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dal 07.05.2024; b) lÕAutorizzazione idraulica sulla base del parere idraulico n¡ 1479/ME del 26.08.2026 ai sensi dellÕart. 93 del R.D. n. 523/1904, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nel DISCIPLINARE (Allegato A) accluso nel presente atto quale parte integrante e sostanziale; 2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare da sottoscrivere tra le parti contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri del concessionario; 3. DI STABILIRE che, parte dellÕarea richiesta in concessione ovvero porzione limitata del mappale 95/parte del foglio 117, risulta compresa, dal Piano Stralcio per lÕAssetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale nelle Marche, tra quelle interessate dalle inondazioni corrispondenti a piene con tempi di ritorno pari a 200 anni, lÕuso prospettato rientra tra quelli consentiti dallÕart.7 comma 6 lettera e) delle Norme di Attuazione del P.A.I., nel rispetto delle prescrizioni in detto comma riportate e che la medesima porzione del mappale 95/parte del foglio 117 � interessata dalle inondazioni secondo il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dellÕAppennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico), sulla scorta della cartografia disponibile nel sito dellÕAUBAC, questa ricade nella zona P2 - Fascia a pericolositˆ media e Rischio elevato ÒR3Ó, gli usi richiesti rientrano tra quelli consentiti dallÕart. 9 Sezione C) comma 7) lettera j) delle Norme Tecniche di Attuazione. 4. Di STABILIRE che la concessione � da ritenersi comunque provvisoria e suscettibile di variazioni in relazione alle prescrizioni contenute nei piani di bacino e nelle direttive emanate da ogni Autoritˆ giuridicamente competente. 5. Di STABILIRE che � comunque facoltˆ di questa Amministrazione procedere alla revoca del presente atto anche prima della scadenza del termine, ove lÕarea occorresse per opere o servizi pubblici o fosse oggetto di provvedimento di sdemanializzazione, senza che per tale fatto possa pretendersi alcun compenso o ristoro. 6. DI DETERMINARE che il canone annuale dovuto dalla ditta per la concessione richiesta ammonta a Û 15.541,50 (euro quindicimilacinquecentoquarantuno/50). 7. DI ATTESTARE che il responsabile del procedimento, ai sensi dellÕart. 5 comma 1 della Legge 241/90, � il Dott. Roberto Gattoni per il quale � avvenuta la verifica dellÕinesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto e che la documentazione concernente la presente concessione pu˜ essere visionata presso lÕufficio di supporto amministrativo della P.F.; 8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Fano; 9. DI RAPPRESENTARE che il presente atto � rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione del Demanio Idrico come stabilito dallÕart. 30 e 31 della L.R. n. 5 del 09.06.2006 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso, comunque denominati, di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto la ditta dovrˆ ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la legittima occupazione dellÕarea; 10. DI RAPPRESENTARE ai sensi dellÕart. 3 comma 4 della legge 241/90, che il presente atto pu˜ essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 11. DI PUBBLICARE il presente atto, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il dirigente (Ing. Luca Arabi) ALLEGATI A Disciplinare di Concessione B Planimetria di riferimento AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 613 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. Record 40/F. SIAR-DAP 518619. Rilascio rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dalla sponda sinistra del Fiume Metauro in Comune di Fermignano - loc. Santa Veneranda. Ditta: MEGAWATT SRL (P. IVA 02233640412) IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di rilasciare, ai sensi del R.D. 1775/1933 e della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, alla MEGAWATT SRL (P.IVA 02233640412) con sede legale in Fermignano, Piazza Giorgiani n. 3, e nei limiti della disponibilitˆ dellÕacqua, il rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Metauro - loc. Santa Veneranda per un quantitativo non superiore a complessivi medi moduli 21,21 (pari ad una portata media di 2.121 l/s) e ad una portata massima derivabile non superiore a moduli 28 (pari ad una portata di 2.800 l/s). 2) Di precisare che il prelievo di acqua pubblica � a servizio di una centrale idroelettrica ubicata in sinistra idrografica del Fiume Metauro allÕaltezza dellÕimmobile catastalmente censito al Foglio 16 Mappale 143 del Comune di Fermignano - localitˆ Santa Veneranda (zona capoluogo). 3) Di approvare il disciplinare rep. n. 465 REG del 31/08/2026, registrato presso lÕAgenzia delle Entrate il 11/09/2026 al n. 346 serie 3, contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri della concessione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 4) Di rilasciare, per effetto dellÕart. 15 comma 6 della L.R. 5/2006, come modificato dallÕart. 10 della L.R. n. 25 del 28/12/2023, e salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 31/10/2025, in conformitˆ a quanto disposto dal Decreto della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino n. 188 del 14/06/2019, subordinatamente allÕosservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare, verso il pagamento allÕAutoritˆ Concedente del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche. 5) Di precisare che ai sensi dellÕart. 16 della L.R. 5/2006, almeno 3 mesi prima della data di scadenza della concessione in oggetto la ditta concessionaria, se interessata alla prosecuzione del prelievo, dovrˆ presentare apposita domanda di rinnovo. 6) Di richiamare lÕobbligo della ditta concessionaria di garantire il rispetto del DMVÐDeflusso Ecologico, determinato dalla competente Direzione Ambiente e Risorse Idriche con nota prot. n. 721160 del 27/05/2026 e riportato nellÕallegato disciplinare di concessione. 7) Di stabilire che ai sensi di quanto disposto dallÕart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovrˆ comunicare allÕAutoritˆ Concedente (questo Settore), entro il 31 marzo di ogni anno, la misurazione dei quantitativi idrici prelevati nellÕanno precedente, utilizzando la piattaforma informatica SIAR-DAP (https://siar.regione.marche.it). 8) Di precisare, altres“, che il rilascio della concessione � comunque effettuato sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e che lÕacquisizione di ulteriori dati e/o lÕeventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potrebbero determinare, anche a concessione operante, la revisione di quanto specificato nel disciplinare allegato o nel presente atto. 9) Di inviare copia conforme allÕoriginale del presente Decreto alla Ditta concessionaria. 10) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 11) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellÕart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 � il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 12) Di rappresentare, ai sensi dellÕart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu˜ essere proposto: Á Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allÕart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Á Ricorso giurisdizionale per le materie di cui allÕart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Per tutti gli altri aspetti, pu˜ essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui lÕinteressato ne ha avuto piena conoscenza. 13) Di attestare lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990. 14) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva, nŽ pu˜ derivare, un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Ing. Luca Arabi ALLEGATI 1) Disciplinare di concessione rep. n. 465 REG/2026 del 31/08/2026. AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 22 settembre 2026, n. 614 R.D. 1775/1933 art. 20 - L.R. 5/2006 art. 23. Record 778/P - SIAR-DAP 517956. Cambio di titolaritˆ della concessione rilasciata al sig. DEL VECCHIO MARIO E TADDEI LAURA a favore del sig. DEL VECCHIO DAVIDE per derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal pozzo sito in Comune di Fano - localitˆ Falcineto. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere, come concede, ai sensi dellÕart. 20 del R.D. 1775/33 e dellÕart. 23 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, il cambio di titolaritˆ della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo assentita ai sigg.ri Del Vecchio Mario e Taddei Laura con Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2820 del 19/10/2011, a favore del sig. DEL VECCHIO DAVIDE. 2) Di precisare che la derivazione in oggetto avviene dal pozzo ubicato sul terreno catastalmente censito al Foglio 113 Mappale 227 del Comune di Fano - localitˆ Falcineto per una portata massima di 0,6 l/s. 3) Di confermare la validitˆ del Disciplinare di concessione, rep. n. 855REG del 14/04/2011, sottoscritto dai precedenti concessionari, apportando le seguenti modifiche, che si intendono implicitamente recepite nel suddetto Disciplinare: a) la superficie di irrigazione � di circa 5.000 mq, catastalmente censita al Foglio 113 Mappale 233 parte del Comune di Fano; b) la ditta concessionaria, per effetto della D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto ÒApprovazione dei criteri e modalitˆ regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguoÓ, � esonerata dallÕobbligo di installazione dei misuratori dei volumi idrici prelevati; c) ai sensi di quanto disposto dallÕart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovrˆ comunicare allÕAutoritˆ Concedente (questo Settore), entro il 31 marzo di ogni anno, la stima dei quantitativi idrici prelevati nellÕanno precedente utilizzando la piattaforma informatica SIAR-DAP (https://siar.regione.marche.it). 4) Di stabilire che il nuovo titolare della concessione subentra in tutti i diritti, obblighi, oneri e responsabilitˆ indicati nel Disciplinare di concessione rep. n. 855REG del 14/04/2011 rilasciato al precedente titolare, come implicitamente modificato dai precedenti punti 1),3) e che viene allegato al presente atto (Allegato n. 1). 5) Di confermare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 21/04/2004, data di rilascio del provvedimento di concessione originario (Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1481 del 21/04/2004), verso il pagamento allÕAutoritˆ Concedente (questo Settore) del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche. 6) Di precisare, altres“, che ai sensi dellÕart. 16 della L.R. 5/2006, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza della concessione in oggetto, fissata al 20/04/2034, la ditta concessionaria, qualora interessata alla continuazione del prelievo, dovrˆ presentare apposita domanda di rinnovo. 7) Di inviare copia conforme allÕoriginale del presente Decreto, nonchŽ copia del Disciplinare di concessione rep. 855 REG del 14/04/2011 al nuovo soggetto concessionario. 8) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellÕart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 � il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 10) Di rappresentare, ai sensi dellÕart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu˜ essere proposto: ¥ Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allÕart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933; ¥ Ricorso giurisdizionale per le materie di cui allÕart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allÕart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Per tutti gli altri aspetti, pu˜ essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui lÕinteressato ne ha avuto piena conoscenza. 11) Di attestare lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990. 12) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente (Ing. Luca Arabi) ALLEGATI 1) Disciplinare di Concessione rep. n. 855 REG del 14/04/2011. AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 24 settembre 2026, n. 615 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellÕart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellÕart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Lazzari Mattia IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere alla ditta Lazzari Mattia, la licenza di attingimento annuale nel rispetto delle modalitˆ riportate nel documento ÒAMMISSIBILITAÕ DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICAÓ che viene allegato al presente atto e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di approvare il documento ÒAMMISSIBILITAÕ DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICAÓ, contenente gli estremi identificativi del richiedente, il corpo idrico oggetto di prelievo e i principali dati caratteristici dellÕattingimento (localizzazione, uso, portata, volume, ecc.), precisando che il suddetto documento, che riporta le valutazioni istruttorie effettuate nella piattaforma informatica SIAR-DAP, pu˜ aver modificato la portata richiesta di prelievo, se ritenuta non congrua rispetto al fabbisogno dichiarato. 3) Di stabilire che la presente licenza � sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale: a) la presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potrˆ, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci˜ possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione; b) la licenza viene accordata a decorrere dalla data del presente atto e scadrˆ il 31.12.2026; c) con riferimento al solo uso irriguo-agricolo, il prelievo potrˆ avvenire soltanto a giorni alterni, con esclusione della domenica. In particolare, il prelievo � consentito nei giorni di Luned“-Mercoled“-Venerd“ per i prelievi situati in sponda sinistra e nei giorni di Marted“-Gioved“-Sabato per i prelievi in sponda destra; d) il prelievo � comunque vietato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00; e) la licenza � subordinata alla disponibilitˆ, da parte del titolare del presente atto, dellÕarea oggetto di irrigazione. La licenza, inoltre, non dˆ diritto di accedere o attraversare aree di proprietˆ private; f) la licenza si intende accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Per ogni danno conseguente allÕesercizio del prelievo di cui al presente atto, la Ditta terrˆ sollevata questa Amministrazione; g) la licenza di attingimento non dˆ diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore a metri 10 dalle sponde, compresi gli scavi la rimozione di alberi e vegetazione, ai sensi dellÕart. 96 lett. F del R.D. 523/1904; h) il prelievo in esame, non superando il valore soglia di portata di 2,0 l/s, non � soggetto al rispetto del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dellÕart. 60, comma 4, lettera b), delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque; i) ai sensi di quanto disposto dallÕart. 67, comma 4, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche: - il titolare della presente licenza dovrˆ comunicare a questo Settore, entro il 31/03/2027, la stima dei volumi attinti nellÕanno 2026; - il prelievo in oggetto non � soggetto allÕobbligo di installazione dei misuratori dei volumi idrici prelevati; j) la Ditta concessionaria � obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lÕutilizzazione dellÕacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Settore o di altri Enti aventi funzione di ispezione e controllo. 4) Di precisare che in base allÕart. 17 della L.R. 5/2006 e allÕart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu˜ essere accordata, salvo rinnovo, per non pi� di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 5) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 6) Di rappresentare, ai sensi dellÕart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu˜ essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che lÕinteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu˜ essere presentato ricorso presso il TAR Marche. 7) Di attestare lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990. 8) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente del Settore Ing. Luca Arabi ALLEGATI 1) Documento ÒAMMISSIBILITË DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICAÓ AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 21 settembre 2026, n. 571 AFFIDAMENTO servizio denominato "Incarico professionale per l'acquisizione di pareri ed autorizzazioni nell'ambito del progetto Cod. Int. 11|R111/G1 - Lavori di ripristino officiositˆ idraulica del fiume Chienti a monte del Comune di Tolentino, nei comuni di Tolentino, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Valfornace, Fiastra e Muccia - CUP F92G14000010001 Ð CIG: BD063BE4BB - DECISIONE A CONTRARRE. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 settembre 2026, n. 572 PRESA DÕATTO RINUNCIA CONCESSIONE TRENTENNALE PER PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA ad uso irriguo agricolo mediante attingimento da n. 1 pozzo, mod. 0,015 (1,5 l/s), ubicato sul fondo rustico, Fg. 102, part. 55 nel Comune di Fermo (FM), ai sensi dellÕart. 26 L.R. 05/2006 e s.m.i. Ð DITTA Corvaro Dino (P. Iva 01491620447) Ð ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 settembre 2026, n. 573 PRESA DÕATTO RINUNCIA Riconoscimento del prelievo in atto da pozzo 1,20 l/s ad uso irriguo verde privato ubicato sul fondo rustico, Fg. 25, part.lla 2 nel Comune di SantÕElpidio a Mare (FM), ai sensi dellÕart. 26 L.R. 05/2006 e s.m.i. Ð DITTA Della Valle Diego (CF: DLLDGI53T30I324E) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 575 L.R. 9 giugno 2006, n. 5 Ð art. 30 Ð concessione idraulica per n. 1 attraversamento in sub alveo con condotta idrica per allaccio di fabbricato di civile abitazione al pubblico acquedotto sul fosso Terria in localitˆ Villa Potenza, Via Ghino Valenti n. 283, nel Comune di Macerata. Fraticelli Fabiola Pratica 23/105 n. 1479. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 576 L.R. 9 giugno 2006, n. 5 Ð art. 30 Ð concessione idraulica per n. 1 attraversamento con linea elettrica BT sul torrente Fiastra e Fiastrella in contrada Fonte Resca nel Comune di Petriolo. E-Distribuzione S.p.A. Pratica 36/5 n. 1448. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 577 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5- Rinnovo di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da n.1 pozzo, ubicato in Comune di Ascoli Piceno (AP), Localitˆ Basso Marino, su area catastalmente identificata al mappale n¡ 1292, Foglio 81, ad uso: igienico-sanitario e usi assimilati (lavaggio e riempimento autocisterna per autospurgo) - Ditta: SATO srl ( P IVA 00743190449), con sede legale ad Ascoli Piceno, via del Bozzolo 3- Prat.n. 1283/AP- ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 578 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5- Rilascio di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da n.1 pozzo (cod.ID: 81963), ubicato in Comune di Grottammare, su area catastalmente identificata al mappale n¡ 14, Foglio 9, ad uso: irriguo agricolo- Ditta richiedente: Bruni Luigi (P IVA 02116310448) con sede legale a Grottammare (AP), via Valtesino 289 -Prat.1493/AP- ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 579 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5- Rilascio di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da n.1 pozzo (cod.ID: 81963), ubicato in Comune di Grottammare, su area catastalmente identificata al mappale n¡ 14, Foglio 9, ad uso: irriguo agricolo- Ditta richiedente: Palanca Mario, con sede a Grottammare (AP), via Valtesino 312 -Prat.1494/AP- ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 24 settembre 2026, n. 580 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5- Rilascio di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da n.1 pozzo (cod.ID: 81963), ubicato in Comune di Grottammare, su area catastalmente identificata al mappale n¡ 14, Foglio 9, ad uso: irriguo agricolo- Ditta richiedente: Bruni Giuseppe, con sede a Grottammare (AP), via Valtesino 312 -Prat.1495/AP- AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 22 settembre 2026, n. 284 DDS n. 80 del 27.02.2025 ÒDGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico ÒAccordo per la Coesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane per lÕassunzione di soggetti disoccupati e aiuti alle assunzioni per soggetti svantaggiati nella Regione MarcheÓ - Scheda Intervento n. 27 e 28 Fondo di Rotazione (FdR) - DDD n. 54/PSL dellÕ08/05/2025 e successive modifiche - Quarto scorrimento graduatoria scheda intervento 28 (Azione 2). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di rilevare che con il DDD n. 201/PSL del 17/07/2026 si � proceduto alla revoca parziale del contributo concesso, impegnato e liquidato con DDD n. 166/PSL del 23/07/2025 relativamente al progetto cod. siform 1111464, per Û 6.499,98; 2. di procedere, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico approvato con DDS n. 80 del 27/02/2025, allo scorrimento della graduatoria sulla linea di intervento Azione 2 (Scheda Intervento 28), approvata con DDD n. 54/PSL dell'08/05/2025 e successivamente rettificata con DDD n. 79/PSL del 28/05/2025, per l'importo complessivo di Û 6.499,98, derivante dall'economia di spesa generata dalla revoca parziale disposta con DDD n. 201/PSL del 17/07/2026, disponendo l'integrazione del contributo concesso al progetto cod. Siform 1110735, collocato alla posizione n. 91 della graduatoria, come riportato nell'Allegato D2, parte integrante e sostanziale del presente atto. 3. di rinviare a successivo decreto, ai sensi dellÕart 11 dellÕAvviso pubblico, lÕimpegno e la liquidazione dellÕulteriore finanziamento del progetto ammesso a finanziamento con il presente atto, previa verifica della documentazione necessaria e dellÕespletamento dei controlli di cui al medesimo art. 11; 4. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e sul sito regionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017; Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato D2 Ð Graduatoria aggiornata Azione 2 AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 23 settembre 2026, n. 285 DGR n. 321/2026 e DGR n. 347/2026. POC Marche 2014-2020 - Asse 6 Occupazione Ð Azione 6.1 Aiuti alle Assunzioni. DDD n. 99/PSL del 28/04/2026: Avviso pubblico ÒLe Marche per i giovani: Aiuti alle assunzioni di giovani disoccupatiÓ - Annualitˆ 2026 - Û 1.500.000,00. Graduatoria progetti approvata con DDD n. 230/PSL del 06/08/2026. Secondo scorrimento graduatoria. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 23 settembre 2026, n. 286 DDS 69/SIP/2025 - Avviso Pubblico ÒDGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per lÕattivazione di fideiussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria Ð Strumento finanziario Fondo Credito Nuove impreseÓ Ð Ammissibilitˆ a contributo delle domande pervenute dal 01/09/2026 al 21/09/2026 (1¡ intervallo temporale del 3¡ sportello annualitˆ 2026) IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di dichiarare ammissibile a contributo, sulla base degli esiti dellÕistruttoria condotta dal Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione ai sensi dellÕart. 6 del DDS n. 69/SIP/2024, come riportato nel verbale n. 9 acquisito agli atti con ID: 42124307|22/09/2026|PSL, le domande ID Siform 1122990, 1122907, 1122962 e 1123004 pervenute nel periodo dal 01/09/2026 al 21/09/2026 (1¡ intervallo temporale - 3¡ annualitˆ 2026) di cui allÕAllegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Di rinviare a successivo decreto, lÕassunzione dellÕimpegno di spesa, da adottarsi successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso da parte delle imprese ed alla verifica della conformitˆ della documentazione ai sensi dellÕart. 10 dellÕAvviso pubblico; 3. Di trasmettere ai beneficiari nota di formale comunicazione di ammissibilitˆ a contributo; 4. Di dare evidenza al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/8966 precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 5. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonchŽ di dare attuazione agli obblighi di pubblicitˆ e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 6. Di dare atto che contro il presente provvedimento � ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa � possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato A Ð Elenco domande ammissibili a contributo Ð 3¡ sportello annualitˆ 2026: 1¡ intervallo temporale AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 287 DDS n. 79 del 27.02.2025 ÒDGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico ÒAccordo per la Coesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane per la stabilizzazione di lavoratori precari residenti nella Regione Marche - Scheda Intervento n. 26 Fondo di Rotazione (FdR) Ð DDD n. 61/PSL del 15/5/2025 s.m. Ottavo scorrimento graduatoria e parziale rettifica DDD n. 228/PSL/2026. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) di disporre definitivamente la decadenza dallÕincentivo di cui allÕintervento scheda 26 Fdr ÒIncentivi alle imprese marchigiane per la stabilizzazione dei lavoratori precariÓ del progetto codice siform 1112262 a seguito di comunicazione di rinuncia pervenuta con prot. n. 1088108 del 07/08/2026, per complessivi Û 19.500,00; 2) di richiamare il DDD n. 228/PSL del 04/08/2026 con il quale � stato disposto il settimo scorrimento della graduatoria sulla scheda di intervento 26, e nel quale si � stabilito di mantenere una disponibilitˆ residua al cap. 2150410335 pari a Û 971,06, per le finalitˆ dellÕavviso approvato con DDS n. 79/SIP/2025; 3) di rettificare parzialmente il DDD n. 228/PSL del 04/08/2026 e il relativo Allegato A, nella parte in cui � stata indicata erroneamente unÕeconomia di Û 975,50 come meglio specificato nel documento istruttorio; 4) di procedere, ai sensi dellÕart. 8 dellÕAvviso pubblico, allÕottavo scorrimento della graduatoria approvata con il DDD n. 61/PSL/2025, cos“ come rettificato con DDD n. 88/PSL/2025, utilizzando le risorse disponibili pari a complessivi Û 19.495,56, come meglio specificato nel documento istruttorio; 5) di dichiarare, pertanto, ammissibile a finanziamento il progetto siform 1112286 in posizione n. 656 per complessivi Û 19.495,56 come riportati nellÕallegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto; 6) di stabilire che, ai sensi dellÕart. 11 dellÕAvviso pubblico, lÕimpresa ammessa a finanziamento con il presente atto, deve procedere alla richiesta del saldo del contributo e alla stabilizzazione del contratto precario entro 45 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilitˆ a finanziamento. 7) di rinviare a successivo decreto, lÕimpegno e la liquidazione del contributo, previa verifica della documentazione necessaria indicata allÕart. 11 dellÕAvviso; 8) di dare atto che la data di pubblicazione del presente decreto costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione di ammissione o non ammissione a finanziamento ai destinatari ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della L. 241/90; 9) di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e sul sito regionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017; 10) di dare evidenza al presente decreto attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi?idb=8853; Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato C ÒElenco progetti Ammissibili a finanziamentoÓ AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 288 DDS 338/SIP/2024 - PR Marche FSE+ 2021/2027 Ð Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) Ð Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire lÕoccupazione nella regione Marche, annualitˆ 2024 Ð 2025 - Decadenza e revoca totale del contributo per il Progetto codice Siform 1105746 - Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026 (I finestra temporale) - CUP: B74F24003860009. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 289 DDS 338/SIP/2024 - PR Marche FSE+ 2021/2027 Ð Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) Ð Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire lÕoccupazione nella regione Marche, annualitˆ 2024 Ð 2025 - Decadenza e revoca totale del contributo per il Progetto codice Siform 1106273 - Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026 (I finestra temporale) - CUP: B44F24003430009. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 290 ÒDDS 338/SIP/2024 - PR Marche FSE+ 2021/2027 Ð Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) Ð Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire lÕoccupazione nella regione Marche, annualitˆ 2024 Ð 2025 - Decadenza e revoca totale del contributo per il Progetto codice Siform 1102777 - Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026 (I finestra temporale) - CUP: B44F24003330009Ó ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 24 settembre 2026, n. 292 DDS 338/SIP/2024 - PR Marche FSE+ 2021/2027 Ð Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) Ð Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire lÕoccupazione nella regione Marche, annualitˆ 2024 Ð 2025 - Decadenza e revoca totale del contributo per il Progetto codice Siform 1106112 - Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026 (I finestra temporale) - CUP: B34F24005050009. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1280 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ð Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1. Programma Garanzia di Occupabilitˆ dei Lavoratori Ð GOL. Ventinovesima assegnazione dei corsi ai soggetti aggiudicatari e dichiarazione di ammissibilitˆ alle provvidenze dei progetti formativi ai sensi della sezione 13, punto 5 dellÕAvviso pubblico per la presentazione di candidature per lÕindividuazione dei soggetti esecutori degli interventi formativi di Aggionamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativi ai percorsi 1,2,3,4,5 del Piano attuativo della Regione Marche (PAR) - (D.G.R. n. 195 del 28/02/2022 e s.m.i.), approvato con D.D.S. n. 712 del 1 settembre 2022. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) di procedere, ai sensi della sezione 13, punto 5) dellÕAvviso pubblico per la presentazione di candidature per lÕindividuazione dei soggetti esecutori degli interventi formativi di Aggiornamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativi ai percorsi 1,2,3,4,5 del Piano attuativo della Regione Marche (PAR) - (D.G.R. n. 195 del 28/02/2022 e s.m.i.), approvato con D.D.S. n. 712 del 1 settembre 2022 (di qui in avanti ÒAvviso pubblico n.2 GOLÓ), alla ventinovesima assegnazione dei corsi di formazione ai soggetti aggiudicatari di cui al D.D.S. n. 25 del 19/01/2023, D.D.S. n. 1249 dellÕ 1/12/2023, D.D.S. n. 470 del 10/06/2024, D.D.S. n. 747 del 09/08/2024, D.D.S. n. 930 del 16/09/2025 e D.D.S. n. 89 del 29/01/2026 e alla dichiarazione di ammissibilitˆ alle provvidenze degli stessi, cos“ come risulta dallÕAllegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante; 2) di prendere atto che, cos“ come previsto dallÕAvviso pubblico n.2 GOL alla Sezione 13, punto 7), i progetti relativi ai corsi assegnati sono stati individuati tra quelli presenti nel Catalogo Regionale dellÕofferta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.), approvato con D.G.R. n. 287 del 21/03/2022 e con D.D.S. n. 270 del 26/04/2022; 3) di prendere altres“ atto che lÕautorizzazione allÕattuazione dei progetti formativi relativi ai corsi assegnati e il loro inserimento nel Catalogo Regionale, prevista dal D.D.S. n. 270/2022 � avvenuta tramite appositi decreti di approvazione riportati nellÕAllegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante; 4) di dichiarare, per i progetti formativi indicati nellÕAllegato A al presente atto, lÕammissibilitˆ alle provvidenze previste dallÕAvviso Pubblico n.2 GOL, di cui al citato D.D.S. n. 712/2022, nei limiti degli impegni di spesa a favore dei beneficiari giˆ assunti con D.D.S. n. 25 del 19/01/2023, D.D.S. n. 1197/2023, D.D.S. n. 1249/2023, D.D.S. n. 470 del 10/06/2024, D.D.S. n. 747 del 09/08/2024, D.D.S. n. 930 del 16/09/2025 e n. 89 del 29/01/2026; 5) di dichiarare altres“ che per i progetti formativi indicati nellÕAllegato A al presente atto � prevista, per ogni ora di frequenza, una indennitˆ pari ad Û 3,50. Tale indennitˆ potrˆ essere riconosciuta ad ogni allievo privo di qualsiasi trattamento sostitutivo alla retribuzione e che abbia partecipato ad almeno il 75% delle ore del corso, cos“ come indicato al punto 2.7.1 della DGR 802/2012 Ð Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro con modalitˆ di rimborso delle spese a costi realiÓ. LÕindennitˆ verrˆ erogata agli enti beneficiari del finanziamento, contestualmente alla concessione dellÕanticipo o, successivamente, sulla base della scelta dellÕente formativo. Per i progetti formativi disciplinati da specifiche normative regionali o nazionali che prevedano differenti requisiti minimi di frequenza ai fini del rilascio dellÕattestazione finale, si applicano le percentuali di presenza stabilite dalle rispettive disposizioni di riferimento; 6) di nominare come Responsabile del procedimento della gestione il personale indicato nellÕAllegato B al presente atto del quale costituisce parte integrante; 7) di stabilire che lÕattivitˆ di gestione e monitoraggio, compresa quella della procedura finanziaria, attinenti allÕerogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi ai beneficiari, � di competenza dei Responsabili del Procedimento della gestione di cui al punto 6); 8) di stabilire che: - lÕavvio del corso � subordinato alla regolaritˆ delle disposizioni relative allÕinserimento dei disabili di cui alla L. 68/99 ed alla vigenza dellÕaccreditamento regionale per la formazione superiore; - il Responsabile del procedimento della gestione, invierˆ le disposizioni di inizio attivitˆ agli enti esecutori entro 10 giorni dallÕemanazione del presente decreto, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dal Dirigente del Settore Formazione, servizi per lÕimpiego e crisi aziendali, a seguito di motivata richiesta; - le lettere di adesione dei singoli corsi dovranno essere stipulate 15 giorni dallÕinvio, da parte dei responsabili del procedimento, delle disposizioni di inizio di attivitˆ, salvo proroghe debitamente autorizzate dal Dirigente del Settore Formazione, servizi per lÕimpiego e crisi aziendali, a seguito di motivata richiesta; - le attivitˆ formative devono essere avviate al massimo entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Regione Marche dellÕaccettazione della lettera di adesione firmata dal soggetto esecutore, salvo proroghe debitamente autorizzate dalla Regione Marche, a seguito di motivata richiesta; - le attivitˆ formative devono concludersi entro 8 mesi dallÕavvio del corso, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dalla Regione Marche a seguito di motivata richiesta; 9) di stabilire che la garanzia fideiussoria prevista al paragrafo 1.3.4 del ÒManuale a costi standardÓ (D.G.R. n. 19 del 20/01/2020) pu˜ essere prestata, con riferimento ai singoli anticipi, dal soggetto capofila o da uno dei partner dellÕATI/ATS, cos“ come previsto alla Sezione 14 dellÕAvviso pubblico in oggetto; 10) di stabilire che restano in capo al soggetto capofila dellÕATI/ATS, in via esclusiva, i seguenti adempimenti: - la sottoscrizione mediante firma digitale della lettera di adesione relativa ad ogni progetto formativo assegnato; - la comunicazione di avvio del corso e la trasmissione su Siform2 della documentazione indicata nelle lettere da a) a g) del paragrafo 1.5 del ÒManuale a costi standardÓ (DGR. n. 19 del 20/01/2020), almeno 10 gg prima dellÕinizio del corso; - la trasmissione cartacea dei registri per la relativa vidimazione; - la trasmissione su Siform2 delle domande di rimborso/dichiarazioni delle ore corso effettuate e delle ore di presenza degli allievi alle scadenze del 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 e allÕeventuale altra scadenza straordinaria; - la richiesta su Siform2 dellÕacconto e del saldo; - la trasmissione su Siform2 del prospetto finale di determinazione della sovvenzione, con allegata la documentazione prevista; - la trasmissione degli attestati predisposti in bollo; 11) di stabilire che lÕeventuale cambio di sede del corso indicata nellÕAllegato A, nel caso comporti un cambio del Centro per lÕImpiego di riferimento, dovrˆ essere autorizzato dal Dirigente del Settore Formazione, servizi per lÕimpiego e crisi aziendali a seguito di richiesta adeguatamente motivata; 12) di stabilire che il soggetto esecutore deve attenersi, per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro, alle disposizioni del ÒManuale a costi standardÓ (Allegato I della D.G.R. n. 19/2020), per quanto compatibili; 13) di stabilire che il soggetto esecutore ha lÕobbligo di alimentare il sistema informativo della Regione Marche (Siform2), in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano lÕattuazione dellÕintervento, anche al fine di consentire alla Regione Marche di rispettare tutti gli adempimenti relativi al sistema informativo ReGiS, cos“ come previsto nellÕambito del PNRR; 14) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto lÕimporto di spesa, complessivamente utilizzato per la ventinovesima assegnazione di corsi di formazione, cos“ come previsto nellÕAllegato A, di Û 193.340,58 (con solo incremento UC) / Û 250.355,58 (con incremento UC e indennitˆ) � stato giˆ impegnato con D.D.S. n. 25 del 19/01/2023, D.D.S. n. 747 del 09/08/2024, D.D.S. n. 930 del 16/09/2025 e n. 89 del 29/01/2026; 15) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento, a tutti gli enti di formazione interessati e ai Responsabili dei Centri per lÕImpiego; 16) di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it (focus Bandi di contributo e opportunitˆ) e ai seguenti link: - https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-scaduti - https://www.regione.marche.it/RicercaBandi digitando nellÕapposito campo di ricerca il codice identificativo: 5970 precisando che � la pubblicazione sul BUR regionale e sul sito www.norme.marche.it (decreti di Giunta) a costituire, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni; 17) di dare atto che il responsabile del procedimento �, ai sensi dellÕart. 5, 1¡ comma, della legge 241/90, il dott. Mario Lazzari; 18) di pubblicare il presente provvedimento, in conformitˆ alle disposizioni vigenti in materia, sul BUR Marche. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. Il dirigente (Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A Allegato B AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1282 Costituzione e nomina commissione esame corso cod. Siform2 n. 1121520 Ò452 - Acquisizione, archiviazione, elaborazione e registrazione di dati, dichiarazioni,documenti ed informazioni 454 - Gestione delle comunicazioni e della corrispondenza in entrata/uscitaÓ- Ente capofila di ATS: IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche S.r.l. Impresa Sociale - Ente Attuatore: FORMCONF-CONSORZIO PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO, ammissibilitˆ alle provvidenze di cui al DDS n. 887/FOAC del 26/06/2026 (Avviso AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1283 Avviso pubblico, con procedura Òjust in timeÓ, per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni occupazionali, nel contesto delle convenzioni trilaterali di cui allÕart. 12 bis della L. n. 68/1999 e alla D.G.R. Marche n. 1512/2023, in attuazione della Missione 15, scheda c.8, della D.G.R. Marche n. 107/2025 (programma annuale per lÕoccupazione e la qualitˆ del lavoro anno 2025). Ð Ammissibilitˆ a valutazione delle domande di ammissione a finanziamento presentate e nomina della Commissione Tecnica di valutazione IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di prendere atto che ai sensi dellÕAvviso pubblico di cui al DDS n. 1480/2025: - ARTEMISTA SOCIETAÕ COOPERATIVA SOCIALE ha presentato, con Prot. n. 1168010 del 03/09/2026, una domanda di ammissione a finanziamento per un progetto con n¡ 1 beneficiario; - TIQUARANTUNO B SOCIETAÕ COOPERATIVA SOCIALE ha presentato, con Prot. n. 1173565 del 03/09/2026, una domanda di ammissione a finanziamento per un progetto con n¡ 1 beneficiario; 2. di dare atto dellÕesito della istruttoria, da parte del responsabile del procedimento, circa lÕammissibilitˆ delle domande pervenute ai sensi dellÕAvviso pubblico di cui al DDS n. 1480/25, cos“ come riportato nellÕallegato ÒAÓ al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di sottoporre, quindi a valutazione, ai sensi di quanto previsto dallÕarticolo 9 e dallÕarticolo 10 dellÕAvviso Pubblico, i tre progetti pervenuti e ritenuti ammissibili; 4. di costituire e nominare, ai sensi dellÕarticolo 9 dellÕAvviso Pubblico, la Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti pervenuti, nella composizione di seguito indicata: - in qualitˆ di Presidente: Chiara Panicali; - in qualitˆ di Componente: Sabrina Stazi; - in qualitˆ di Componente: Federica Fiordelmondo 5. di stabilire che la valutazione da parte della Commissione avvenga in conformitˆ alle disposizioni contenute nellÕarticolo 9 e nellÕarticolo 10 dellÕAvviso di riferimento; 6. di disporre che i verbali di valutazione vengano formalmente acquisiti agli atti del presente Settore, mediante trasmissione via PALEO, entro il termine di giorni 10 dalla seduta di valutazione della commissione; 7. di precisare che la nomina non comporta alcun compenso per i componenti della Commissione di che trattasi e che, pertanto, dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 8. di trasmettere ai membri della Commissione Tecnica di Valutazione, con valore di notifica, copia del presente provvedimento unitamente al modello allegato ÒBÓ al presente atto, del quale costituisce parte integrante (Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi); 9. di notificare il presente provvedimento al soggetto destinatario che ha presentato domanda di ammissione a finanziamento a valere sullÕAvviso pubblico approvato con DDS n. 1480/FOAC del 17/12/2025; 10. di dare atto che il responsabile del procedimento �, ai sensi dellÕart. 5, comma 1¡ della legge 241/90, il dott. Lorenzo Barucca; 11. di dare espresso avviso che, avverso il presente provvedimento, � possibile presentare ricorso avanti al TAR Marche entro 60 giorni (art. 29 D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i) ovvero in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza dellÕatto in oggetto (artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 novellato dal D.L. n. 19 del 19/02/2026); 12. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-difinanziamento/id_9081/21880 precisando che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 13. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dellÕart. 4, co. 2, L.R. n. 17 del 28/07/2003. Attesta che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Attesta inoltre lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Dott. Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A Ð Elenco domande di finanziamento ammesse a valutazione Allegato B Ð Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 18 settembre 2026, n. 1285 Costituzione e nomina commissione esame corso cod. Siform2 n. 1118296 Ò104 - Addetto alle attivitˆ amministrativo - segretarialiÓ- Ente capofila di ATS: SIDA GROUP S.R.L. - Ente Attuatore: EVOLUTION 3D SRLS, ammissibilitˆ alle provvidenze di cui al DDS n. DDS 96/FOAC del 02/02/2026 (Avviso pubblico Garanzia di Occupabilitˆ Lavoratori GOL DDS n. 712/FOAC/2022 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR DGR n. 882/2022). AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 21 settembre 2026, n. 1286 ÒL.R. n.16/90, D.G.R. n.287/2022 e D.D.S. n. 270/2022 (Avviso pubblico FORM.I.CA) Ð Costituzione e nomina della Commissione d'esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati. ÒCorso per operatore socio sanitarioÓ scheda Siform2 n.1095883. Ente di formazione Go Up Group srls Ð Civitanova Marche (MC)Ó. IL DIRIGENTE omissis DECRETA ¥ Di costituire e nominare la Commissione dÕesame per la valutazione degli allievi che hanno frequentato il corso codice SIFORM2 n. 1095883 per ÒOperatore socio sanitarioÓ attuato dallÕente gestore Go Up Group srls Ð Civitanova Marche (MC), in attuazione della normativa vigente in materia; ¥ Che i componenti della Commissione dÕesame risultano i seguenti: CHIARA PAVONI Presidente di Commissione Rappresentante della Regione Marche LUIGIA CARULLI Regione Marche Ð Dipartimento Salute - componente MORIS SARGHINI Regione Marche Ð Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione- componente AUGUSTA CUCCHI Rappresentante ente attuatore Ð docente corso Ð componente STEFANO MORI Rappresentante ente attuatore Ð docente corso - componente ¥ Che le spese correlate alle nomine degli stessi in seno alla Commissione dÕesame sono a carico dellÕEnte gestore, conseguentemente, non comportano nŽ comporteranno alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. ¥ Di dare atto che gli esami si terranno in via Silvio Pellico n.08 Ð Civitanova Marche (MC), in data 22 settembre 2026 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ed in data 23 settembre 2026 dalle ore 08.30 alle ore 10.30; ¥ Di inviare copia del presente atto allÕOrganismo Gestore ed al Presidente per gli adempimenti di loro competenza; ¥ Di stabilire, ai sensi della DGR n.1158 del 09.10.2017, che il presente decreto venga pubblicato in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato; ¥ Di pubblicare per estratto il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dellÕart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17; ¥ Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dellÕart. 5, 1¡ comma, della legge 241/90 � Alessandro Moschini. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente (Dott. Massimo Rocchi) ALLEGATI N.1 Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 21 settembre 2026, n. 1290 Garanzia Occupabilitˆ Lavoratori (GOL) Ð Integrazioni allÕAvviso Pubblico n.1 di cui al DDS n. 904/2022 e s.m.i. e conseguente rilascio del nuovo Manuale Operativo Regionale GOL versione 2026. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di aggiornare ed integrare, per le motivazioni dettagliate nel documento istruttorio, lÕAvviso 1.1 approvato con DDS n. 904/2022 e s.m.i. prevedendo: A. in relazione a tutti i Percorsi GOL, la remunerabilitˆ, ai Soggetti Esecutori privati aderenti allÕAvviso n.1, delle attivitˆ di back-office relativamente ai LEP E, F1 ed O; B. in relazione ai Percorsi GOL n. 2 e 3, la facoltˆ di attivazione dei LEP F1, F3 e O anche prima dellÕavvio dellÕattivitˆ formativa; C. in relazione al Percorso GOL n. 4 e in riferimento ai soli soggetti giˆ in carico agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) fruitori del LEP F2 ÒTirocinio di inclusione socialeÓ, la possibilitˆ di erogazione del LEP F1 - ÒAccompagnamento al lavoroÓ in riferimento alla specifica voce ÒTutoraggioÓ, di cui al D.M. 4/2028 del M.L.P.S; D. lÕadozione del nuovo modello di ÒDomanda di rimborso versione 2026Ó; E. lÕaggiornamento Indennitˆ TIS Percorso 4 GOL/ore di partecipazione, mediante introduzione del meccanismo del conguaglio. 2. di procedere, in esecuzione del precedente punto 1, allÕemanazione della nuova versione 2026 del ÒManuale Operativo RegionaleÓ (Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale), revocando la versione precedentemente adottata con DDS n. 268/2025 e oggetto di s.m.i.; 3. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo del suo Allegato 1, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Marche: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Programma-GOL#Avviso-Pubblico-n.1; 4. di dare atto che il responsabile del procedimento �, ai sensi dellÕart. 5, comma 1¡ della Legge n. 241/1990, il dott. Lorenzo Barucca; 5. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dellÕart. 4, co. 2, L.R. n. 17 del 28/07/ 2003. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente (dott. Massimo Rocchi) ALLEGATI - Allegato 1: ÒManuale Operativo Regionale GOL- versione 2026Ó AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1295 Avviamento al lavoro L. n. 113/1985 presso lÕAzienda Sanitaria Territoriale di Macerata, sede di Piediripa del centralinista telefonico non vedente, contraddistinto con il codice IDSIL 1708310, iscritto nellÕElenco dei centralinisti non vedenti della provincia di Macerata AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1296 DDS n.709/SIP/2023 Ð Avviso Pubblico ÒTirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione MarcheÓ. DGR n. 1141 del 31/07/2023 Ð PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) Ð Campo di intervento 134 Ð Annualitˆ 2023-2024. Û 1.000.000,00. Ammissibilitˆ a valutazione delle domande pervenute dallÕ8 giugno al 14 settembre 2026. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di dare atto che in riferimento allÕAvviso di cui al DDS n.709/SIP/2023, pubblicato sul BURM n. 110 del 21/12/2023, avente ad oggetto ÒTirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione MarcheÓ, sono state convalidate e inviate telematicamente attraverso il sistema informativo SIFORM2, dal giorno 8 giugno 2026 al giorno 14 settembre 2026, n.16 (sedici) domande. 2) Di dare atto che lÕammissibilitˆ delle domande istruite � stata definita in base a quanto stabilito dallÕart.13 dellÕAvviso pubblico richiamato al punto precedente. 3) Di ammettere a valutazione n.11 (undici) domande, contenute nellÕAllegato A) Ð Domande ammesse a valutazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 4) Di non ammettere a valutazione n.5 (cinque) domande, contenute nellÕAllegato B) Ð Domande non ammesse a valutazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e che riporta la motivazione della non ammissibilitˆ. 5) Di dare atto che le domande ammesse sono consegnate alla Commissione di Valutazione, nominata con il DDS n.75/SIP del 29/02/2024 e modificata con il DDS n.1197/FOAC del 07/09/2026; 6) Di attestare che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. 8) Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, dando atto che tale pubblicazione con relativa data � valida ai fini della comunicazione ai beneficiari ed ai soggetti promotori di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L.241/90. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A) Ð Domande ammesse a valutazione Allegato B) Ð Domande non ammesse a valutazione AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1299 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1 Programma Garanzia di Occupabilitˆ Lavoratori (GOL) - Avviso pubblico per lapresentazione di candidature per lÕindividuazione dei soggetti esecutori degli interventiformativi di Aggionamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativi ai percorsi 2,3,4,5 del Piano attuativo della Regione Marche (PAR). Costituzione e nomina della commissione di esame per il corso CUP ministeriale B34D23001040001, CU ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1300 D. Lgs. 226/2005 e D. Lgs. 61/2017 - DGR 1716/2025 e DGR 991 del 27/07/2026 - DDS 1120/FOAC/2026 e DDS 1253/FOAC/2026. Approvazione della graduatoria dei progetti per percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalitˆ di apprendimento duale per lÕanno formativo 2026/2027. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1301 Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati Ð Corso: ÒTruccatore make up artistÓ - cod. siform2 1109386 Ð Ente gestore: Charme Centro di Formazione srl Ð Ancona Ð parziale rettifica. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1302 CPI FANO - Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni Ð (art. 16 L. 56/87 Ð D.Lgs.165/2001 - DGR 203/2021) - Approvazione graduatoria definitiva per lÕavviamento a selezione di n. 1 Operatore Tecnico Autista (CCNL Comparto Sanitˆ 27/10/2025 - Area del Personale di Supporto), a tempo pieno e determinato mesi sei, da assegnare allÕ Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di prendere atto delle risultanze dellÕistruttoria esperita dal Centro Impiego di Fano circa le candidature proposte per lÕAvviamento a selezione di n. 1 Operatore Tecnico Autista (CCNL Comparto Sanitˆ 27/10/2025 - Area del Personale di Supporto), a tempo pieno e determinato mesi sei, da assegnare allÕ Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino Ð Direzione Amministrativa Ospedaliera sede di Fossombrone, pubblicato nellÕ Avviso Pubblico ÒAllegato AÓ emanato con Decreto n. 1100 del 05/08/2026 ; 2. di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 08/09/2026, sui siti https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici/ e https://janet.regione.marche.it/, della Nota Dirigenziale 41986967 del 07/09/2026 che approvava la graduatoria provvisoria, relativa alla richiesta di n. 1 Operatore Tecnico Autista (CCNL Comparto Sanitˆ 27/10/2025 - Area del Personale di Supporto), a tempo pieno e determinato mesi sei, da assegnare allÕ Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, ammettendo n. 12 candidature in possesso dei requisiti richiesti dallÕAvviso pubblico ed escludendo n. 2 candidature non in possesso dei requisiti richiesti; 3. di dar conto che, dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria, nei 7 giorni successivi, non � pervenuta alcuna istanza di riesame da parte del candidati; 4. di approvare pertanto la graduatoria definitiva, proposta dal Centro per lÕImpiego di Fano, cos“ come riportata nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come ÒAllegato AÓ, contenente le candidature per la copertura di n. 1 posto di Operatore Tecnico Autista (CCNL Comparto Sanitˆ 27/10/2025 - Area del Personale di Supporto), a tempo pieno e determinato mesi sei, da assegnare allÕ Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, ammettendo n. 12 candidature, di cui n. 8 interne e n. 4 esterne al CPI di Fano; 5. di precisare che nella citata graduatoria di selezione a tempo determinato sono ammessi i soli candidati privi di lavoro alla data prevista dallÕAvviso di selezione per lÕinvio delle candidature e che, a paritˆ di punteggio, prevale la persona con maggiore etˆ anagrafica; 6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto, con valore di notifica per gli interessati, sul B.U.R. della Regione Marche ed in forma integrale nel sito istituzionale della Regione Marche - sezione Amministrazione Trasparente, nonchŽ sul sito regionale norme.marche.it, negli spazi fisici (bacheche del Centro Impiego di Fano e delle sue sedi decentrate di Pergola e Fossombrone) e sui seguenti siti web: - ?https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici/ - https://janet.regione.marche.it/ La pubblicazione avviene con lÕomissione dei dati sensibili, comunque conservati agli atti interni del Centro per lÕImpiego di Fano, in conformitˆ alle disposizioni di cui al Reg. UE n.679 /2016, al D. Lgs. n. 196/03 e al D.Lgs. n.33/13 e alle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali; nel rispetto di dette disposizioni, ogni candidato sarˆ inserito in graduatoria con il codice identificativo IdSIL, prodotto automaticamente dal sistema informativo JobAgency; 7. di disporre che la predetta graduatoria abbia validitˆ di mesi 6 dalla data della sua pubblicazione e che sia utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, o che rinuncino allÕassunzione, o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dalle disposizioni regolamentari che disciplinano i predetti avviamenti; 8. di autorizzare il titolare di Posizione Organizzativa del Centro per lÕImpiego di Fano, o i suoi delegati, ad avviare a selezione presso lÕAzienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, in numero pari ai posti a tempo determinato messi a selezione, n. 1 lavoratore, titolare della candidatura che si � collocata al primo posto della graduatoria ÒAllegato A - Graduatoria definitivaÓ approvata con il presente atto, come richiesto dallo stesso Ente; 9. di dare atto che lÕincarico di Responsabile del Procedimento di cui trattasi � stato assegnato, in conformitˆ alla L.n. 241/90, art.5, al Dottor Gianluca Vergari, titolare di E.Q. Responsabile del Centro per lÕImpiego di Fano, il quale si avvale per lÕistruttoria del personale assegnato allÕ Ufficio Avviamenti a Selezione presso EE.PP.; 10. di dare atto che avverso il presente atto � ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dellÕart. 63 del D. Lgs. N. 165/01 (Tribunale civile ordinario di AnconaÐ Giudice del lavoro); Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A Ð Graduatoria definitiva AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 22 settembre 2026, n. 1303 PR FSE+ 2021/2027 Ð Asse Giovani - OS 4.f - DGR n. 518/2025 Ð DDS 704/FOAC/2026, DDS 965/FOAC/2026 e DDS 1050/FOAC/ 2026. Ammissione a finanziamento, assunzione impegni e concessione contributi ai Centri di Formazione Professionale accreditati presso la Regione Marche per la realizzazione dei percorsi Biennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalitˆ di apprendimento duale. Anno formativo 2026/2027. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1304 PR MARCHE FSE+ 2021/2027, Asse Istruzione e Formazione, O.S.4.e, D.G.R. n. 561/2024 Ð D.G.R. n. 666/2008 e s.m.i. Ð D.D.S. n. 434/FOAC/2024 Ð D.D.S. n. 597/FOAC/2024 Ð D.D.S. n. 709/FOAC/2024 Ð DGR n. 407/ 2026. Costituzione e nomina della Commissione di esame per il corso codice progetto Siform2 1097326, ÒFSE serale Operatore socio sanitarioÓ - CUP: B34D24002200009, ente attuatore: I.I.S. Podesti Ð Calzecchi Onesti sede di Ancona. IL DIRIGENTE omissis DECRETA ¥ che gli Enti ed Organismo interessati alla designazione dei loro rappresentanti in seno alla commissione dÕesame hanno comunicato i relativi nominativi; ¥ di costituire e nominare la Commissione dÕesame per la valutazione degli allievi che hanno frequentato il corso di ÒOperatore socio sanitarioÓ cod. siform 1097326 Ð ente gestore ÒI.I.S. Podesti Ð Calzecchi OnestiÓ che in attuazione della normativa vigente in materia � cos“ composta: Tiziana Tommasi: tiziana.tommasi@regione.marche.it Presidente Commissione Rappresentante Regione Marche Lorenzo Briglio Nigro Rappresentante Ente Attuatore Docente corso Carla Lucertini Rappresentante Ente Attuatore Docente corso Zelda Nocchi Esperto Assessorato Regionale Salute Ivana Boccolini Esperto Assessorato Regionale Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione ¥ di dare atto che gli esami si terranno il giorno 28 settembre 2026 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il giorno 29 settembre 2026 dalle ore 13.30 alle ore 18.30 presso lÕI.I.S. Podesti Ð Calzecchi Onesti in Strada di Passo Varano, 17 Ancona; ¥ di inviare copia del presente atto allÕOrganismo Gestore e al Presidente della commissione per gli adempimenti di loro competenza; ¥ di dare atto che la liquidazione del gettone di presenza eventualmente dovuto per la partecipazione del Presidente spetta allÕAmministrazione regionale previo trasferimento delle risorse necessarie da parte dellÕOrganismo Gestore come dalla L.R. 3 agosto 2010, n. 11, nonchŽ quanto descritto nel documento istruttorio, ivi comprese le modalitˆ di versamento; ¥ di dare atto che la liquidazione delle eventuali spettanze dei componenti la Commissione dÕesame sono a carico dello stesso Ente Gestore; ¥ di pubblicare il presente decreto per estremi sul Bollettino ufficiale della regione Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla D.G.R. n. 1158/2017; Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Dott. Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1305 PR MARCHE FSE PLUS 2021/2027, Asse1 Occupazione, O.S. 4.a (1), DGR n. 325 del13/03/2023, DDPF n. 230 del 29/03/2023. Avviso Pubblico relativo alla presentazione diprogetti formativi ad occupazione garantita. DDS n. 56/FOAC del 11/02/2025 (14¡ elenco dal 05/12/2025 al 31/12/2025). Bando Siform FSE_2021/2027_GENERICO,codice SIFORM2 n. 1107786, Ò85 - Addetto alla produzione in serie di calzatureÓ, CUP B74D25000 380009, Ente Accademia Holding Moda Srl Societˆ Benefit. Approvazione determinazione finale della sovvenzione e liquidazione saldo pari a Euro 74.465,94, Capitoli di spesa n. 2150410197 Ð 2150410198 Ð 2150410199, Bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di approvare il prospetto di determinazione finale della sovvenzione a favore del beneficiario Accademia Holding Moda Srl Societˆ Benefit, con sede legale in Largo Augusto, n. 8 - 20122 Milano, C.F./P.I. 12797960965 in qualitˆ di ente gestore del corso 1107786 (di cui alla 14^ approvazione disposta con DDS n. 56/FOAC del 11/02/2025) presentato a valere sullÕavviso pubblico approvato con DDS n. 230/FOAC del 29/03/2023, quale importo riconosciuto per la realizzazione dello stesso progetto formativo e determinato dalla competente E.Q. Sistema di verifiche di gestione delle operazioni, a seguito dellÕesito dellÕistruttoria delle domande di rimborso (nota ns prot. n. 0847831|18/06/2026); 2. di prendere atto dellÕesito della verifica dellÕassolvimento dellÕobbligo di assunzione previsto allÕart. 3 dellÕavviso pubblico di riferimento DDS n. 230/FOAC del 29/03/2023, come risulta da verbale ID: 42076469|16/09/2026|FOAC, allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che come indicato nel verbale di cui al punto precedente, lÕEnte gestore Accademia Holding Moda Srl Societˆ Benefit ha pienamente assolto allÕobbligo di assunzione dichiarato e che pertanto non � soggetto alla sanzione di cui allÕart. 10 dellÕavviso pubblico di riferimento; 4. di liquidare ed erogare la somma complessiva di Euro 74.465,94 a favore del beneficiario identificato nella tabella sotto riportata, gestore del corso codice SIFORM 1107786, a titolo saldo; 5. di dare atto che lÕonere di cui al presente decreto per complessivi Euro 74.465,94 fa carico ai capitoli n. 2150410197 Ð 2150410198 Ð 2150410199 del Bilancio Regionale 2026/2028, annualitˆ 2026, con riferimento agli impegni e sub impegni indicati nella tabella sotto riportata, assunti con DDS n. 56/FOAC del 11/02/2025 e reimputati nellÕesercizio 2026 con DGR n. 407 del 10/04/2026, a favore del beneficiario: Ente Accademia Holding Moda Srl Societˆ Benefit, Largo Augusto, n. 8 - 20122 Milano C.F./P.I. 12797960965 (cod. SIFORM 1107786) 6. di dare atto che la somma da liquidare con il presente decreto non � soggetta alla ritenuta dÕacconto del 4% ai sensi del DPR n. 600/1973; 7. di dare atto che la spesa di cui al presente atto � fuori campo applicazione IVA ai sensi dellÕart. 2, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e che non si tratta di debito commerciale (DNC); 8. di dare atto che lÕesigibilitˆ della spesa, ai sensi del D.lgs 118/11, ricade nellÕannualitˆ 2026; 9. di autorizzare la competente E.Q. Controllo Contabile della Spesa allÕemissione del relativo mandato di pagamento per Euro 74.465,94 a favore del beneficiario identificato al precedente punto 5; 10. che il pagamento relativo alla presente liquidazione non � soggetto allÕobbligo della preventiva verifica di cui allÕart. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del relativo regolamento attuativo, cos“ come disposto dalla D.G.R. n. 605 del 26/04/2011, all.to A Ð parte 1¡ - punto 10), trattandosi di Òtrasferimenti di somme dovute in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dallÕUnione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali; 11. di accertare unÕeconomia di spesa complessiva, sul Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, di Û 5.334,06 come sotto indicato: 12. di dare atto che, a garanzia dei n. 3 allievi assunti e per lÕintero periodo lavorativo previsto dallÕavviso pubblico di riferimento (24 mesi), lÕEnte gestore Accademia Holding Moda Srl Societˆ Benefit ha presentato con nota prot. n. 0967019|09/07/2026 polizza fidejussoria n. 10377/00028028 per lÕimporto di Û 39.900,00 (importo calcolato sullÕoriginario impegno allÕassunzione di n. 7 allievi), rilasciata in data 01/07/2026 dalla Liberty Mutual Insurance Europe Se e disponibile agli atti; 13. di dare atto che si procederˆ a svincolare totalmente la polizza fidejussoria di cui sopra, soltanto a conclusione del periodo lavorativo di 24 mesi relativamente agli allievi assunti, per i quali si rimanda al verbale ID: 42076469|16/09/2026|FOAC allegato A al presente atto; 14. di dare atto che il responsabile del procedimento �, ai sensi dellÕart.5, 1¡ comma, della legge 241/90, la Dott.ssa Deborah Mucci; 15. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i.. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente Dott. Massimo Rocchi ALLEGATI Allegato A: Verbale ID: 42076469|16/09/2026|FOAC AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1306 PR FSE+ 2021/2027 Ð Asse Giovani - OS 4.f - DGR n. 518/2025 Ð DDS 769/FOAC/2026 e DDS 1047/FOAC/2026. Ammissione a finanziamento, assunzione impegni e concessione contributi ai Centri di Formazione Professionale accreditati presso la Regione Marche per la realizzazione dei percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalitˆ di apprendimento duale. Anno formativo 2026/2027. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1310 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 - Riforma 1.1 Programma Garanzia di Occupabilitˆ Lavoratori (GOL) - Avviso pubblico per la presentazione di candidature per lÕindividuazione dei soggetti esecutori degli interventi formativi di Aggiornamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativi ai percorsi 2,3,4,5 del Piano attuativo della Regione Marche (PAR). Costituzione e nomina della commissione di esame per il corso CUP ministeriale B34D23000980001, AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 23 settembre 2026, n. 1311 Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni (art.16 l. 56/87 - d.lgs. 165/2001 - dgr 203/2021) - Avviso pubblico per lÕavviamento a selezione ai sensi dellÕart.16 legge n.56/87 e s.m.i. a tempo indeterminato, tempo parziale, presso il comune di Montecosaro di n. 1 unitˆ nel ruolo di manutentore del verde, del patrimonio e del demanio comunale, riconducibile al codice Istat 2021 Ð 1¡ digit Ð class. 8. Professioni non qualificate IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di considerare le premesse dellÕAllegato A - Avviso Pubblico, come parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare il proposto Avviso Pubblico contenuto nellÕAllegato A Ð ÒAvviso pubblico per lÕavviamento a selezione ai sensi dellÕart.16 legge n.56/87 e s.m.i. a tempo indeterminato, tempo parziale, presso il comune di Montecosaro di n. 1 unitˆ nel ruolo di manutentore del verde, del patrimonio e del demanio comunale, riconducibile al codice Istat 2021 Ð 1¡ digit Ð class. 8. Professioni non qualificateÓ; 3. di dare atto che lÕavviso di cui allÕ Allegato A � stato formulato a seguito della richiesta pervenuta al Centro per lÕImpiego di Civitanova Marche dal Comune di Montecosaro con nota prot. n. 0020378 del 17/9/2026, acquisita con prot. n. 1237253 del 18/9/2026, relativamente allÕassunzione, a tempo indeterminato, tempo parziale, di n. 1 unitˆ nel ruolo di manutentore del verde, del patrimonio e del demanio comunale, riconducibile al codice Istat 2021 Ð 1¡ digit Ð class. 8. Professioni non qualificateÓ; 4. di dare atto che tutta la procedura in questione segue la specifica normativa per lÕavviamento a selezione presso gli EE.PP. (art. 16 legge 56/87; art. 35 d. lgs. 165/01; DGR 203/21 nonchŽ DDPF attuativo n. 252/GML/2021 e DDS n. 231/2025); 5. di specificare pertanto che lÕinoltro della candidatura pu˜ essere effettuata esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata ÒJanetÓ accessibile al seguente link: https://janet.regione.marche.it/ ed unicamente durante la finestra temporale riportata nellÕavviso pubblico ÒAllegato AÓ mediante autenticazione diretta dellÕutente con SPID, CNS, CIE e qualora lÕinteressato sia impossibilitato allÕutilizzo di mezzi informatici, � garantita la possibilitˆ allÕutente, di rivolgersi presso il CPI (previo appuntamento e nei limiti di disponibilitˆ dellÕagenda del CPI) per lÕaccesso in auto consultazione, attraverso un PC del Centro per lÕImpiego munito delle proprie credenziali di autenticazione forte, non sono ammesse altre forme di produzione o invio della domanda di partecipazione; 6. di dare atto che lÕevasione della presente richiesta di personale � fissata entro i seguenti termini perentori: - dalle ore 00.00 del 5/10/2026 alle ore 24.00 del giorno 9/10/2026; 7. di dare atto che contro tale provvedimento � ammesso ricorso al giudice competente ai sensi dellÕart. 63 D.Lgs. 165/2001; 8. di disporre la pubblicazione dellÕAvviso Pubblico di cui allÕAllegato A mediante pubblicazione del presente decreto per estratto sul BUR e in forma integrale nel sito istituzionale della Regione Marche, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonchŽ sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato; 9. di disporre la pubblicazione integrale dellÕAvviso Pubblico di cui allÕAllegato A sul sito www.regione.marche.it al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici; https://janet.regione.marche.it/ 10. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dellÕart. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., quale responsabile di Procedimento la dott.ssa Simona Piccinini. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva nŽ pu˜ derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6 bis della L. 241/1990. Il dirigente (Massimo Rocchi) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 24 settembre 2026, n. 1314 L.R. 16/90-DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/ 2022 FOAC - Autorizzazione di azioni formative e di ammissione delle stesse al Catalogo regionale dellÕofferta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) - Sezione Territoriale per la Formazione di Ancona. 4¡ bimestre luglio/agosto 2026 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI AUTORIZZARE: ¥ 52 progetti formativi, di cui 1 azione formativa replica da altro territorio, elencati nel prospetto allegato al presente atto, (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con le prescrizioni ivi riportate e presentati in conformitˆ alle disposizioni di cui allÕAvviso emanato con DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/2022 Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse; 2. DI APPROVARE: ¥ il verbale di valutazione dei progetti formativi, id. 42121957 del 22/09/2026, redatto dallÕufficio competente, nellÕambito della scadenza bimestrale del 31 luglio 2026; 3. DI STABILIRE CHE: ¥ dal presente provvedimento non deriva, nŽ pu˜ derivare alcun onere a carico del Bilancio della Regione Marche; ¥ la responsabile del procedimento �, ai sensi dellÕart. 5, comma 1, della legge 241/90, la dott.ssa Tiziana Tommasi; 4. di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche (www.regione.marche.it); 5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto al BUR Marche; 6. di dichiarare che: ¥ ai sensi dellÕart. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente atto � possibile, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni ed entro 120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche, proporre: ricorso Amministrativo al TAR Marche, ai sensi dellÕart. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010; ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971; ¥ ai sensi dellÕart. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart.6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014; Il dirigente (Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 24 settembre 2026, n. 1318 D.D.S. n. 741/FOAC del 09/08/2024 ÒPR MARCHE FSE PLUS 2021/2027 Asse 2 ÒIstruzione e FormazioneÓ OS 4. e (1) C.I. 149 e 150 Ð Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per Academy di filiera per lÕattivazione di percorsi formativi nel Commercio e Turismo, Artigianato, Manifattura, Costruzioni, Servizi volti al miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibile per tuttiÓ Ð Costituzione e nomina commissione dÕesame del corso ÒManutentore del verde 2Ó - cod. siform2 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 24 settembre 2026, n. 1321 DGR n. 1935 del 12/12/2023 Ð DDS n. 26 del 18/01/2024 - PR MARCHE FSE PLUS 2021/ 2027 Asse 3 ÒInclusione socialeÓ ob.spec.4h(2) C.I. 153 Ð Avviso Pubblico relativo alla presentazione di progetti formativi a sostegno dellÕinserimento occupazionale di soggetti svantaggiati - Modifica prenotazioni di spesa annualitˆ 2026 - Concessione del finanziamento ed assunzione impegni di spesa progetti presentati entro il 30/06/2026 pari a Û468.000,00 Bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 18 settembre 2026, n. 182 P.R. Marche FSE+ 2021/27 Asse 4 Ð OS 4a Ð DGR n. 1027/2026 Ð Avviso pubblico per lÕassegnazione di borse di ricerca di dottorato innovativo con caratterizzazione industriale. a.a. 2026/2027 (XLII ciclo). Û 1.764.360,00. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati ai sensi del DDS n. 163/IISP/2026. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE POLITICHE SOCIALI ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 21 settembre 2026, n. 686 Iscrizione dellÕEnte ASSOCIAZIONE MUSICALE A. VIVALDI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) (Rep. n. 178067; CF 90013540449), con sede legale in VIA MONTEGRAPPA n. 45 Ð MONTE URANO 63813 (FM), nella sezione ÒAssociazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellÕarticolo 47 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellÕarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 21 settembre 2026, n. 687 Iscrizione dellÕEnte ASSOCIAZIONE ÒSEIX6Ó APS (rep. n. 181326; CF 90058010415), con sede legale in Via Einaudi n. 68 Ð 61032 Fano (PU), nella sezione ÒAssociazioni di Promozione SocialeÓ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellÕarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellÕarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 688 Iscrizione dellÕEnte ÒPro Eventi Uscerno di Montegallo Organizzazione di VolontariatoÓ, in sigla ÒPro Eventi Uscerno di Montegallo ODVÓ, rep. n. 181753 - CF 02616970444 con sede legale a Montegallo (AP) (Cap 63094) nella sezione ÒOrganizzazioni di VolontariatoÒ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellÕarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e e dellÕart 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 689 Iscrizione dellÕEnte Pro Loco di Frontino APS, rep. n. 182001, CF 02068530415 con sede legale a Frontino (PU) (Cap 61021) nella sezione ÒAssociazioni di Promozione SocialeÒ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellÕarticolo 47 comma 5 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e degli articoli 8 e 9 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 690 Iscrizione dellÕEnte ÒPro Loco di Monsampietro Morico APSÓ - rep. n. 182074 - CF 81011940442 - con sede legale a Monsampietro Morico (FM) (Cap 63842) nella sezione ÒAssociazioni di Promozione SocialeÒ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellÕarticolo 47 comma 5 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e degli articoli 8 e 9 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 24 settembre 2026, n. 691 Cancellazione dellÕEnte VERSANTE APS - CF 02496290426 - rep 47852 con sede legale ad Agugliano (AN) (cap 60020) Ð sezione Associazioni di Promozione Sociale Ð dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore , ai sensi dellÕarticolo 50, c 1 D. Lgs 117/2017 e degli articoli 23,24,25 del D.M. 106/2020 . AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE SANITË E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 295 L.R. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. 1572/2019, D.G.R. 1263/2023 Ð ASSOLVIMENTO DELLE PRESCRIZIONI E CONFERMA DELLÕACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI LIVELLO ECCELLENTE - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ÒSALUS DI SARTINI SERGIO & C. S.A.S.Ó, SITA NEL COMUNE DI ANCONA (AN) IN VIA DEL COMMERCIO N. 60 (Cod. prestazioni APOL - ARRF). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 296 L.R. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. 1572/2019, D.G.R. 1263/2023 Ð ASSOLVIMENTO DELLE PRESCRIZIONI E CONFERMA DELLÕACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI LIVELLO ECCELLENTE - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ÒSALUS DI SARTINI SERGIO & C. S.A.S.Ó, SITA NEL COMUNE DI CHIARAVALLE (AN) IN VIA STRADA STATALE 76 N. 5 (Cod. prestazioni APOL - ARRF). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 297 L.R. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. 1572/2019, D.G.R. 1263/2023 Ð ASSOLVIMENTO DELLE PRESCRIZIONI E CONFERMA DELLÕACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI LIVELLO ECCELLENTE - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ÒPALESTRA ZENITHÓ, CON SEDE NEL COMUNE DI ANCONA (AN) IN VIA ALMAGIË N. 1/B (Cod. prestazioni APOL - ARRF). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 settembre 2026, n. 298 L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. - art. 8 Ð CONGRUITË e COMPATIBILITË DEL PROGETTO ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla REALIZZAZIONE della struttura sanitaria extraospedaliera denominata ÒCENTRO DIAGNOSTICO SAN GIOVANNI BATTISTAÓ, sita nel Comune di Fabriano (AN) in Via Vittorio Veneto n. 116. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 23 settembre 2026, n. 272 PR MARCHE FESR 2021/2027 Ð ASSE 1 Ð OS 1.3 Ð Azione 1.3.4 Ð Intervento 1.3.4.1 Ð L.R. 30/2008 Ð D.G.R. n. 916 del 20/07/2026 - D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Ð art. 76 comma 2 lett. b Ð Avvio della procedura di acquisizione dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della regione Marche allÕevento ÒArtigiano in FieraÓ, in programma a Fieramilano Rho Pero dal 5 al 13 dicembre 2026, Ð base dÕasta Û 108.000,00 Ð CUP B39I26002080009 ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 24 settembre 2026, n. 273 L. R. 30/2008 Ð Adesione ad Accordo Quadro per lÕaffidamento diretto dei servizi relativi alla ÒRealizzazione del progetto ÔMarche Gateway', per la promozione internazionale del comparto della meccanica e della manifattura avanzata marchigiana e lÕattrazione degli investimenti diretti esteri, annualitˆ 2026/2027, ai sensi dellÕart. 50 comma 1, lett. b) e dellÕart. 59 del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,CIG BC1D2C2363 Ð Ordinativo di Fornitura n. 2/2026, Capitolo 2140110097, bilancio 2026/2028 annual ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 24 settembre 2026, n. 276 PR MARCHE FESR 2021-2027 Ð Asse 1 Ð Obiettivo Specifico 1.1 - Azione 1.1.2 Ð Bando ÒInnovazione di prodotto sostenibile e digitaleÓ - Revoca contributi e accertamento economie per un importo complessivo di Û 291.024,00 nei confronti delle imprese indicate nellÕAllegato A al presente atto (Progetti ID 65643 - CUP B57H24004520007 e ID 65244 - CUP B98I24005760007). AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 18 settembre 2026, n. 307 Art. 32 D.Lgs n. 36/2023 Ð PR FESR 2021-2027, Asse 1 - Azione 1.2.2 - Intervento 1.2.2.1 - Progetto ÒSoluzioni evolute di intelligenza artificialeÓ CUP B71C25000060006 Approvazione degli elaborati tecnici per lÕavvio da parte della SUAM della procedura SDAPA Consip Ð LOTTO unico: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN'INFRASTRUTTURA AI AD ALTA INTENSITA'. Base di appalto Û 5.000.000,00 (iva esclusa) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 21 settembre 2026, n. 306 DDS/TURI n. 128 del 09/04/2026 Ð ÒDGR n. 212/2026 L.R. n. 29/2021 art. 15 Ð Approvazione del Programma regionale integrato degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e centri storici delle Marche Ð annualitˆ 2026-2028Ð punto 3 c) ÒBando di animazione dei borghi e centri storiciÓ prenotazione impegno di spesa per Euro 750.000,00, Capitolo 2070110656, Bilancio 2026-2028, Annualitˆ 2026, 2027 e 2028.Ó - Concessione dei contributi per complessivi Û 736.745,38 bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026, 2027 e 2028, capitolo 2070110656. IL DIRIGENTE omissis DECRETA - di provvedere con il presente atto alla concessione dei contributi ed al contestuale impegno di spesa per complessivi Û 736.745,38 a favore dei beneficiari e per gli importi e sui capitoli come indicato nellÕAllegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto secondo le graduatorie approvata con DDS 267/TURI del 30/07/2026, ai sensi della DGR 212/2026 e in esecuzione del decreto 128/TURI/2026; - di far fronte allÕonere di 736.745,38 mediante lÕassunzione degli impegni di spesa sul bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026,2027 e 2028 a carico del capitolo 2070110656 come indicato nellÕallegato 1 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, previa riduzione delle prenotazioni di impegno n. 4864/2026, per lÕimporto di Û 250.000,00, n. 892/2027 per lÕimporto di Û 150.000,00 e n. 84/2028 per lÕimporto di Û 350.000,00 assunte con DDS/TURI 128/2026 per lÕimporto complessivo di Û 750.000,00 in ottemperanza allÕart. 10 comma 3, lett.a) del D.lgs. n. 118/2011; - di dare atto che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalitˆ di utilizzo previste dallÕatto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE; - di specificare che in attuazione dellÕart. 5 del D. Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementari dei sopracitati Capitoli risultano le seguenti: capitolo: 2070110656 cte: 0701 2310102003 047 8 1040102003 000000000000000 4 3 000 - di stabilire che le obbligazioni di cui al presente atto sono esigibili nella annualitˆ 2026,2027 e 2028; - di provvedere, con successivi decreti del dirigente del Settore Turismo, Cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo, alla liquidazione delle somme di cui allÕAllegato 1, a favore dei diversi beneficiari, dietro presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalitˆ e nei termini previsti dal bando di cui al DDS/TURI n. 128/2026; - di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dellÕart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; - di applicare lÕart. 27 del D. Lgs. 33/2013 ÒObblighi di pubblicazione dellÕelenco dei soggetti beneficiari; - di pubblicare, altres“, il presente atto in formato integrale sulla sezione dellÕAmministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017, ai seguenti link: http://www.norme.marche.it e https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Turismo/Contributi-Finanziamenti-Gare-conclusi/id_38939/26204; Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Paola Marchegiani) ALLEGATI Allegato 1 Ð Beneficiari AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 22 settembre 2026, n. 308 L.R. 9/06 - DGR n. 680 del 08/06/2026 Ð DDS n. 223/TURI del 22/06/26 ÒAvviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla promozione turistica della Regione Marche mediante le organizzazioni sportive iscritte ai massimi campionati italianiÓ Ð Concessione dei contributi e assunzione impegno di spesa per un importo pari a Û 300.000,00 a carico dei capitoli 2070110623 e 2070110663, Bilancio 2026/2028, annualitˆ 2026. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE ATTIVITË PRODUTTIVE, IMPRESA E CULTURA ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 437 L.R. 19/2021 - Cancellazione dÕufficio dallÕAlbo delle Imprese Artigiane di Ascoli Piceno - Ditta CALVARESI EDILIZIA QUATTRO SRLS AIA AP 92840 ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 438 L.R. 19/2021 - DPR 288/2001 - Riconoscimento appartenenza al settore dellÕartigianato artistico tradizionale Impresa M. & M. GIOIELLI DI MASSACCESI ANDREA S.A.S. - N. Albo AN-48075, P. IVA 01406420420. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 440 L.R. 19/2021. Conclusione del procedimento di cancellazione dÕufficio dallÕAlbo delle Imprese Artigiane di Ancona, Impresa ERRE COSTRUZIONI S.R.L., N. Albo AN-92890, P. IVA 02798850422 Ð Accoglimento controdeduzioni e modifica data iscrizione. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 22 settembre 2026, n. 441 L.R. 19/2021 - Cancellazione dÕufficio allÕAlbo delle Imprese Artigiane di Ascoli Piceno della ditta AIA AP 49951 DONNA CLUB DI PANTALONI TILDE & C SNC ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 24 settembre 2026, n. 446 L.R. 19/2021 - Cancellazione dÕufficio dallÕAlbo delle Imprese Artigiane di Ascoli Piceno - Ditta AIA AP 33007 3G DI CAPRIOTTI GRAZIANO & C. S.N.C. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 24 settembre 2026, n. 447 L.R. 19/2021 - Cancellazione dÕufficio dallÕAlbo delle Imprese Artigiane di Ascoli Piceno - Ditta AIA AP 51136 CAVA GIOVANNI & C. S.N.C. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Commercio, Pesca e Tutela dei Consumatori del 21 settembre 2026, n. 139 L.R. n.8/2008 art. 6 e 7 e smi - D.G.R. n. 877/2026 - Programma degli interventi per il sostegno e la promozione del commercio equo e solidale e delle iniziative per la realizzazione delle Giornate e della Conferenza del Commercio Equo e Solidale XVI^ edizione Ð Punta sullÕequo - Bando 2026 - Û 40.000,00 capitolo 2140210012 bilancio 2026/2028 Ð annualitˆ 2026. IL DIRIGENTE omissis DECRETA ¥ di approvare ai sensi della L.R. n.8/2008 e in attuazione della D.G.R. n.877/2026, il bando di accesso e la relativa modulistica per la concessione dei contributi relativi alla realizzazione degli interventi per il sostegno e la promozione del commercio equo e solidale e delle iniziative per la realizzazione delle Giornate e della Conferenza del Commercio Equo e Solidale XVI^ edizione Ð Punta sullÕEquo - anno 2026 - di cui agli allegati ÒA - B - CÓ, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; ¥ di stabilire che lÕobbligazione di cui al presente atto si perfezionerˆ nellÕesercizio finanziario 2026 e risulterˆ esigibile nellÕanno 2026; ¥ lÕonere derivante dal presente atto pari a Û 40.000,00 fa carico al capitolo 2140210012 del bilancio 2026/2028 Ð annualitˆ 2026 Ð su cui assumere prenotazione di impegno Ð (trattasi di fondi regionali di cui alla L.R. 26/2025 e dalla DGR n.877/2026, bilancio 2026/2028 - annualitˆ 2026); ¥ Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalitˆ di utilizzo previste dallÕatto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE; ¥ di pubblicare il presente decreto nel B.U.R., ai sensi della L.R. n.17/03. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Dott.ssa Daniela Tisi) ALLEGATI (Allegati A - B - C) AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 24 settembre 2026, n. 658 Reg. (UE) 2021/2115 Ð Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) - Intervento SRA06 ÒACA 6 - Cover crops - Azione 6.1 Colture di copertura e Azione 6.2 BulaturaÓ. Annualitˆ 2024. Conclusione del procedimento. Pubblicazione dellÕelenco beneficiari di cui allÕallegato A delle domande non in concordanza senza riesame ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 24 settembre 2026, n. 662 Autorizzazione allÕAmbito Territoriale di Caccia AN 2 per lo svolgimento di un corso formativo per lÕabilitazione alle figure tecniche di ÒOperatore faunisticoÓ di cui allÕart. 25 del LR.7/95, addetto al controllo della specie Corvidi, Piccione di cittˆ, Volpe e Storno e nomina relativa Commissione dÕesame. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it AGENZIA REGIONALE SANITARIA ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria del 22 settembre 2026, n. 140 Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto, Area Contrattuale dei Funzionari e dellÕElevata Qualificazione, profilo professionale ÒFunzionario tecnico specialista in farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza e sistemi di qualitˆ sanitariaÓ per il Settore Assistenza farmaceutica, protesica e dispositivi medici. Presa dÕatto degli esiti della prova scritta e approvazione dellÕelenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unitˆ di personale con il profilo professionale di Funzionario tecnico specialista in farmacovigilanza, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, predisposto dalla Commissione esaminatrice sulla base degli esiti della prova scritta svolta in data 18 settembre 2026 mediante procedura informatizzata con correzione automatizzata, risultanti dall'estratto del verbale di pari data acquisito agli atti del Settore Affari Generali; 2. di approvare l'Allegato A, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, avendo gli stessi conseguito il punteggio minimo di 21/30 previsto dal bando di concorso, formulato in ordine decrescente di punteggio; 3. di approvare l'Allegato B, recante l'elenco dei candidati non ammessi alla prova orale, non avendo gli stessi conseguito il punteggio minimo di 21/30 previsto dal bando di concorso, formulato in ordine decrescente di punteggio. 4. di dare atto che, in conformitˆ al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i candidati sono identificati nel presente provvedimento e nei relativi allegati esclusivamente mediante il codice identificativo associato alla domanda di partecipazione rilasciato dal Portale unico del reclutamento "InPA"; conseguentemente, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Portale unico del reclutamento "InPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso"; 5. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati costituisce notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati interessati. Si attesta lÕavvenuta verifica dellÕinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellÕart. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore ad interim (Antonio Draisci) ALLEGATI ALLEGATO A ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE (Formulato in ordine decrescente di punteggio); ALLEGATO B ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE (Formulato in ordine decrescente di punteggio). AVVISO LÕallegato � consultabile nel sito: www.norme.marche.it ATIM - AGENZIA PER IL TURISMO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'ATIM Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 21 settembre 2026, n. 227 L.R. n. 35/2021 Ð POA ATIM D.D. 321/2025 - TTG TRAVEL EXPERIENCE Ð Rimini 14/16 ottobre 2026 Ð ammissione partecipanti con riserva di perfezionamento per la partecipazione alla collettiva ATIM nell'ambito del TTG Travel Experience Rimini 2026 riservata alle aggregazioni territoriali operanti nella promozione e valorizzazione delle destinazioni turistiche della Regione Marche. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'ATIM Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 21 settembre 2026, n. 228 L.R. n. 35/2021 Ð POA ATIM D.D. 321/2025 - ILTM Cannes - Cannes, Francia, 30 novembre/3 dicembre 2026 Ð concessione contributi in de minimis e ammissione partecipanti con riserva di perfezionamento. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'ATIM Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 21 settembre 2026, n. 229 Approvazione stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area del personale del comparto ATIM anno 2026. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'ATIM Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 22 settembre 2026, n. 230 L.R. n. 35/2021 Ð POA ATIM D.D. 321/2025 - ITW Monaco di Baviera, Germania, 3 dicembre 2026 Ð concessione contributi in de minimis e ammissione partecipanti con riserva di perfezionamento. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dell'ATIM Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 24 settembre 2026, n. 231 D.Lgs n. 36/2023 - L.R. 35/2021 Ð D.D. 321/2025 Ð Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 finalizzato allÕacquisizione dei servizi inerenti alla partecipazione agli eventi Art Cities Exchange (ACE) (8/11 novembre 2026) e ITW Monaco (3 dicembre 2026) Ð base dÕasta Û 32.000,00 oltre IVA al 22% pari a Û 7.040,00 Ð CIG: BD113C8A5DÐ CUP: C78J26000000001 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ERRATA CORRIGE Rettifica per errore materiale dellÕatto pubblicato nel BUR n¡ 86 del 24/09/2026 avente per oggetto: Comune di Fiastra - Avviso di sdemanializzazione e declassificazione di porzione di strada comunale denominata ÒCapo del ColleÓ in Loc. Acquacanina nel Comune di Fiastra ____________________________________________ Comune di Fiastra Avviso di sdemanializzazione e declassificazione di porzione di strada comunale denominata ÒCapo del ColleÓ in Loc. Acquacanina nel Comune di Fiastra ...OMISSIS... Il Responsabile del Servizio Tecnico, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, e della propria determinazione n. 230 del 24/09/2026, RENDE NOTO - DI PRENDERE ATTO che la porzione di strada comunale denominata ÒCapo del ColleÓ in Loc. Acquacanina, oggetto di sdemanializzazione, declassificazione e conseguente trasferimento al Patrimonio Disponibile del Comune di Fiastra, per l'effetto della superiore rettifica, � censita al C.T. del Comune di Fiastra Ð Sez. Acquacanina al Foglio n. 3, Mappale n. 814 per una Superficie Catastale complessiva di mq 55,00, cos“ come individuato nellÕestratto di mappa catastale allegato (ALLEGATO B); - DI DECLASSIFICARE ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.Lgs 285/92 e dell'art. 59 della L.R. n. 10/1999 e s.m.i., il tratto di strada sopra indicato; - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 495/1992, il presente atto verrˆ pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR) e verrˆ trasmesso, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (giˆ Ministero dei LL.PP.) - Direzione Generale competente per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali, per la registrazione nellÕArchivio Nazionale delle Strade di cui allÕart. 226 del Codice della Strada, ai sensi dellÕart. 3, comma 4, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; - DI DARE ATTO che, ai sensi dellÕart. 3, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992, il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione di cui in oggetto avrˆ effetto giuridico dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel BUR Marche e che, da tale data, le aree sopra menzionate saranno trasferite al Patrimonio Disponibile del Comune di Fiastra e potranno formare oggetto di alienazione; ...OMISSIS... Fiastra, l“ 24/09/2026 Il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Claudia Marinozzi ____________________________________________ Comune di Folignano Avviso di adozione e deposito del progetto preliminare della variante parziale al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO omissis RENDE NOTO 1. DEPOSITO DEGLI ATTI: Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici e progettuali della variante, � depositata in libera visione al pubblico presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di FOLIGNANO nonchŽ sul sito web istituzionale dell'Ente (nella sezione Amministrazione Trasparente), per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione della DCC 20/2026 sullÕAlbo Pretorio del comune (termine pubblicazione 23/11/2026). 2. PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: Entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito (24/09/2026), chiunque Ð cittadino, ente o portatore di interessi diffusi Ð pu˜ presentare proprie osservazioni e opposizioni in merito agli atti depositati. Le istanze dovranno pervenire, se cartacee in duplice copia (di cui una in bollo, se dovuto), all'Ufficio Protocollo del Comune, anche tramite PEC all'indirizzo: comune.folignano@ emarche.it oppure tramite e_mail allÕindirizzo: info@comune.folignano.ap.it 3. INFORMAZIONI: Il Responsabile del procedimento � lÕing. BARBARA MATRICARDI, a cui ci si pu˜ rivolgere negli orari di apertura al pubblico (luned“ e venerd“ dalle 10.00 alle 12.00, marted“ dalle 15.00 alle 17.00, previa richiesta telefonica di appuntamento al numero 0736/399722). Il Responsabile del IV Settore Urbanistica-Edilizia privata Ing. Barbara Matricardi ____________________________________________ Comune di Pesaro Decreto di esproprio n. 2 del 22/09/2026: Lavori di restauro e consolidamento statico del tratto sud-ovest delle mura urbiche e dei bastioni del centro storico di Casteldimezzo e fruibilitaÕ dei relativi percorsi - bando per la concessione di contributi ai comuni per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche Ð annualitaÕ 2025 omissis D E C R E T A 1) � disposta, a favore del Comune di Pesaro e per lÕesecuzione dei LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL TRATTO SUD-OVEST DELLE MURA URBICHE E DEI BASTIONI DEL CENTRO STORICO DI CASTELDIMEZZO E FRUIBILITAÕ DEI RELATIVI PERCORSI - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE Ð ANNUALITAÕ 2025 lÕespropriazione definitiva degli immobili sottoindicati: ¥ Catasto terreni del Comune di Pesaro Sez. Fiorenzuola F.Ê3Êmapp.Ê351Êqual. Rel Ente Ur di mq. 132 (ex mapp. 83 sub. 5/parte) di proprietˆ dellÕIstituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi di Pesaro C.F. 92003290415 con sede in Via Rossini, 66 61121 PESARO per lÕimporto complessivo forfettario di Û 150,00. 2) di dare atto che lÕindennitˆ di cui trattasi, � soggetta alla ritenuta di acconto IRPEF del 20% ai sensi dellÕart. 35 del D.P.R. 327/01 trattandosi di aree ricadenti in zona omogenea di tipo A. 3) di dare atto di acquisire gli immobili di cui al punto 1) al patrimonio disponibile del Comune di Pesaro, con riserva di trasferirli nellÕelenco degli immobili indisponibili. 4) di dare atto che non vi � immissione in possesso in quanto trattasi delle mura storiche del borgo. 5) di dare atto che copia del presente atto sarˆ trasmessa, alla ditta proprietaria, pubblicata per estratto nel B.U.R. della Regione Marche, allÕAlbo Pretorio online del Comune di Pesaro e trascritta in termini dÕurgenza presso lÕAgenzia del Territorio di Pesaro, nonchŽ volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dellÕente espropriante. 6) di dare atto che dopo la trascrizione del decreto di esproprio, ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sullÕindennitˆ. 7) di dare atto che contro il presente atto pu˜ essere proposto ricorso al TAR Marche o Ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica o avvenuta piena conoscenza dellÕatto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO Arch. Maurizio Severini Nota: il testo integrale � pubblicato sul sito del comune di Pesaro Ð Albo Pretorio Ð Trasparenza ____________________________________________ Comune di Porto Sant«Elpidio Approvazione variante puntuale al PRG per lÕarea APT4 ai sensi della l.r. 19/2023 art. 33 (norme transitorie) Ð art. 15 comma 5 l.r. 34/92 LA GIUNTA COMUNALE OmissisÉ. DELIBERA OmissisÉ. Di approvare, ai sensi dellÕarticolo 15 comma 5 della L.R. 34/92 come previsto dallÕart. 33 della L.R. 19/2023 la ÒVARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. PER LÕAREA APT4, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle osservazioni della Provincia di Fermo trasmesse con nota pervenuta in data 13.08.2026 prot. 63302, demandandone la loro effettuazione nella fase successiva allÕapprovazione della presente variante; OmissisÉ. ____________________________________________ Comune di Ripatransone Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 20.05. 2026 Sdemanializzazione e vendita porzione di strada comunale contrada Cabiano - provvedimenti ÉOMISSISÉ Delibera ÉOMISSISÉ la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; di accogliere lÕistanza inoltrata dalla Sig.ra Gutekunst Kerstin, nata a Muhlacker il 23/10/1982, cod. Fiscale: GTKKST82R63Z112U e residente in Muhlacker (Germania), Eichendorffstrasse, 6 cap. 75417, prot. n. 0004497 del 07-04-2026, di cui in premessa e pertanto di declassare e sdemanializzare per i motivi espressi in narrativa, il relitto stradale, tratto non pi� di pubblico transito della strada sita in Contrada Cabiano di superficie pari a 184,00 mq ricadente al Catasto dei Terreni del Comune di Ripatransone al foglio di mappa n. 43 tra le p.lle 312 e 52 come evidenziato nellÕallegata planimetria; di dare atto che, a norma dellÕart. 2 della L.R. 35/94, la declassificazione in argomento formalizza uno stato di fatto ed � anche finalizzata al recupero delle aree demaniali non pi� idonee alle finalitˆ pubbliche mediante privatizzazione ed alienazione delle stesse; di alienare, ad avvenuta conclusione del procedimento di declassificazione, per le motivazioni in premessa enunciate, alla sig.ra Sig.ra Gutekunst Kerstin o a persone da nominare prima del rogito, la porzione di relitto stradale descritta in precedenza, per la somma pari ad Euro 828,00 previa deliberazione del Consiglio Comunale di disporre che il presente atto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Regionale ai sensi dellÕart. 4, 3¡ comma del Regolamento n. 36/94, e verrˆ trasmesso entro un mese dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ispettorato Generale per la Circolazione Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione nellÕarchivio nazionale delle Strade di cui allÕart. 226 del Codice Stradale ai sensi del D.P.R. n. 495/92; di prendere atto che il presente provvedimento avrˆ efficacia dallÕinizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. ai sensi del D.P.R. n. 495/92; di prendere atto inoltre dellÕattuale situazione catastale delle aree di cui trattasi, individuate compiutamente nellÕallegata planimetria coincidente con la situazione di fatto e per lÕeffetto, di prendere atto del nuovo tracciato stradale di cui allÕallegato (Allegato 6) (colore giallo) di proporre pertanto al Consiglio di procedere ad una ricognizione dello stato di fatto e dei luoghi ormai consolidato da oltre 50 anni (1976-2026) e quindi ad un riconoscimento dei nuovi tracciati stradali di pertinenza comunale come riportati in catasto e nellÕallegata planimetria di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile dellÕArea Patrimonio, che adotterˆ i provvedimenti conseguenti per dare esecuzione alla presente deliberazione compresa la sottoscrizione dellÕatto di vendita; di dichiarare la presente, con successiva e separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi di legge. ____________________________________________ Dirpa2 S.c.ar.l. - Roma Decreto prot D2/1271 del 16/09/2026 rettifica al decreto 5874 del 29/09/2011 IL DIRETTORE GENERALE omissis DISPONE la rettifica parziale del Decreto di Esproprio n. D2/ 0924/26-13/CA-OUT/SL/sl del 18/06/2026 e ordina la trascrizione e la voltura delle P.lle 466 e 463 del Foglio 20 intestate a ÒSANTACCHI PERLA n. a CAMERINO il 06/01/1982 c.f. SNTPRL82A46B474K PROPRIETAÓ Ed inoltre, che il presente provvedimento sia notificato nelle forme degli atti processuali civili, registrato nei termini di legge, trascritto presso lÕUfficio dei Registri Immobiliari nonchŽ pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura della Societˆ Exproprianda a r.l. con sede in Foggia al Viale Francia 42 tel.: 0881/665622 - fax: 0881/330266 - e-mail: info@exproprianda.it, questÕultima, quale societˆ di servizi incaricata dellÕespletamento delle attivitˆ preparatorie, ai sensi dellÕart. 6, c. 8, del pi� volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni; Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale di 60 gg. dalla sua notificazione, pu˜ essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure nei termini di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Per tutto quanto non espressamente rettificato, integrato, annullato e/o reso inefficace con il presente decreto, si intende confermato il contenuto del Prot. n. D2/0924/26-13/CA-OUT/SL/sl in data 18/06/2026 e relativi elaborati grafici e descrittivi ad esso allegati. DIRPA 2 Scarl Il Direttore Generale Dott. Ing. Salvatore Lieto ____________________________________________ Assemblea Territoriale dÕAmbito (A.T.A.) dellÕATO 1 Pesaro e Urbino Deliberazione Assemblea ATA n. 19 del 29 settembre 2026: ÒApprovazione definitiva del ÒPiano d'Ambito di Gestione dei Rifiuti Ð Aggiornamento 2026Ó dellÕATO 1 Pesaro e Urbino ai fini della pubblicazione nel BUR Marche per la sua efficacia.Ó. LÕASSEMBLEA Omissis DELIBERA 1) Omissis 2) di approvare il documento denominato: ÒAmpliamento volumetrico con prolungamento delle previsioni di utilizzo delle discariche esistenti, finalizzato allÕincremento della capacitˆ complessiva di abbancamento per garantire la copertura del fabbisogno di smaltimento nel periodo 2026/28Ó, allegato al presente atto sotto la lettera A), che costituisce addendum di aggiornamento al Piano dÕAmbito di Gestione dei Rifiuti dellÕATO 1 Pesaro e Urbino vigente; 3) di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi e per gli effetti del comma 9 dellÕart. 10 della L.R. Marche n. 24/2009; 4) di disporne altres“ la pubblicazione sui siti web dellÕATA e della Provincia di Pesaro e Urbino; 5) di dare atto che il documento di cui al punto 2 acquisterˆ efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 6) Omissis 7) Omissis COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 48 DEL 17/09/2026 R.D. 11/12/ 1933 n. 1775 e ss.mm.ii. -- Legge Regione Marche 09/06/2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dellÕavvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, art.7, relativo al rilascio della concessione pluriennale di derivazione dÕacqua pubblica da c.i. sotterraneo non tipizzato, tramite n. 1 pozzo ad uso irriguo, ubicato in Comune di Loreto, localitˆ Via Valdicerro di Sotto, su area distinta al C.T. Foglio 16, mappale 320. Ditta richiedente: ÒCENERELLI FILIPPOÓ con Sede Legale in VIA RECANATESE 62 Ð CASTELFIDARDO (AN). DR 2070 - Fascicolo 420.60.90/2026/GCMN/2758 Ð SIAR DAP n. 520531 (rinnovo concessione DAP n. 504440). IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD RENDE NOTO La Ditta ÒCENERELLI FILIPPOÓ con Sede Legale in VIA RECANATESE 62 Ð CASTELFIDARDO (AN), con istanza SIAR DAP n. 520531 protocollo n. 0855197|18/06/2026|R_MARCHE|GRM|ITPC|A| 420.60.90/2019/ITE/826, acquisita da questo Settore al protocollo n. 1094070| 10/08/2026 |R_MARCHE|GRM|GCMN|A, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dÕacqua pubblica in oggetto. In base alla domanda e alle successive integrazioni, la ditta ha richiesto di derivare tramite n. 1 pozzo munito di n. 1 elettropompa, una portata massima di 0,86 l/s e un volume annuo massimo di mc 372, ad uso irrigazione agricola per una superficie di complessivi HA 00.67.24 circa. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA lÕaffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla prima data utile, allÕAlbo Pretorio del Comune di Loreto. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allÕUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Allo scadere dei 30 giorni, codesto comune dovrˆ restituire il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lÕesplicita dichiarazione Ònon sono state presentate opposizioni ed osservazioniÓ. La visita locale dÕistruttoria di cui allÕart. 8 del R.D. 1775/1933 e allÕart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrˆ intervenire chiunque vi abbia interesse, Ž fissata per il giorno 03/11/2026, alle ore 9:30 con ritrovo in Localitˆ Via Valdicerro di Sotto del Comune di Loreto (AN). La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lÕAmministrazione procedente � la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; il Responsabile del Procedimento � il geom. Corrado Pace, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord, sede di Ancona, PO concessioni e piccole derivazioni (Via Palestro, 19 Ð Ancona - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Palestro, 19 Ð Ancona); il procedimento deve concludersi con lÕadozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos“ come stabilito allÕart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allÕart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui � attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia � il Dirigente del Dipartimento Protezione Civile Dott. Ing. Stefano Stefoni. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellÕart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellÕaccesso indicati nellÕart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lÕAmministrazione ha lÕobbligo di valutare ove siano pertinenti allÕoggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale dÕistruttoria. Il Dirigente del Settore Ing. Luca Arabi ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 523/1904 -L.R. n. 5 del 09/06/2006, art.3 1- Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico- Comunicazione dellÕavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo della concessione per lÕoccupazione di aree del demanio idrico (fiume Tronto), in sponda sinistra, ubicate nel Comune di Spinetoli (AP)- Richiedente: Giostra Claudio - Il Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud RENDE NOTO CHE Con istanza acquisita al prot. n. 1232625 del 17/ 09/2026, il Sig. Giostra Claudio ( CF: GSTCLD61 B23T912M), residente a Spinetoli, via G. Di Vittorio 10, ha chiesto il rinnovo della concessione per lÕoccupazione di aree del demanio idrico in sinistra idrografica del fiume Tronto, nel territorio del Comune di Spinetoli (AP), Frazione Pagliare del Tronto, di superficie pari a mq 3200, catastalmente identificate al mappale n¡ 38, Foglio 13, da destinare, ai sensi dellÕart.31, All. A) lett. L) della L.R. 5/2006 e s.m.i, ad uso: ricreativo e appostamento fisso da caccia. La Responsabile del procedimento � lÕArch. Maria Adele Pellei. Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede di Ascoli Piceno del Settore Genio Civile Marche Sud, viale della Repubblica 34, Ascoli Piceno. Chiunque abbia interesse pu˜ presentare memorie scritte contenenti osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it o in forma scritta a Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Sud, Sede di Ascoli Piceno, viale della Repubblica, 34 - 63100 Ascoli Piceno. Dirigente (Arch. Lucia Taffetani) BANDI E AVVISI DI GARA ____________________________________________ Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche Avviso per il reperimento di sedi da adibire a Uffici dellÕAgenzia delle entrate a Pesaro, Jesi e Ancona INDAGINI DI MERCATO IMMOBILIARE -- ESTRATTO DELLÕAVVISO-- Questa Direzione avvia tre indagini di mercato per lÕindividuazione di immobili da adibire a sedi dellÕAgenzia delle entrate per i seguenti uffici: 1. Direzione Regionale delle Marche e Direzione Provinciale di Ancona, 2. Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino, 3. Ufficio Territoriale di Jesi. Gli avvisi di indagine sono consultabili, insieme agli altri documenti di gara sul sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/dr-marche - Amministrazione trasparente - Bandi gara - Indagini di mercato; Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 19 novembre 2026. Amministrazione: Agenzia delle entrate Ð sede legale: Via Giorgione, n. 106 - 00147 Roma Ð Direzione Regionale delle Marche - Ufficio Risorse materiali Ð Via Palestro n. 15, 60122 Ancona - Telefono +39 071. 2274325-327, indirizzo di posta elettronica: dr.marche.rm@agenziaentrate.it, indirizzo PEC dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it Ancona, 18 settembre 2026 IL DIRETTORE REGIONALE Alfonso Orabona BANDI DI CONCORSO ____________________________________________ Provincia di Macerata Bando pubblico per lÕammissione agli esami dÕidoneitˆ allÕesercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - Anno 2026 ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Anatomia Patologica ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di Struttura Operativa Complessa Direzione Medica stabilimento di Urbino ____________________________________________ INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona POR MARCHE - Avviso pubblico per titoli e colloquio per lÕassunzione straordinaria per mesi 12, di n. 1 dirigente Farmacista (Disciplina di Farmacia Ospedaliera) in staff al controllo di gestione e alla UOSD flussi informativi sanitari e gestione liste dÕattesa per supporto al progetto del gruppo di lavoro multidisciplinare Òil farmacista nel controllo di gestioneÓ AVVISI ____________________________________________ Autoritˆ di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Piano stralcio di assetto idrogeologico dei bacini regionali delle Marche - revisione degli areali a pericolositˆ da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree pai interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - aggiornamento: areale n. AI129 - comune di Petriolo (Mc). Il Segretario Generale dell'Autoritˆ di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dellÕarticolo 68, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alle attivitˆ conoscitive e di verifica condotte nellÕambito del vigente accordo con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 ha disposto lÕaggiornamento dell'Assetto Idrogeologico del Piano stralcio di bacino per lÕassetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale delle Marche emanando il seguente decreto di aggiornamento definitivo: - D.S. n. 182 del 22.09.2026 - Comune di Petriolo (MC): areale n. AI129 Ai sensi della delibera n. 68 del 26 maggio 2026 della Conferenza Istituzionale Permanente dellÕAutoritˆ di bacino distrettuale dellÕAppennino centrale, il quadro conoscitivo di pericolositˆ e rischio del PAI distrettuale frane � conseguentemente allineato alle risultanze del presente aggiornamento. Le disposizioni di cui allÕarticolo 1 del citato decreto, costituiscono immediata variante del Piano stralcio di bacino per lÕassetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale delle Marche. Il suddetto decreto � pubblicato nel sito web dellÕAutoritˆ di bacino distrettuale dellÕAppennino centrale, al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=3389 é possibile consultare le nuove mappe di pericolositˆ e/o rischio e la relazione tecnica sul portale webGIS dell'Autoritˆ al seguente link: https://webgis.abdac.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=c59f7b386ca24729852cf2dcf8e2f936 selezionando nel Layer mappa "5. Rischio Idrogeologico" e poi selezionando -> il tematismo del PAI interessato dalla modificaÓ LÕaggiornamento di Piano ha effetto dalla data di pubblicazione dellÕavviso per estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. ____________________________________________ Craftex Srl Pubblicazione del titolo di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza totale di 4808,96 kWp su area ricadente allÕinterno dei 500 ml. da zone produttive con relative opere di connessione in Comune di Trecastelli (AN) Loc. Monterado Via Ripabianca ____________________________________________ e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Abruzzo, Marche e Molise AtenaID_59947545 _ Realizzazione di una nuova linea BT interrata ed aerea, per l'adeguamento e potenziamento della linea esistente, da realizzarsi all'interno del territorio del comune di Treia (MC). La scrivente e-distribuzione S.p.a. Ð Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche e Molise - Unitˆ Territoriale Macerata, nella persona del suo Responsabile Ing. Massimo DÕAgostini (Cod. Fiscale DGS MSM 86L27 A123 O), nato il 27/07/1986 a Alatri (FR), email: massimo.dagostini@e-distribuzione.com, pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, come da Procura (Notaio Nicola Atlante, Repertorio n. 67726, Raccolta n. 35236 del 28/03/2023) registrata allÕUfficio delle Entrate di Roma 5, il 29/03/2023 N. 3080 Serie 1/T, RENDE NOTO che si provvederˆ al rifacimento di un tratto di linea elettrica BT in cavo aereo esistente per lÕadeguamento e potenziamento della linea esistente, allÕinterno del comune di Treia (MC). ƒ prevista la posa di un cavo quadripolare ad elica visibile a neutro portante con conduttori in alluminio tipo Al 3x70x54,6 mmq e la sostituzione dei sostegni non idonei e/o ammalorati. Il progetto prevede anche la realizzazione di un tratto di linea BT in cavo interrato quadripolare a neutro concentrico con conduttori in alluminio tipo AI 3x95+35C mmq fino al contatore esistente di proprietˆ Verdini. La posa del cavo avverrˆ mediante scavo a cielo aperto su stradella privata. LÕintervento di ricostruzione sarˆ realizzato nel territorio del comune di Treia. La predetta opera si rende necessaria per potenziamento della linea BT esistente a seguito di verifica del valore di tensione con esito negativo su richiesta della ditta Verdini Graziella. LÕintervento sarˆ ubicato in diverse particelle nel comune di Treia (MC). Comune di Treia: - FOGLIO DI MAPPA 95 DEL COMUNE DI TREIA, PARTICELLE N. 274, 1157, 1203, 1202, 1193, 989, 988, 1079, 1085, 1014, 1199, 1228, 198, 789, 24 Le caratteristiche principali dellÕimpianto sono le seguenti: Linea elettrica MT in cavo aereo: Frequenza: 50 Hz Tensione nominale: 400 V Lunghezza linea MT: 515 m cavo quadripolare ad elica visibile in Al 3x70+1x54.6 mmq Isolamento: con polietilene reticolato XLPE Linea elettrica MT in cavo interrato: Tensione nominale: 400 V Lunghezza linea: 38; metri Cavo quadripolare a neutro concentrico tipo Al 3x25+16C mmq Isolamento: con polietilene reticolato XLPE Le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovrebbero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse a E-Distribuzione S.p.a. Ð Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche e Molise - Unitˆ Territoriale Macerata, tramite pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il presente avviso sarˆ pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Marche. Roma, 22/09/2026 MASSIMO DÕAGOSTINI Il Responsabile ____________________________________________ Sunprime Agira Srl Realizzazione di linea elettrica per la connessione di due impianti fotovoltaici nel comune di Fano (PU) Il sottoscritto Antonio Mazzitelli in qualitˆ di procuratore della Societˆ Sunprime Agira srl con sede in via Fabio Filzi n. 7 Ð 20124 Milano (MI), e-mail sunprimeagira@pec.it iscritta nel registro delle imprese Milano Monza Brianza Lodi C.F./P.iva 13399140964. DICHIARA CHE LÕimpianto sarˆ allacciato alla rete di e-distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente ÒTRE PONTIÓ, uscente dalla cabina primaria AT/MT FANO Z.I.. La connessione della nuova utenza sarˆ realizzata come segue: ¥ Costruzione di una cabina di consegna MT ÒDM -87Ó (dim. int. 8,7m x 2,5m) ¥ Installazione montaggi elettromeccanici DY9 00/4 in cabina di consegna; ¥ Installazione di due scomparti Utente in cabina di consegna ¥ Posa linea cavo interrato in doppia terna Al 3x(1x185) mm2 su asfalto per circa 18 m interrato dentro tubi unificati in polietilene ad alta densitˆ (D = 160 mm); ¥ Posa linea cavo interrato in doppia terna Al 3x(1x185) mm2 su terreno per circa 7 m interrato dentro tubi unificati in polietilene ad alta densitˆ (D = 160 mm); ¥ Posa di 2 giunti; ¥ Realizzazione di accesso dedicato a cabina; ¥ Installazione apparecchiature per telecontrollo UP e modulo GSM ¥ Posa del sistema di misura dellÕenergia prodotta a cura del PRODUTTORE. ¥ Installazione complesso di misura dellÕenergia immessa a cura di e-distribuzione Secondo quanto allÕArt.9,8 del TICA in cui il Produttore (Sunprime Agira srl) ha facoltˆ di richiedere le autorizzazioni necessarie per conto del Gestore di rete (e-Distribuzione) che si occuperˆ della realizzazione delle opere di rete e del suo successivo esercizio. Il tracciato dellÕopera interessa in particolare i seguenti terreni identificati al catasto del Comune di Fano (PU) al Foglio n. 52, con la particella n. 233 e 262. Ai sensi dellÕart. 4 della Legge Regionale 6 giugno 1988 n. 19 e successive modificazioni, le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate alla Regione Marche Ð P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas ed Idrocarburi, Via Tiziano 44, 60125 Ancona, pec regione.marche.energia@emarche.it entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso. Milano, 21/09/2026 Firma del Dichiarante Antonio Mazzitelli Procuratore Sunprime Agira S.r.l.